Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 19-03-2020
Numero provvedimento: 21714
Tipo gazzetta: Nessuna

VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.


INDICE

QUADRO NORMATIVO

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E SOGGETTI COINVOLTI

BENEFICIARI DELLA MISURA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI SELEZIONE

VARIANTI E MODIFICHE MINORI

ISTRUTTORIA E COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA

ATTIVITÀ AMMESSE

SUPERFICIE MINIMA PER LE OPERAZIONI

DEFINIZIONE ED IMPORTI DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI

RECUPERI E PENALITÀ

CONTROLLI E MISURE ATTUATIVE

CONDIZIONALITÀ

 

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

  • Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72.
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
  • 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
  • Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
  • Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
  • Decreto Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213 – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
  • Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni.
  • Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011- recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012. 
  • D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA.
  • LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la
  • ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
  • regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
  • direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente “misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche;
  • decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
  • articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
  • programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
  • regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  • decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
  • decreto ministeriale 20 dicembre 2013 n. 15938 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
  • decreto ministeriale 21 ottobre 2015 n. 5701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2015 recante: “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un’estirpazione obbligatoria, per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell’ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
  • decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
  • decreto ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843, recante modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
  • Decreto ministeriale 5 marzo 2020, n. 1355, recante la ripartizione finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno per la campagna 2020/2021.

Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare definisce le modalità operative per la misura della Ristrutturazione e della Riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2020/2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, ed in ossequio alle disposizioni emanate col D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017.

Alla luce del predetto decreto ministeriale, con la presente circolare si definiscono le modalità ed i criteri che gli Organismi Pagatori in indirizzo devono seguire per la presentazione delle domande, per i controlli e per l’erogazione dei premi.

Gli Organismi Pagatori possono delegare l’esecuzione delle attività disciplinate dalla presente circolare, nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria.

La presente sostituisce la circolare Agea Coordinamento n. 3680 del 17 gennaio 2020, nonché la circolare Agea Coordinamento n. 39883 del 2 maggio 2019 che continua comunque ad essere applicata alle domande ricevute antecedentemente all’emanazione della presente circolare.

All’interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

  • Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’unione europea;
  • Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  • Ente Istruttore: l’Amministrazione regionale o della P.A. o l’OPR che per quella Regione è incaricato dell’istruttoria;
  • Autorità competenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Provincie autonome ed il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 214/05;
  • Agea: Agea coordinamento;
  • OP: Organismo pagatore competente;
  • PNS: programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e ss del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;
  • Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2016/1149;
  • Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2016/1150;
  • SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;
  • Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS);
  • CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
  • CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
  • Azienda: il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio della propria attività;
  • produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell’Autorità competente per motivi fitosanitari;
  • reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superfice, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
  • infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive modifiche e riportate all’allegato III del DM. n. 1411 del 3 marzo 2017.
  • Azione: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell’allegato II al DM 1411/2017 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
  • Attività: riconversione varietale, la diversa ricollocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 1308/2013 articolo 46 comma 3 lettera a), b), c) e d);
  • Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr. articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le domande rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l’Organismo Pagatore competente, o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Disposizioni di carattere generale e soggetti coinvolti

In applicazione dell’articolo 46 del regolamento, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il D.M. 3 marzo 2017, n. 1411, vengono stabilite le modalità e le condizioni per l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018.

Le Regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

  • la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
  • la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
  • l’individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all’articolo 3, comma 2, del citato DM;
  • l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
  • la superficie minima oggetto dell’intervento;
  • le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all’articolo 5 del citato DM;
  • il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore al periodo di validità dell’autorizzazione al reimpianto;
  • la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all’articolo 44 del regolamento di esecuzione;
  • il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all’articolo 8, comma 3, lettera a) del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017;
  • le modifiche o limitazioni ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del
  • regolamento delegato.

Le determinazioni di cui al comma 2 devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse tempestivamente dalle Regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017.

