Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Touraine].
(Comunicazione 23/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 23 marzo 2020, n. C 94)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Touraine»
Numero di riferimento PDO-FR-A0501-AM01
Data della comunicazione: 19 dicembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
La zona geografica è stata rivista per tenere conto delle fusioni di comuni avvenute nella zona geografica della denominazione, così come della soppressione e dell’aggiunta di un comune.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.
2. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «9 giugno 2010» si aggiunge «e del 14 giugno 2018».
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Zona di prossimità immediata
La zona di prossimità immediata è stata rivista per tenere conto delle fusioni di comuni avvenute nella zona geografica della denominazione, così come della soppressione di un comune.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 9.
4. Tipo di vitigni
Per la denominazione geografica complementare «Amboise» relativa ai vini rossi, sono stati eliminati i vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Gamay.
A seguito di tale modifica, il Côt è quindi ora l’unica varietà possibile per i vini rossi. Si tratta di una modifica richiesta, in quanto il Côt è un vitigno storico della regione che in questa zona porta a ottenere prodotti di maggiore qualità.
Per la denominazione geografica complementare «Amboise» relativa ai vini rosati, sono stati eliminati i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Proporzione dei vitigni all’interno dell’azienda
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», a seguito dell’eliminazione di alcuni vitigni per i vini rossi e rosati, sono state riviste le norme di proporzione in azienda.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
6. Distanza tra i filari
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», viene modifica la distanza tra i filari che passa da un minimo di 1 metro a un minimo di 0,90 metri.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
7. Potatura
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», le regole di potatura, diverse a seconda del vitigno, sono ora semplificate nel seguente modo:
«Con un massimo di 11 gemme franche per ceppo:
— potatura a Guyot semplice, con uno o due tralci recanti un solo capo a frutto; o
— potatura corta (conduzione ad alberello, a palmetta, a cordone o cordone di Royat), con un massimo di 3 gemme franche per sperone.
Indipendentemente dal metodo di potatura, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 11».
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Palizzamento
Per la denominazione geografica complementare «Amboise» sono eliminate le disposizioni specifiche relative al palizzamento.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
9. Tenore zuccherino delle uve
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», il tenore zuccherino è stato rivisto al rialzo per garantire un migliore livello qualitativo delle uve:
Tenore zuccherino minimo delle uve (g per litro di mosto)
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Vini bianchi secchi |
179 |
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Vini bianchi semisecchi, amabili e dolci |
212 |
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Vini rosati |
179 |
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Vini rossi |
189 |
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
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Vini bianchi secchi |
11 % |
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Vini bianchi semisecchi, amabili e dolci |
13 % |
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Vini rosati |
11 % |
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Vini rossi |
11 %. |
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
10. Rese e resa limite
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», la resa passa da 55 a 52 ettolitri per ettaro per i vini bianchi.
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», la resa limite passa da 63 a 60 ettolitri per ettaro per i vini rossi e bianchi e da 67 a 60 ettolitri per i vini rosati.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
11. Perdita del beneficio della denominazione
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», il beneficio della denominazione di origine controllata si perde a partire da 65 ettolitri per ettaro per i vini bianchi e da 70 ettolitri per ettaro per i vini rossi e rosati.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
12. Assemblaggio
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», a seguito dell’eliminazione di alcuni vitigni per i vini rosati, sono state introdotte norme di assemblaggio.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
13. Zuccheri fermentescibili
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», la categoria dei vini rosati semisecchi viene eliminata per mancanza d’uso.
Per i vini bianchi secchi della denominazione geografica complementare «Amboise», il tenore di zuccheri fermentescibili passa da un massimo di 9 g per litro a un massimo di 8 g per litro.
Per i vini bianchi semisecchi della denominazione geografica complementare «Amboise», il tenore di zuccheri fermentescibili passa da un minimo di 9 g per litro a un minimo di 8 g per litro.
Per i vini rosati secchi della denominazione geografica complementare «Amboise», il tenore di zuccheri fermentescibili passa da un massimo di 9 g per litro a un massimo di 6 g per litro.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
14. Arricchimento
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», i vini bianchi che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili superiore a 8 g per litro sono prodotti senza arricchimento. Questa modifica è intesa a limitare le possibilità di arricchimento.
