Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 18-03-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 18-03-2020
Numero gazzetta: 89

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Toro].

(Comunicazione 18/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 18 marzo 2020, n. C 89)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«TORO»

Numero di riferimento: PDO-ES-A0886-AM03

Data della comunicazione: 18 dicembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica delle caratteristiche fisico-chimiche per tipi di vini

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 2, lettera a), del disciplinare di produzione e il punto 1.4 del documento unico.

Le nuove tendenze della vinificazione, possibili grazie alla disponibilità di una tecnologia più sicura, e i nuovi gusti del consumatore rendono necessario, per i vini bianchi e rosati, un adeguamento del tenore di zuccheri riduttori, che passa da 4 a 9 grammi a litro. Inversamente, la lunga esperienza nella vinificazione dei vini rossi della DO «Toro» indica, per questi ultimi, livelli inferiori di zuccheri totali, che permettono comunque di mantenere un elevato livello qualitativo. Il limite di 6 grammi a litro è pertanto ridotto a 4 grammi a litro.

È inoltre eliminato il parametro dell’estratto secco in quanto superfluo.

Tale modifica, che incide sul documento unico, è considerata ordinaria poiché costituisce un adeguamento delle caratteristiche fisico-chimiche che non implica una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

2.   Modifica delle condizioni di vinificazione: resa di estrazione

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 3, punto b.1, del disciplinare di produzione e il punto 1.5.1 del documento unico.

Negli ultimi anni la tecnicizzazione delle aziende vinicole e l’uso della refrigerazione e di filtri sotto vuoto, che consentono di ottenere mosti di maggior qualità, permettono di utilizzare meglio il succo d’uva, senza causare aumenti di pressione a scapito della qualità; si ottiene così un risultato eccellente, con una resa maggiore e lo stesso livello qualitativo richiesto dal disciplinare di produzione. Si propone pertanto di elevare la resa di estrazione da 70 a 72 litri di vino per 100 kg di uva.

Tale modifica, che incide sul documento unico, è considerata ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

3.   Aumento della resa del vitigno verdejo e aggiornamento delle rese massime in ettolitri per ettaro

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 5 del disciplinare di produzione e il punto 1.5.2 del documento unico.

I progressi della viticoltura moderna hanno permesso di ottenere rese di produzione più elevate (kg/ha) senza compromettere la qualità della materia prima. Nel caso specifico del vitigno Verdejo, la resa massima finora prevista dal disciplinare di produzione della DOP «TORO» era nettamente inferiore alle rese medie ottenute nella zona. Questo valore inferiore stava mettendo a rischio il margine netto dei viticoltori e, di conseguenza, la redditività dei vigneti. Si propone pertanto di aumentare tale resa da 6 900 kg/ha a 9 000 kg/ha.

Allo stesso modo, conseguentemente all’aumento della resa di estrazione (modifica precedente), sono aggiornate anche le rese in ettolitri per ettaro.

Tale modifica, che incide sul documento unico, è considerata ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

4.   Estensione della motivazione del condizionamento nella zona delimitata

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 8, punto b.2, del disciplinare di produzione e il punto 1.9 del documento unico.

La sezione 8, punto b.2, del disciplinare di produzione è riformulata per giustificare il condizionamento (imbottigliamento) nella zona delimitata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del nuovo regolamento (UE) 2019/33.

La modifica, che incide sul documento unico, è considerata ordinaria dal momento che questa pratica era già obbligatoria e non comporta quindi ulteriori restrizioni alla commercializzazione. Si tratta unicamente di una modifica redazionale finalizzata all’adeguamento alla normativa vigente. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

5.   Adeguamento alla normativa concernente la verifica della conformità al disciplinare di produzione

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 9 del disciplinare di produzione.

Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in particolare all’articolo 19 di quest’ultimo, che stabilisce le modalità di attuazione della verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi di controllo per quanto concerne la conformità al disciplinare di produzione. Tale modifica rientra altresì nell’aggiornamento del disciplinare di produzione necessario ai fini della conformità ai criteri della norma UNE-EN-ISO 17065.

La modifica, che non incide sul documento unico, è considerata ordinaria poiché non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

 

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Toro

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

VINI BIANCHI E ROSATI

I vini bianchi hanno un colore giallo paglierino e aromi fruttati, sapidi ed equilibrati. In caso di fermentazione in botte, tali caratteristiche si uniscono alle note affumicate e tostate del legno.

I vini rosati hanno un colore che va dal rosso fragola al rosso lampone, con aromi di frutti di bosco.