In attuazione dell’articolo 16 del regolamento delegato le Regioni, se del caso, individuano, con proprio provvedimento, i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri sono riportati nell’Allegato I del PNS trasmesso dal Ministero alla Commissione europea, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 43 del regolamento delegato e all’articolo 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall’elenco delle azioni finanziate sull’OCM vitivinicola di cui all’allegato II del citato DM. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PNS nazionale comunicato dal Ministero alla Commissione europea.

L’Agea, oltre a quanto indicato nelle disposizioni emanate col citato DM. n. 1411 del 3 marzo 2017, provvede al monitoraggio ed alle relative comunicazioni concernenti la disponibilità dei fondi, nonché alla raccolta ed all’invio ai Servizi della Commissione Europea delle informazioni periodicamente richieste dalla normativa.

Gli Organismi Pagatori definiscono, sulla base della presente circolare, le modalità applicative della presentazione delle domande di aiuto e provvedono all’esecuzione dei controlli ed all’erogazione degli aiuti.

Si ribadisce che sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione alla misura, in anticipo e a collaudo, senza alcun altro pagamento intermedio.

Beneficiari della Misura

Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento.

È escluso dalla misura anche l’utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;

b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento;

c) le cooperative agricole;

d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Gli aiuti sono erogati dall’OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo, anche tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 3843 del 3 aprile 2019.

In particolare, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento delegato, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del regolamento.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

Le domande di aiuto sono presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto, ferma restando la competenza alla costituzione ed all’aggiornamento del fascicolo aziendale, come definito nel precedente specifico punto della presente circolare.

Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell’aiuto relativo alla misura in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna Regione, all’Organismo pagatore competente per tale Regione.

La domanda di aiuto è presentata entro il 31 maggio di ogni anno all’OP competente che garantisce l’apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza, così come previsto dall’art. 1, comma 2, del DM n. 3843 del 3 aprile 2019.

Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5%, i richiedenti non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di aiuto, prima del 15 settembre dell’anno in cui è presentata la domanda.

Conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché i seguenti necessari criteri di ammissibilità:

a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il precedente criterio di ammissibilità, contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l’ammissibilità della stessa, ed è commisurato alla pianificazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il richiedente è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dall’Ente Istruttore, di cui al comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 o di situazioni riconducibili all’articolo 26, comma 5 lettera a) e b), del regolamento di esecuzione.

Gli Organismi Pagatori comunicano all’Agea i dati delle domande ricevute, attraverso appositi servizi di interscambio. Tali informazioni rimangono nel SIAN e sono a disposizione degli Organismi Pagatori e delle Regioni.

Varianti e Modifiche Minori

È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale approvato, nel caso in cui il Beneficiario richiedente riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine. Le Regioni o gli OP possono determinare limitazioni alle richieste di Varianti anche prevedendo solo casi specifici.

Le Varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:

A. non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto;

B. non possono pregiudicare l’efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;

C. non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria dell’operazione approvata.

Per Variante si intende:

1. una variazione tra le attività previste nella Misura: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. Può quindi essere richiesta per variare l’attività già autorizzata con un’altra attività, tenendo sempre conto del postulato alla lettera A. (Strategia del progetto) e, comunque, l’attività proposta in variante deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno (Ad esempio: per una domanda di sostegno con l’utilizzo di autorizzazioni all’impianto, la variante non potrà proporre attività che prevedano azioni su vigneti già esistenti. Viceversa, per una domanda di sostegno con assenza di autorizzazioni all’impianto, la variante non potrà prevedere l’inserimento di attività da autorizzazioni).

2. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

3. La variazione del titolare (Beneficiario/Richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale, ad esempio a seguito di cessione di azienda, fusione, affitto dei terreni vitati ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore.