Inoltre, per tutti i vini della denominazione geografica complementare «Amboise», l’arricchimento è limitato all’1 %.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
15. Capacità del locale di vinificazione
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», viene eliminata la disposizione specifica relativa alla capacità del locale di vinificazione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
16. Affinamento
Per i vini bianchi e rossi della denominazione geografica complementare «Amboise», il periodo di affinamento viene esteso passando da un minimo del 31 dicembre fino al 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia.
Questa modifica mira a tenere conto delle prassi e del fatto che i vini rossi sono ora prodotti esclusivamente con il vitigno Côt più tannico, che necessita di un maggiore affinamento per lasciare ai tannini il tempo di ammorbidirsi. Il prolungamento del periodo di affinamento dei vini bianchi migliora la loro qualità gustativa.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
17. Pressatura
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», i vini rosati sono ora obbligatoriamente prodotti con la tecnica della pressatura diretta che precede la fermentazione, trattandosi di una tecnica più qualitativa.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
18. Immissione in commercio
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», a seguito della modifica del periodo di affinamento, la data di immissione in commercio è posticipata al 15 maggio.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
19. Circolazione tra depositari autorizzati
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
20. Legame con la zona geografica
Per la denominazione geografica complementare «Amboise», a seguito della modifica del periodo di affinamento, il legame con l’origine è stato completato con la seguente frase: «L’affinamento dei vini rossi permette di ottenere una struttura tannica più morbida. Nei vini bianchi questo affinamento esalta la complessità aromatica».
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 8.
21. Misura transitoria
Le misure transitorie scadute sono state soppresse.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
22. Principali punti da controllare
I principali punti da verificare sono stati rivisti per semplificare la loro formulazione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
23. Indirizzo
L’indirizzo dell’INAO indicato nel disciplinare è stato aggiornato.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Touraine
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
Norme analitiche
Si tratta di vini bianchi, rossi e rosati fermi e di vini spumanti bianchi e rosati. I vini bianchi, rossi e rosati fermi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.
Ciascuna partita di vino presenta, dopo il confezionamento, le seguenti norme analitiche:
— I vini bianchi e rosati hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro e un’acidità totale superiore a 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico.
— I vini rossi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro. La fermentazione malolattica è portata a compimento per i vini rossi. Il tenore di acido malico è inferiore o uguale a 0,3 grammi per litro.
— I vini bianchi e rosati prodotti senza arricchimento e con un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo del 12,5 % hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 6 grammi per litro. In questo caso il tenore di acidità totale non è inferiore di oltre 1 grammo per litro, espresso in acido tartarico, al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio).
Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale seguente: 12,5 % per i vini bianchi, rossi e rosati e 13 % per i vini spumanti bianchi e rosati (in caso di arricchimento del mosto).
Per i vini bianchi e rosati fermi, i tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Per i vini rossi fermi, i tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
Per i vini spumanti rosati e bianchi, i tenori di acidità volatile, acidità totale, anidride solforosa totale e anidride carbonica sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
Ciascuna partita di vino non confezionato che può beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» (novello) presenta un’acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 milliequivalenti per litro.
I vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Touraine» sono vini caratterizzati da rotondità al palato e da un finale fresco e ben equilibrato.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Descrizione
I vini bianchi, spesso di colore oro pallido, esprimono una varietà aromatica
che va dalle note fruttate, che ricordano gli agrumi o la frutta esotica, alle note floreali che ricordano i fiori bianchi; conservano una sensazione di freschezza sul finale.
I vini rosati si aprono su aromi delicati che possono ricordare il ribes nero, la frutta esotica o gli agrumi.
I vini rossi prodotti con il vitigno Gamay N (vini a denominazione «Gamay» o vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau») presentano spesso un bel colore ciliegia e rivelano generalmente caldi aromi di frutti rossi su tannini setosi. Sono vini equilibrati, che combinano leggerezza e finezza. Quelli ottenuti da assemblaggi o dal solo vitigno Cabernet Franc N, ad ovest del meridiano di Tours, sono vini eleganti e potenti con una buona struttura tannica e con un’espressione aromatica che combina frutti rossi e neri, con colori che vanno dal rosso rubino scuro al rosso granato intenso.
