Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Anjou].
(Comunicazione 18/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 18 marzo 2020, n. C 89)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Anjou»
Numero di riferimento: PDO-FR-A0820-AM02
Data della comunicazione: 14 novembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
La zona geografica è così modificata:
«a) Tutte le fasi di produzione (...) hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;
— dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.
b) Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare della denominazione “Gamay” hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cléré-sur-Layon, Denée, Dénezé-sous-Doué, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e les Verchers-sur-Layon), Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, La Varenne), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Villevêque.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».
Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice geografico ufficiale pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.
Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.
La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.
2. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «5 settembre 2007» si aggiunge «e del 19 gennaio 2017».
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, le parole «4 settembre 1996» sono sostituite dalle parole «4 e 5 settembre 1996».
Con questa modifica viene rettificata la data del provvedimento nazionale con il quale è stata approvata la superficie parcellare delimitata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Zona di prossimità immediata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:
— dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.
Per la denominazione «Gamay», l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;
— dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Meigné), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay;
— dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta esattamente identico.
La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.
4. Disposizioni agroambientali
Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».
Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Divieto di vendemmia
Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».
Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
6. Tenore zuccherino
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), dopo le parole «I vini presentano» si aggiunge «dopo la fermentazione».
Questa modifica viene apportata per evitare confusione con il tenore zuccherino prima della fermentazione; è infatti importante precisare che questo contenuto deve essere verificato dopo la fermentazione.
La parte del documento unico relativa al punto 4 è modificata di conseguenza.
7. Modifica delle pratiche enologiche
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera d), del disciplinare, prima di «è vietato l’uso di scaglie di legno» vengono aggiunte le parole «per i vini bianchi e rosati»; si aggiunge inoltre che «per i vini rossi è vietato l’uso di scaglie di legno, tranne durante la vinificazione». Questa modifica intende abolire il divieto di incorporazione delle scaglie di legno di quercia durante la vinificazione dei vini rossi. In questo modo i produttori intendono rafforzare la tipicità dei vini della denominazione in quanto prodotti fruttati e morbidi destinati ad essere bevuti sin da giovani. Utilizzati durante la vinificazione, i tannini del legno garantiscono una migliore espressione degli aromi fruttati e lo sviluppo della struttura dei vini, conferendo loro rotondità e persistenza in bocca e garantendo al contempo stabilità del colore in caso di invecchiamento. Le scaglie di legno possono essere utilizzate esclusivamente durante la fase di vinificazione, ma la tecnica resta vietata per l’affinamento dei vini.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.
8. Capacità del locale di vinificazione
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera e), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».
Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
9. Commercializzazione dei vini
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
10. Legame con la zona geografica
Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (ad esempio, per il dipartimento di Maine-et-Loire, 70 anziché 126).
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.
11. Misura transitoria
Le misure transitorie scadute sono state soppresse.
Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,7 metri».
La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di allevamento non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,7 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico delle viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
12. Registri
Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».
Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
13. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Anjou
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi fermi
Questi vini presentano:
— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %;
— un tenore di zuccheri fermentescibili dopo la fermentazione inferiore o uguale a 3 g/l, che può essere portato a un massimo di 8 g/l se il tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico per litro non è inferiore di oltre 2 g/l al tenore di zuccheri fermentescibili.
Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
I vini bianchi fermi sono generalmente vini secchi, ma possono in alcuni casi presentare zuccheri fermentescibili ed essere classificati come «demi-sec» (semi-secchi), «moelleux» (amabili) o «doux» (dolci). La loro espressione aromatica è generalmente intensa, con aromi floreali (biancospino, lilla, tiglio, verbena, camomilla, ecc.) e note più fruttate (agrumi, prugna, pera, frutta secca, ecc.). In bocca si presentano ampi e rotondi e terminano con una sensazione di freschezza e finezza.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rossi fermi
I vini presentano:
— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %;
— un tenore di zuccheri fermentescibili dopo la fermentazione inferiore o uguale a 3 g/l dopo la fermentazione;
— per i vini a denominazione «Gamay» completata dalla menzione «primeur» o «nouveau» (novello), un tenore di zuccheri fermentescibili dopo la fermentazione inferiore o uguale a 2 g/l dopo la fermentazione.
La fermentazione malolattica è obbligatoriamente portata a compimento per i vini rossi. I vini rossi destinati a essere immessi in commercio sfusi o allo stadio del confezionamento presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 g/l.
Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I tenori in acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea, ma qualsiasi partita di vino non confezionato che può beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» presenta un’acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 milliequivalenti per litro.