Le domande di Variante relative ai precedenti punti 1 e 2 devono essere presentate tramite il portale del SIAN prima della realizzazione dell’intervento e solo dopo l’ammissibilità della domanda di sostegno iniziale, comunque dalla campagna 2020/2021, almeno 90 giorni prima della data di termine dei lavori. La domanda di variante, debitamente motivata, deve essere trasmessa all’Ente Istruttore che dovrà procedere alla sua ricevibilità ed ammissibilità. Il medesimo Ente comunica al Beneficiario richiedente l’eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data della domanda di Variante.

Non sono ammesse varianti che implichino il superamento dell’importo totale del sostegno approvato per l’operazione o che modifichino i criteri di priorità indicati.

Per quanto attiene alle eventuali richieste di Variazione del cronoprogramma, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte di ciascuna Regione o P.A. per l’eser ciz io f in anz iario di pertinenza.

Per Modifica Minore si intende:

la possibilità di apportare all’operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un’autorizzazione preventiva, a condizione che:

1) non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione;

2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;

3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell’operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

  • la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d’impianto, forma di allevamento);
  • la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell’intervento.

Le Modifiche Minori non sono soggette alla preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all’Ente istruttore prima della realizzazione dell’intervento ai fini della effettuazione dei controlli a norma dell’art. 42 del Reg. 1150/2016. Dovranno poi essere verificate nel corso dell’isruttoria della domanda di pagamento finale a saldo .

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande iniziali o delle domande di Variante sono comunicate dai produttori, su richiesta degli Organismi Pagatori competenti, in accordo con le Regioni, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Istruttoria e costituzione della graduatoria

Le Regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai punti a) e b) del paragrafo Presentazione delle domande e procedura di selezione, ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le Regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le Regioni che applicano i criteri di priorità secondo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2 del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente paragrafo, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente comma, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del proprio rappresentante legale.

Il termine di definizione delle operazioni istruttorie e la compilazione delle graduatorie di ammissibilità delle domande è fissato al 30 novembre di ogni anno.

Il termine per la definizione della finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al 28 febbraio di ogni anno.

Attività ammesse

Per Operazione si intende l’intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Tale Operazione contiene una o più Attività ammesse dalla regolamentazione comunitaria come indicate all’articolo 5 del DM. Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di Azioni.

Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

I. mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;

II. con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;

III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia, quindi, di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle attività sopra descritte sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro e le Regioni del 25 luglio 2002.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Superficie minima per le Operazioni

La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

Le Regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione di cui all’articolo 2, comma 2 del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017.

Definizione ed importi del sostegno comunitario

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

2) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell’articolo 44 del regolamento delegato e dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione.

Le Regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al Ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all’articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare gli importi di cui alla lettera b), punto 2, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Tali zone sono individuate dalle Regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

I. pendenza del terreno superiore a 30%;

II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;

III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

IV. viticoltura delle piccole isole.

I soggetti che beneficiano dell’aiuto di cui al comma precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell’annualità successiva.

Le azioni ammesse sono riportate all’allegato II del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017 e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe attività contenute nei Programmi di sviluppo rurale regionali.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione, secondo la tempistica definita dalla Regione interessata d’intesa con il proprio OP (cfr articolo 2 comma 2 lettera g) del DM 1411/2017) con proprie disposizioni e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento, valida e completa, secondo quanto stabilito all’articolo 25 del medesimo regolamento di esecuzione.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto per un importo che non può superare l’80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l’effettuazione del collaudo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo.

La dotazione nazionale per il finanziamento della misura è garantita dal regolamento fino all’esercizio finanziario 2019/2020. In applicazione dell’articolo 2 del DM 3 aprile 2019, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020/2021 il pagamento degli aiuti per il PNS è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dalla UE. Il DM n. 1355 del 5 marzo

2020 stabilisce la ripartizione per misura e per regione della suddetta dotazione finanziaria. Pertanto, a decorrere dall’esercizio 2020/2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della misura superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.

Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell’articolo 15 del regolamento delegato, qui si stabiliscono, altresì, le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di  estirpazione obbligatoria emanato d all’Autorità competente .

Tale provvedimento è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l’accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l’indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

b) l’indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all’allegato III al DM n. 1411 del 3 marzo 2017;

c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall’infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

d) l’indicazione dell’esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;

e) i termini entro i quali effettuare l’estirpazione obbligatoria.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso le Regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L’allegato III al citato DM n, 1411 del 3 marzo 2017 potrà essere modificato esclusivamente dal Ministero con provvedimento adottato dopo sentite le Regioni.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni del 25 luglio 2002 ed avviene entro i 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente.

Per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda all’OP, secondo i termini e le modalità indicati in precedenza per le normali domande di aiuto alla misura. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente.

Recuperi e penalità

L’aiuto è versato solo dopo la verifica della realizzazione della superficie vitata.

Tuttavia, in base a quanto disposto all’articolo 49 del regolamento delegato e dalle disposizioni accennate in precedenza, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell’80%, prima che l’operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell’aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato/riconvertito l’in t era sup erf icie o ggett o d ella d o man d a di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di approvazione di modifiche al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all’articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

a) non supera il 20% della superficie ammessa a finanziamento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50% della superficie ammessa a finanziamento, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

Onde chiarire quanto affermato al precedente punto b), si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi:

  • caso in cui l’operazione iniziale indichi la realizzazione dell’attività di ristrutturazione di 1 Ha. di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000;
  • all’atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. con una minore realizzazione, quindi, del 21% rispetto al previsto;
  • l’importo dovuto al beneficiario sarà calcolato come segue:

I. realizzato 7.900 mq. pari a € 7.900 (se € 10.000 per Ha.)

II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% * 2) III. importo dovuto € 7.900 – 42% = € 4.582

 

  • nell’eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato nella misura dell’80%, si dovrà operare come di seguitodescritto:

Importo di sostegno previsto = € 10.000

Anticipo ricevuto nella misura dell’80% = € 8.000

Differenza da recuperare o incameramento parziale della fidejussione = € 8.000 - € 4.582 = 3.418 .

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all’incameramento completo della fidejussione ( 110% ) secondo le modalità stabilite all’articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all’articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

In analogia col punto precedente, gli O.P. procedono all’incameramento completo della cauzione ( 110% ) anche nel caso di rinuncia totale dell’aiuto da parte del beneficiario a valle del ricevimento del pagamento anticipato.

Il beneficiario che ricade nella fattispecie indicata alla precedente lettera c), non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento.

La stessa penalità, cioè l’impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica ai beneficiari che non presentano ricadenti in questa fattispecie, l’O.P. provvede all’incameramento dell’intera cauzione (110%).

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie riscontrabili riguardo ai pagamenti con anticipo dell’80%:

Fattispecie riscontrata

Superficie liquidabile

Da restituire o incamerare

Esclusione per tre anni

Scostamento <= al 20%

Realizzato

0

NO

Scostamento > 20% e < del 50%

Realizzato - (% Scostamento*2)

Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))

NO

Scostamento >= al 50%

0

100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**

SI

Mancato riconoscimento delle spese

100% dell'importo non riconosciuto + 10%**

NO

Economie di spesa riscontrate

Importo delle economie di spesa

NO

Rinuncia dopo Anticipo

100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**

SI

Mancata o ritardata presentazione domanda di saldo

100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**

SI

**: la maggiorazione del 10% non viene applicata in caso di comunicazione e riconoscimento delle CFM\CE.

Controlli e misure attuative

Le modalità che gli Organismi Pagatori devono attuare per i controlli della misura in questione sono regolate dal Capo IV Regolamento d’esecuzione in particolare all’art. 42.