I vini spumanti bianchi e rosati si sviluppano su una struttura prevalentemente acida che conferisce ai vini freschezza e finezza. Quest’acidità è accompagnata da note fruttate; nel tempo possono svilupparsi aromi briosciati.
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
— Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
— Per i vini rossi sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.
— I vini spumanti sono ottenuti esclusivamente mediante seconda fermentazione in bottiglia.
— Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale seguente: 12,5 % per i vini bianchi, rossi e rosati e 13 % per i vini spumanti bianchi e rosati (in caso di arricchimento del mosto).
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
Pratica colturale
Le vigne presentano una densità minima d’impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza interfilare massima di 2,1 metri. La distanza tra i ceppi dello stesso filare è superiore o uguale a 1 metro.
Le viti sono sottoposte alle tecniche di potatura di seguito indicate, con un massimo di 11 gemme franche per ceppo:
— potatura a Guyot semplice, con un massimo di 9 gemme franche sul capo a frutto per il vitigno Sauvignon B e di 8 gemme franche sul capo a frutto per gli altri vitigni, e un massimo di 2 speroni;
— potatura a 2 semi-tralci recanti al massimo 5 gemme franche;
— potatura corta (a palmetta), con un massimo di 2 gemme franche per sperone;
— potatura corta (a cordone di Royat).
Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie il numero di tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 11.
b. Rese massime
Vini bianchi
72 ettolitri per ettaro
Vini rossi e rosati
66 ettolitri per ettaro
Vini spumanti
78 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione dei vini, così come la vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini spumanti hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni (elenco stabilito secondo il codice geografico ufficiale del 2018):
— Dipartimento di Indre-et-Loire: Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Ile-Bouchard, Ingrandes-de Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais (solo sull’ex territorio comunale di Langeais, diventato capoluogo), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;
— Dipartimento di Loir-et-Cher: Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Contres, Couddes, Couffi, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher, Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Cheédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Valencisse (per il territorio dei comuni delegati di Chambon-sur-Cisse e Molineuf) Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (per il territorio del comune delegato di Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (per il territorio del comune delegato di Onzain).
7. Varietà principale/i di uve da vino
Orbois B
Sauvignon gris G - Fié gris
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Cabernet franc N
Cabernet Sauvignon N
Cot N - Malbec
Gamay N
Pinot noir N
Grolleau N
Grolleau gris G
Meunier N
Pineau d’Aunis N
Pinot gris G
Chardonnay B
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica si sviluppa su un altopiano dolcemente ondulato, a sud-ovest del bacino parigino, e corrisponde a un punto di confluenza sul cui territorio i fiumi Cher, Indre e Vienne si uniscono alla Loira. I vigneti si estendono per un centinaio di chilometri lungo le valli, ad eccezione della regione vitivinicola di Sologne, a est, i cui vigneti occupano un altopiano tra i fiumi Cher e Loira.
Le zone geografiche delle denominazioni geografiche complementari «Amboise» e «Mesland» sorgono al centro delle valli che si susseguono da ovest a est lungo la valle della Loira, mentre la zona geografica della denominazione geografica complementare «Azay-le-Rideau» costeggia la valle dell’Indre. La denominazione geografica complementare «Chenonceaux» occupa la parte inferiore della valle dello Cher, mentre quella di «Oisly» si sviluppa lungo l’altopiano orientale situato tra i fiumi Loira e Cher.
Nel territorio dei 143 comuni che compongono la zona geografica, l’altitudine generale supera raramente i 100 o i 120 metri.
I vini provengono da parcelle che sono state interessate da una delimitazione rigorosa e precisa, ispirata ai nuclei storici di produzione. Tra queste parcelle si distinguono: - parcelle con terreni derivati da argilla silicea, cui si aggiungono sabbie del Miocene, localmente denominati «bournais perrucheux»; - parcelle con terreni sviluppati su argilla silicea o «perruches» o terreni argilloso-calcarei, sassosi, derivati da materiale calcareo, localmente denominati «aubuis». Sono terreni caldi e permeabili che poggiano sui primi pendii o «côtes» (colline) delle valli; - parcelle con terreni di valle che poggiano su terrazzi alluvionali antichi, localmente chiamati «graviers».
