Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Vinsobres].
(Comunicazione 23/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 23 marzo 2020, n. C 94)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Vinsobres»
Numero di riferimento PDO-FR-A0690-AM02
Data della comunicazione: 8 gennaio 2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Superficie parcellare delimitata
Nella sezione IV, punto 2, del disciplinare riguardante le aree e le zone in cui vengono effettuate le diverse operazioni, si aggiunge la data del 19 giugno 2019. Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine controllata considerata.
Questa modifica non incide sul documento unico.
2. Tipo di vitigni
Le regole di proporzione all’interno dell’azienda produttrice per i vitigni a bacca rossa non si applicano ai viticoltori che non vinificano la propria produzione e che coltivano per la denominazione di origine controllata «Vinsobres», all’interno della superficie parcellare delimitata, una superficie totale inferiore a 1,5 ettari.
Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.
3. Irrigazione
L’irrigazione è autorizzata conformemente alla norma nazionale di cui all’articolo D. 645-5 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima). Questo aspetto è previsto dalla sezione VI del disciplinare relativa alla gestione dei vigneti.
Viene abolito il divieto di utilizzare impianti di irrigazione fissi all’interno delle parcelle.
Nei casi in cui è consentita l’irrigazione, la produzione media massima, per parcella, delle parcelle irrigue è fissata a 5 000 kg/ha, anziché 7 000 kg/ha, in modo da non avere un aumento della resa di vino.
Queste modifiche del disciplinare non incidono sul documento unico.
4. Inizio della produzione delle vigne giovani
La data di inizio produzione delle vigne giovani è anticipata dal 7° anno al 3° anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’impianto (nel caso delle viti innestate, al 2° anno anziché al 6°), in modo da consentire nuovi impianti e un più rapido rinnovo dei vigneti.
Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.
5. Legame con la zona geografica
La sezione del legame con la zona geografica è stata completata con l’indicazione del periodo di affinamento obbligatorio dei vini. Al paragrafo sulle interazioni causali è stata aggiunta la seguente frase: «Le caratteristiche di questi vini concentrati sono rafforzate e stabilizzate da un affinamento che dura almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia».
Il documento unico è stato integrato per precisare questo punto nella sezione «Legame con la zona geografica».
6. Data di circolazione dei vini
Viene eliminata la data del 1° dicembre dell’anno di raccolta a partire dalla quale i vini potevano circolare tra depositari autorizzati o commercianti, quale fissata nella sezione IX del disciplinare relativa alle operazioni di trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento e stoccaggio dei vini.
L’eliminazione di questa restrizione permette ai vini di circolare tra le varie categorie di operatori nella zona geografica e nella zona di prossimità immediata prima di essere immessi in commercio.
Questa modifica del disciplinare non incide sul documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Vinsobres
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine protetta «Vinsobres» è riservata ai vini rossi fermi. I vini sono ottenuti principalmente da uve di varietà Grenache N, Mourvèdre N e Syrah N.
I vini sono concentrati e presentano una buona intensità olfattiva. Al naso i vini giovani rivelano note fruttate (frutta fresca) che nel tempo evolvono verso sentori aromatici di frutta in confettura, acquavite, spezie (pepe) ed erbe aromatiche.
Particolarmente equilibrati al palato, sono strutturati e corposi, con tannini setosi ed eleganti. Gli aromi fruttati offrono una prolungata e intensa persistenza aromatica. Le caratteristiche di questi vini concentrati sono rafforzate e stabilizzate da un affinamento che dura almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. L’affinamento apporta note vanigliate, tostate e affumicate.
Di colore rosso intenso, questi vini si presentano al naso ricchi e complessi; sono equilibrati, armoniosi e idonei all’invecchiamento.
I vini devono avere le seguenti caratteristiche analitiche:
— tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 g/l; intensità colorante modificata superiore o uguale a 8; indice di polifenoli totali superiore o uguale a 52;
— tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 3 g/l per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %;
— tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 4 g/l per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %.
Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
14,5 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
14,28 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica enologica specifica
— Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature superiori a 40 °C.
— È vietato l’uso di scaglie di legno.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
Pratica colturale
Distanza tra i ceppi
— La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,5 metri.
— Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.
— La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,80 e 1,20 metri.
Potatura delle viti
— Le viti sono sottoposte a potatura corta (ad alberello o cordone di Royat) con un massimo di 6 speroni.
— Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.
— Il periodo di costituzione del cordone di Royat per tutti i vitigni allevati in questa modalità è limitato a 2 anni. Durante questo periodo è ammessa la potatura a Guyot: sia Guyot semplice con un massimo di 8 gemme franche sul capo a frutto e 1 o 2 speroni recanti un massimo di 2 gemme franche, sia Guyot doppio con un massimo di 6 gemme franche su ogni capo a frutto e 1 o 2 speroni recanti un massimo di 2 gemme franche.
L’irrigazione può essere autorizzata.
b. Rese massime
42 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini sono effettuati nel territorio del comune di Vinsobres nel dipartimento della Drôme.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Grenache N
Syrah N - Shiraz
Mourvèdre N - Monastrell
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona geografica della denominazione di origine controllata «Vinsobres» si trova nel dipartimento della Drôme, nel cuore del bacino sedimentario miocenico di Valréas e del bacino colluvio-alluvionale dell’Aygues: torrente di montagna a regime mediterraneo che da milioni di anni deposita materiali detritici grossolani strappati ai rilievi alpini.
Ne è scaturito un rilievo collinare con punto culminante a oltre 500 metri di altitudine, orientato a nord-est/sud-ovest, ai cui piedi si trovano zone pianeggianti o pendii moderati esposti a sud.
Il clima locale di tipo mediterraneo è caratterizzato da due stagioni piovose, la prima in autunno e la seconda da marzo a maggio, e da due periodi secchi, da gennaio a febbraio e soprattutto a luglio. La temperatura media annua è di 12,7 °C. Il Mistral (vento da nord) svolge un ruolo preponderante nell’ambiente di questa regione; pur essendo un vento disseccante, esso limita in modo naturale lo sviluppo delle malattie crittogamiche. In estate il clima secco è favorevole a una buona maturazione delle uve, oltre al fatto che l’effetto disseccante del Mistral contribuisce alla concentrazione dei diversi elementi costitutivi degli acini.
I terreni presentano generalmente un’elevata pietrosità con un colore da rosso a marrone che, unita alla topografia, conferisce loro un potere calorifico determinante, che può determinare nel vegetale un’interessante precocità.
Il clima e il regime idrico garantito dalla tipologia dei terreni favoriscono una produzione regolare di vini rossi di alta espressione. Il buon equilibrio di questi fattori determina una bassa produzione della pianta, con una concentrazione di tutti gli elementi costitutivi della materia prima (qualità dell’uva).
L’omogeneità dei vini prodotti e l’identità condivisa sono espressione di una tipicità legata al terroir che è stata coronata dal riconoscimento di una denominazione di origine controllata «comunale». Tale denominazione è il risultato della particolare interazione tra i fattori naturali e le competenze sviluppate nel tempo dalla comunità dei produttori di questo comune.
Le competenze dei viticoltori, che si esprimono attraverso una rigorosa selezione delle parcelle destinate alla raccolta delle uve ottimizzando l’esposizione delle viti, permettono di limitare gli effetti dell’altitudine.
Nonostante le variazioni annuali del clima, i suddetti elementi combinati tra loro permettono di ottenere una buona maturazione delle uve e l’elaborazione di vini potenti e concentrati a medio e lungo invecchiamento. Le caratteristiche di questi vini concentrati sono rafforzate e stabilizzate da un affinamento che dura almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Il buon equilibrio di tutti questi fattori porta a ottenere vini rossi di colore intenso, dal naso ricco e complesso, equilibrati, armoniosi e idonei all’invecchiamento.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura di un’unità geografica più piccola
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Etichettatura di un’unità geografica più ampia
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine protetta può precisare l’unità geografica più ampia «Cru des Côtes du Rhône» o «Vignobles de la Vallée du Rhône».
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio di 36 comuni del dipartimento della Drôme e di 48 comuni del dipartimento del Vaucluse:
— dipartimento della Drôme: Aubres, La Baume-de-Transit, Bouchet, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Donzère, La Garde-Adhémar, Les Granges-Gontardes, Grignan, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, Le Pègue, Piégon, Les Pilles, Rochegude, Roche-Saint-Secret-Béconne, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Solérieux, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Valaurie, Venterol;
— dipartimento del Vaucluse: Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dddce4c8-b45c-443d-9853-598c16610d06