I controlli in loco, a norma del paragrafo 3. dello stesso articolo, possono essere limitati al 5% delle domande di sostegno ricevute, che abbiano ad oggetto vigneti già “esistenti”, dopo aver estratto un campione rappresentativo secondo i criteri sanciti dall’art. 34 dello stesso Regolamento di esecuzione.

Qualora, nell’effettuazione delle verifiche in loco sul campione di cui al precedente comma, venisse riscontrata una percentuale di irregolarità superiore al 5%, gli Organismi Pagatori devono aumentare il numero dei controlli in loco in maniera appropriata per l’annualità in osservazione, facendo riferimento allo stesso ambito geografico nel quale si sono verificate le irregolarità.

In merito alle misure di superficie esse devono essere eseguite nel rispetto dell’Art. 44, comma 1, dello stesso Regolamento di esecuzione.

In relazione ai criteri di ammissibilità delle domande nelle quale devono figurare:

a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Le Regioni in fase di istruzione devono verificare che le stesse siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale, nonché a quanto previsto dalle Regioni nelle loro delibere di attuazione in relazione alle aree di intervento, alle modalità tecniche e alla superficie minima richiesta all’aiuto.

Inoltre, i controlli si riferiscono:

  • alla verifica che i vigneti siano dichiarati e validati nello schedario viticolo del fascicolo aziendale del richiedente;
  • alla verifica sulle caratteristiche tecniche ed agronomiche dei vigneti che devono essere ristrutturati/riconvertiti e sulle autorizzazioni di reimpianto che potrebbero essere utilizzate. L’impianto risultante non potrà in alcun modo superare la somma delle predette superfici (vigneti vecchi da ristrutturare + autorizzazioni al reimpianto valide possedute dal richiedente);
  • dopo l’avvenuta realizzazione ed a seguito della richiesta di collaudo delle opere, gli OP devono riscontrare la corretta superficie e la rispondenza qualitativa delle stesse (giusta varietà, strutture, densità dell’impianto, forma di allevamento, ecc.) a quanto dichiarato in domanda ed ammesso a finanziamento e la validità delle autorizzazioni esercitate collegate alla domanda di sostegno.

A decorrere dalla campagna 2020/2021 la domanda di saldo è presentata dal beneficiario richiedente all’O.P. competente in qualunque momento fino al 20 giugno dell’anno indicato nel cronoprogramma come quello di termine dei lavori.

L’O.P. competente provvede, nei limiti previsti dal DM n. 3843/2019, in caso di domande con richiesta di erogazione del contributo a collaudo, all’accertamento in campo ed alla liquidazione dell’aiuto spettante; in caso di domande che hanno beneficiato dell’anticipo dell’aiuto, l’O.P. competente provvede all’accertamento in campo ed al pagamento del saldo, oltreché al successivo svincolo della garanzia entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di saldo.

Per quanto riguarda il controllo sui reimpianti per motivi fitosanitari, ed ai fini di una corretta applicazione della misura, l’OP verifica:

a) l’esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l’obbligo di estirpazione;

b) l’effettuazione del reimpianto con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni del 25 luglio 2002. Inoltre, deve essere verificato che esso sia obbligatoria emanato dall’Autorità competente.;

c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell’eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

Nel SIGC devono essere tracciate tutte le operazioni di verifica, controllo e collaudo svolte, i loro esiti e le eventuali misure adottate in caso di contestazione delle irregolarità.

L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, gli elementi previsti negli allegati del regolamento di esecuzione.

Condizionalità

Ai sensi della normativa vigente, qualora si constati che i beneficiari dell’aiuto in questione, in qualsiasi momento nei 3 anni successivi alla riscossione del primo pagamento, non abbiano rispettato nella loro azienda i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali, e se l’inadempienza derivi da azione od omissione imputabile direttamente al beneficiario, l’importo del pagamento è ridotto o azzerato in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza stessa, e al beneficiario è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

 

Il Direttore di Agea Coordinamento

(D.ssa Silvia Lorenzini)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitaleai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005