La zona geografica gode di un clima oceanico, la cui influenza si attenua nettamente non appena ci si sposta verso la parte orientale della zona geografica, a livello del meridiano di Tours. Quest’attenuazione si riflette anche nelle temperature e nella pluviometria, con precipitazioni di circa 550 millimetri a ovest e fino a 650 millimetri a est e, sempre a est, con una maggiore escursione termica, segno di una più evidente influenza oceanica degradata.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
La vite è presente in «Touraine» sin dal II secolo, come testimoniano i resti di un’antica pressa ritrovata a Cheillé, vicino ad Azay-le-Rideau. Tra l’VIII e il XII secolo, sotto l’influenza della Chiesa, la viticoltura registra un vero e proprio incremento.
Nel XVI secolo la presenza della Corte reale (castelli di Chambord, Chenonceau, ecc.) nella valle della Loira contribuisce al notevole sviluppo di una produzione di qualità, oltre che alla reputazione di alcuni «crus». La produzione aumenta dopo la promulgazione del cosiddetto «editto delle venti leghe», che ebbe l’effetto di vietare la produzione vitivinicola intorno alla capitale, mentre appaiono i vitigni «Gamay» provenienti dalla regione di Lione.
I fiumi Loira e Cher, vie naturali di comunicazione, hanno spontaneamente favorito il commercio, lo sviluppo e l’esportazione dei prodotti della zona geografica. I vini migliori erano destinati principalmente all’Olanda e all’Inghilterra, passando attraverso la barriera doganale di Ingrandes-sur-Loire, vicino Nantes. Questi vini di qualità vengono allora battezzati «vini del mare» per la loro idoneità al trasporto.
Nel XVIII secolo si sviluppano i vigneti nella bassa valle dello Cher intorno alle città di Bléré, Thésée, Montrichard e Chenonceaux. In occasione dell’indagine agricola dell’anno XII (1804), viene realizzata una descrizione dei vitigni della zona. Nel «Tableau du plan de vigne le plus propagé sur les côtes du Cher», il «Côt» è presentato come il vitigno principale: «varietà più diffusa sulla collina dello Cher che dà a sud e che produce il vino di prima qualità».
Nel 1845 il conte Odart menziona nella sua «Ampélographie» il vitigno Cot N come «il vitigno più coltivato sulle sponde dello Cher e del Lot». Nel 1860 Jules GUYOT, sempre molto preciso nelle sue descrizioni, scrive: «Il Breton (Cabernet Franc N) ha il suo principale nucleo di produzione a Bourgueil, tra Chinon e Saumur, dove dà ottimi vini, ma scompare man mano che ci si sposta verso la parte orientale della regione, dove il Côt, lo Chardenet, il Pinot noir, il Beurot e il Meunier (...) dominano nel Loir-et-Cher ...».
Dopo la crisi della fillossera i vigneti di «Touraine» sono ricostituiti sfruttando in particolare nuove varietà innestate, come il Gamay N e il Sauvignon B. La zona geografica si sviluppa poco a poco, espandendosi verso aree vitivinicole di buon potenziale qualitativo e nel 1939, poco prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale, viene riconosciuta la denominazione di origine controllata «Coteaux de Touraine».
Il nome «Touraine» viene definitivamente adottato nel 1953 con la possibilità di completare questo nome con la denominazione geografica complementare «Azay-le-Rideau» per una piccola area della valle dell’Indre.
Nel 1955 vengono riconosciute le denominazioni geografiche complementari «Amboise» e «Mesland», consacrando due aree i cui si sono mantenuti i vitigni tradizionali, in particolare lo Chenin B.
I vigneti coprono allora una superficie di 8 000 ettari e i produttori, riuniti in cinque cantine cooperative, sviluppano la produzione di vini ottenuti da Sauvignon B e da Gamay N e che godono di una solida reputazione nel settore della ristorazione con le denominazioni comuni di «Sauvignon de Touraine» e «Gamay de Touraine».