Se il tenore di zuccheri residui è pari o superiore a 5 grammi/litro, il limite massimo del tenore di anidride solforosa può raggiungere i 250 milligrammi/litro.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici previsti in questa sezione saranno conformi ai limiti stabiliti dalla normativa dell’UE.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

 

VINI ROSSI

I vini rossi hanno un colore rosso amarena e aromi di frutti rossi e selvatici; sono inoltre ben strutturati, sapidi ed equilibrati. Quelli invecchiati sono contraddistinti anche dalle note aromatiche tipiche della botte. A differenza dei vini di altre zone, i vini rossi della DOP «Toro» sono più tannici e strutturati, con un aroma predominante di frutta matura all’olfatto e un minor grado di acidità.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici previsti in questa sezione saranno conformi ai limiti stabiliti dalla normativa dell’UE.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

PRATICHE DI VINIFICAZIONE

Pratica enologica specifica

— Titolo alcolometrico probabile minimo dell’uva: 10,5% vol.

— Resa massima di estrazione: 72 l per 100 kg di uva.

PRATICHE DI VINIFICAZIONE

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

I vini bianchi sono prodotti esclusivamente con vitigni a bacca bianca (Malvasía Castellana e Verdejo).

I vini rosati sono prodotti con i vitigni a bacca rossa e bianca autorizzati (principali e secondari).

I vini rossi sono prodotti con i vitigni Tinta de Toro e Garnacha, con una percentuale minima del 75 % di Tinta de Toro.

PRATICHE DI VINIFICAZIONE

Pratica colturale

— Densità minima di impianto: 500 ceppi/ha

— L’allevamento delle viti può essere ad alberello o a spalliera.

— Non sono ammessi impianti misti che non consentano la vendemmia separata in base al vitigno.

b.   Rese massime

Garnacha Tinta, Malvasía Castellana (Doña Blanca) e Verdejo

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

Garnacha Tinta, Malvasía Castellana (Doña Blanca) e Verdejo

64,80 ettolitri per ettaro

Tinta de Toro

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

Tinta de Toro

43,20 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica della DOP «TORO» è situata all’estremità occidentale della regione della Castiglia e León, a sud-est della provincia di Zamora, e include parte delle comarche naturali di Tierra del Vino, Valle del Guareña e Tierra de Toro. Confina con le lande di Tierra del Pan e Tierra de Campos, su una superficie di 62 000 ettari di terreno.

Comprende i seguenti comuni:

provincia di Zamora:

Argujillo, La Bóveda de Toro, Morales de Toro, El Pego, Peleagonzalo, El Piñero, San Miguel de la Ribera, Sanzoles, Toro, Valdefinjas, Venialbo e Villabuena del Puente;

provincia di Valladolid:

San Román de Hornija, Villafranca del Duero e le frazioni di Villaester de Arriba e Villaester de Abajo, che rientrano nel comune di Pedrosa del Rey.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

VERDEJO

DOÑA BLANCA - MALVASÍA CASTELLANA

TEMPRANILLO - TINTA DE TORO

8.   Descrizione del legame/dei legami

Le condizioni climatiche descritte (inverni estremamente rigidi, soleggiamento elevato e temperature estreme), che limitano le rese produttive della vite, e i vari tipi di terreni (franco-sabbiosi a seconda dei vitigni impiantati dal viticoltore, pH neutro, scarsa materia organica e presenza di ammendante organico introdotto dal viticoltore) influiscono sugli aromi, sulla struttura e sul titolo alcolometrico (elevato) dei vini. Analogamente, l’alto contenuto ferroso del suolo, unitamente al sistema di allevamento ad alberello e all’età del vigneto, influisce sull’eccezionale quantità di materia colorante presente nei vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento

Nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento dei vini; pertanto, le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel presente disciplinare di produzione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo e considerando che l’imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «TORO» è uno degli elementi essenziali per il raggiungimento delle caratteristiche definite nel presente disciplinare di produzione, tale operazione sarà effettuata nelle cantine degli impianti di imbottigliamento situati all’interno della zona di produzione.

Quadro giuridico di riferimento

Nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

Nell’etichetta è possibile utilizzare la menzione tradizionale «DENOMINACIÓN DE ORIGEN» (DENOMINAZIONE DI ORIGINE) anziché «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA» (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA).

Le etichette dei vini possono recare le menzioni «ROBLE» (INVECCHIATO IN BOTTE DI ROVERE) e «FERMENTADO EN BARRICA» (FERMENTATO IN BOTTE); per i vini rossi è possibile utilizzare le menzioni tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile.

Link al disciplinare del prodotto

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PPta+Mod+PCC+DO+TORO+Rev+2.docx/9d4323ba-0af4-a645-ea7e-0856f899275a?