Consapevoli del potenziale del loro territorio e dei loro vitigni, fin dal 1985 i produttori della valle dello Cher impiantano le varietà Cot N e Sauvignon B sulle parcelle di prima collina («côte»), mentre i produttori della regione vitivinicola di Sologne riservano il vitigno Sauvignon B alle parcelle con terreni sabbiosi.
Questa ricerca di autenticità si concretizza nel riconoscimento della denominazione geografica complementare «Chenonceaux» per i vini bianchi e rossi delle colline dello Cher e della denominazione geografica complementare «Oisly» per i vini bianchi della regione vitivinicola di Sologne.
Nel 2009 i vigneti si estendono su una superficie di 4 500 ettari, coltivati da circa 800 produttori. La produzione è all’incirca di 260 000 ettolitri, di cui i vini bianchi rappresentano oltre il 60 %. Vini fermi: I vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Touraine» sono vini caratterizzati da rotondità al palato e da un finale fresco e ben equilibrato.
I vini bianchi, spesso di colore oro pallido, esprimono una varietà aromatica che va dalle note fruttate, che ricordano gli agrumi o la frutta esotica, alle note floreali che ricordano i fiori bianchi; conservano una sensazione di freschezza sul finale.
I vini rosati si aprono su aromi delicati che possono ricordare il ribes nero, la frutta esotica o gli agrumi. Questi vini rosati possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» e in tal caso sono vinificati per essere consumati nei mesi immediatamente successivi alla loro elaborazione.
I vini rossi prodotti con il vitigno Gamay N (vini a denominazione «Gamay» o vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau») presentano spesso un bel colore ciliegia e rivelano generalmente caldi aromi di frutti rossi su tannini setosi. Sono vini equilibrati, che combinano leggerezza e finezza. Quelli ottenuti da assemblaggi o dal solo vitigno Cabernet Franc N, ad ovest del meridiano di Tours, sono vini eleganti e potenti con una buona struttura tannica e con un’espressione aromatica che combina frutti rossi e neri, con colori che vanno dal rosso rubino scuro al rosso granato intenso.
Vini spumanti: I vini spumanti bianchi e rosati si sviluppano su una struttura prevalentemente acida che conferisce ai vini freschezza e finezza. Quest’acidità è accompagnata da note fruttate; nel tempo possono svilupparsi aromi briosciati. Vini fermi: L’esteso reticolo idrografico formato dai fiumi Loira, Vienne, Cher e Indre ha nel tempo modellato l’altopiano ondulato di rocce tenere delle ere Secondaria e Terziaria. Nel Medioevo, sotto l’influenza della Chiesa, i vigneti vengono impiantati lungo questi pendii sagomati e ai margini dell’altopiano.
Già in epoca rinascimentale questa vicinanza ai fiumi costituiva un’importante risorsa che favorì l’esportazione dei vini di «Touraine». La permanenza della barriera doganale a Ingrandes-sur-Loire, da dove i vini erano diretti verso l’Olanda, e l’applicazione dell’«editto delle venti leghe» nel 1577, plasmano i vigneti della Loira e favoriscono la produzione di qualità. Per effetto del clima, nella parte occidentale della zona geografica si sviluppano i vigneti di Chenin B e Cabernet Franc N, mentre il Sauvignon B, il Cot N e il Gamay N prevalgono nella parte orientale della zona geografica. Il meridiano di Tours segna questo confine climatico naturale. In questa diversità di condizioni viticole offerte ai produttori, la scelta dei vitigni è stata una scelta naturale.
In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata per la vendemmia comprende solo parcelle con terreni drenanti sviluppati principalmente su terreni del Turoniano e del Senoniano. I terreni delle valli intermedie sono coperti per lo più da argilla silicea, ricca di pietre silicee. Questa silice, abbondante in superficie, svolge un ruolo importante durante la maturazione delle uve, aumentando i tassi di scambio termico del terreno. Queste condizioni contribuiscono notevolmente alla qualità dei vini bianchi e rossi. Il Sauvignon B trova un ambiente particolarmente favorevole nelle parcelle con terreni sviluppati su argilla silicea («perruches») e terreni argilloso-calcarei, sassosi, derivati da materiale calcareo («aubuis»). Il Sauvignon B trova in queste terre le condizioni essenziali per una maturazione costante negli anni. I vini che se ne ricavano esprimono, in questi terreni e con questo clima, caratteristiche freschi e originali. Nel 2009 questi vini rappresentano i 2/3 della produzione della denominazione di origine controllata. Il vitigno Gamay N, varietà a bacca nera della ricostruzione post-fillossera, si trova principalmente nelle parcelle con terreni di argilla silicea e i vini che se ne ottengono sono fruttati e vivaci.
I vini rossi, a est del meridiano di Tours, sono strutturati intorno al vitigno Cot N, mentre ad ovest del meridiano domina il Cabernet franc N. Entrambi conferiscono ai vini una bella struttura tannica.
All’interno della zona geografica della denominazione di origine controllata «Touraine» sono riconosciute, con regole di produzione più restrittive, 5 denominazioni geografiche complementari che esprimono la diversità degli ambienti naturali.
«Amboise»
L’altopiano di gesso tenero presenta un rilievo piuttosto pronunciato con un’altitudine compresa tra gli 80 e i 100 metri. La varietà delle condizioni geopedologiche ha offerto ai produttori condizioni di espressione ottimali per ciascuna delle varietà che qui si sono imposte. I vini rosati sono fruttati e freschi mentre i vini rossi, che dispongono di una buona struttura tannica, presentano un’espressione aromatica piuttosto intensa che evoca principalmente note di frutta rossa. Quanto ai vini bianchi, sono generalmente secchi, ma possono talvolta contenere zuccheri fermentescibili ed essere in tal caso classificati come «demi-sec» (semisecchi), «moelleux» (amabili) o «doux» (dolci). L’affinamento dei vini rossi contribuisce ad attenuare la loro struttura tannica. Nei vini bianchi questo affinamento esalta la complessità aromatica.
«Azay-le-Rideau»
I vigneti godono di un clima temperato per via della loro posizione tra le valli della Loira e dell’Indre. I vitigni Grolleau N e Chenin B popolano le colline e le distese sabbio-ghiaiose destinate alla produzione di vini bianchi eleganti e freschi e di vini rosati fruttati. In linea con gli usi, per ottenere questo aroma fruttato, i vini rosati sono elaborati necessariamente con la tecnica della pressatura diretta che precede la fermentazione. I vini bianchi, che in alcuni casi possono contenere zuccheri fermentescibili, sono eleganti e minerali.
«Chenonceaux»
La zona geografica occupa le pendici di entrambe le sponde dello Cher. Le viti sorgono su parcelle i cui terreni sono segnati da un’abbondante presenza di silice. Il vino bianco presenta un’espressione aromatica generalmente intensa, che rivela aromi floreali (biancospino, acacia, ecc.) e note più fruttate (agrumi, frutta secca, ecc.). L’affinamento, che arriva almeno fino al 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia, apporta rotondità e finezza. I vini rossi presentano una bella struttura tannica e un’espressione aromatica piuttosto intensa che evoca principalmente note di frutti rossi. L’affinamento, che arriva almeno fino al 31 agosto dell’anno successivo alla vendemmia, permette di ottenere un vino dagli aromi complessi e dai tannini rotondi e setosi.
«Mesland»
La zona geografica, situata a nord-est della zona geografica della denominazione di origine controllata «Touraine», corrisponde a un margine dell’altopiano che si affaccia sulla Loira. Qui i terreni sono accomunati dalla presenza di silice e di sabbie del Miocene. L’elevata escursione termica e la posizione geografica mettono particolarmente in evidenza i vitigni precoci. I vini rossi e rosati, ottenuti principalmente da uve Gamay N, esprimono aromi concentrati di frutti rossi. I vini bianchi, che possono talvolta contenere zuccheri fermentescibili, possiedono un’espressione aromatica complessa, che rivela aromi floreali (biancospino, tiglio, verbena, ecc.) e note più fruttate (agrumi, pera, ecc.). La degustazione si conclude spesso con una sensazione di freschezza.
«Oisly»
Nel cuore della regione vitivinicola di Sologne, i vigneti danno luogo a vini bianchi secchi ottenuti dal solo vitigno Sauvignon B, che esprime tutto il suo potenziale sui terreni continentali di sabbia e ghiaia e sulle formazioni dette «di Sologne» costituite da sabbia, argilla e calcare conchiglifero. Il clima della zona geografica mette in evidenza la stagione sub-arida più marcata di tutta la Turenna. Questo contesto naturale regala vini con una freschezza segnata da aromi fini e delicati che ricordano gli agrumi e i fiori bianchi. L’affinamento, che arriva almeno fino al 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia, contribuisce alla loro complessità aromatica.
La «Touraine», culla di vigne e valli amate dai re, è tuttora uno dei gioielli dei vigneti settentrionali e i suoi vivaci paesaggi di rilevanza culturale, preservati dalla coltivazione secolare della vite, hanno favorito l’inserimento della valle della Loira nel patrimonio storico dell’Unesco.
Vini spumanti
La produzione dei vini spumanti si colloca nel contesto appena descritto. Avendo notato che i vini imbottigliati in cantina avevano talvolta tendenza a fermentare nuovamente, i produttori della Turenna hanno voluto imparare a gestire questo fenomeno dei «mousseux naturels» (vini spumanti naturali) e sfruttarlo in produzione. Nascono così, a partire dal XIX secolo, i vini venduti come «frizzanti». La presenza di cantine scavate nel tufo ha favorito l’elaborazione di questi vini che richiedono ampi spazi di stoccaggio e movimentazione in condizioni temperate.
Forti dell’esperienza acquisita in oltre un secolo, i produttori di vini spumanti godono attualmente di una perfetta padronanza della composizione delle loro partite di prodotto. L’originalità territoriale dei vini bianchi si riflette nell’obbligo della presenza del 60 % di Chenin B o di Orbois B. L’affinamento prolungato «sur lattes» (bottiglie in posizione orizzontale) contribuisce a sviluppare gli aromi briosciati e la complessità dei vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, così come per la vinificazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini spumanti, è costituita dal territorio dei seguenti comuni (elenco stabilito secondo il codice geografico ufficiale del 2018):
— Dipartimento d’Indre: Faverolles-en-Berry, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois;
— Dipartimento di Indre-et-Loire: Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse;
— Dipartimento di Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin, Selles-sur-Cher;
— Dipartimento di Maine-et-Loire: Brain-sur-Allonnes, Montsoreau.
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
— Il nome della denominazione di origine controllata è obbligatoriamente seguito dalla denominazione «Gamay» secondo le disposizioni del disciplinare.
— Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato da una delle seguenti denominazioni geografiche complementari secondo le disposizioni del disciplinare: «Amboise», «Azay-le-Rideau», «Chenonceaux», «Mesland», «Oisly».
— Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «primeur» o «nouveau» secondo le disposizioni del disciplinare.
— Tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
— Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Denominazioni geografiche complementari
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
— Le denominazioni geografiche complementari «Amboise», «Azay-le-Rideau» o «Mesland» sono scritte obbligatoriamente dopo il nome della denominazione di origine controllata in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
— Le denominazioni geografiche complementari «Chenonceaux» o «Oisly» sono riportate obbligatoriamente sotto il nome della denominazione di origine controllata in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
— I vini bianchi che beneficiano delle denominazioni geografiche complementari «Amboise», «Mesland» e «Azay-le-Rideau» devono recare obbligatoriamente in etichettatura la menzione «demi-sec», conformemente alle norme analitiche previste per tale menzione nel disciplinare, e la menzione «moelleux» o «doux» corrispondente al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa europea.
Etichettatura
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
— I vini rosati che beneficiano della denominazione geografica complementare «Mesland» devono recare obbligatoriamente in etichettatura la menzione «demi-sec», conformemente alle norme analitiche previste per tale menzione nel disciplinare, e la menzione «moelleux» o «doux» corrispondente al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa europea.
— I vini che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.
— L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
— La denominazione «Gamay» è riportata immediatamente sotto il nome della denominazione di origine controllata in caratteri le cui dimensioni sono superiori o uguali, sia in altezza che in larghezza, ai due terzi di quelle dei caratteri del nome della denominazione di origine controllata e al massimo di dimensioni uguali ad esse.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5f8c6cbf-bad9-4bba-9f9e-c780f349dfaf