I vini rossi vengono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.
I vini rossi fermi presentano una bella struttura tannica e un’espressione aromatica piuttosto intensa che evoca principalmente note di frutti rossi. La loro struttura è ben presente, ma la leggerezza deve rimanere dominante. Sono vini carezzevoli da degustare nei tre anni successivi alla vendemmia.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini spumanti
I vini spumanti sono bianchi o rosati.
I vini di base destinati alla produzione di vini spumanti bianchi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
I vini di base destinati all’elaborazione dei vini spumanti che non hanno subito alcun arricchimento hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo del 12 %.
I vini di base che non hanno subito alcun arricchimento presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 24 g/l dopo la fermentazione.
I vini di base che non hanno subito alcun arricchimento presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 5 g/l dopo la fermentazione.
I vini di base destinati alla produzione dei vini spumanti bianchi e rosati che sono stati sottoposti ad arricchimento non superano il titolo alcolometrico volumico totale dell’11,6 %.
Dopo la presa di spuma e prima dell’aggiunta dello sciroppo di dosaggio, i vini non superano, dopo l’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
I vini spumanti sono bianchi o rosati. Si distinguono per la loro finezza, presente non solo a livello del rilascio del gas, ma anche nell’espressione aromatica e nella struttura in bocca.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Densità di impianto - Distanza
Pratica colturale
La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 1 metro. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.
Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite
Pratica colturale
Le viti vengono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista rispettando le regole indicate nel disciplinare, che per ogni vitigno specificano il numero massimo di gemme franche per ceppo e il numero massimo di gemme franche sul capo a frutto.
L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.
Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.
Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l’irrigazione.
Arricchimento
Pratica enologica specifica
Per i vini rossi sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.
Dopo l’arricchimento i vini fermi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I vini di base destinati alla produzione dei vini spumanti bianchi e rosati sottoposti ad arricchimento presentano un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 5 g/l e un titolo alcolometrico volumico totale ≤ 11,6 %.
Uso di scaglie di legno
Pratica enologica specifica
Per i vini bianchi e rosati è vietato l’uso di scaglie di legno.
Per i vini rossi è vietato l’uso di scaglie di legno, tranne durante la vinificazione.
I vini di base destinati all’elaborazione dei vini spumanti rosati possono essere ottenuti per macerazione o per salasso.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
b. Rese massime
Vini bianchi fermi
65 ettolitri per ettaro
Vini rossi fermi
65 ettolitri per ettaro
Vini spumanti bianchi e rosati
76 ettolitri per ettaro
Denominazione «Gamay»
72 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
a) Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Anjou» hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;
— dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.
b) Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare della denominazione «Gamay» hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cléré-sur-Layon, Denée, Dénezé-sous-Doué, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e les Verchers-sur-Layon), Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, La Varenne), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Villevêque.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Gamay N
Chenin B
Grolleau gris G
Grolleau N
Cabernet franc N
Cabernet Sauvignon N
Pineau d’Aunis N
8. Descrizione del legame/dei legami
1 Informazioni sulla zona geografica
Vini fermi
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica interessa due ampi complessi geologici in cui i vigneti si estendono soprattutto lungo i versanti dei fiumi e su alcuni altipiani: a ovest, il basamento precambriano e paleozoico è collegato al massiccio Armoricano, mentre a est, il substrato mesozoico e cenozoico del bacino parigino poggia sul basamento antico. Questa peculiarità geologica distingue la parte occidentale della zona geografica - caratterizzata dalla presenza di scisto, soprattutto ardesia, e localmente nota come «Anjou noir» - dalla parte orientale della zona geografica, caratterizzata dalla presenza di gesso tufaceo (Saumur) e localmente nota come «Anjou blanc».
Storicamente collegata all’antica provincia dell’Anjou, la zona geografica copre essenzialmente, nel 2018, la metà meridionale del dipartimento di Maine-et-Loire (70 comuni) e i margini settentrionali dei dipartimenti di Deux-Sèvres (14 comuni) e La Vienne (9 comuni). Nella parte settentrionale del dipartimento di Maine-et-Loire permangono piccole zone viticole isolate, a testimonianza di un’epoca in cui le viti erano impiantate in tutto il dipartimento.
Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve presentano terreni di diverse formazioni geologiche. Seppure molto diversi, questi terreni sono generalmente poveri e hanno una moderata riserva idrica, oltre a un buon comportamento termico.
La zona geografica gode di un clima oceanico temperato, con differenze di temperatura relativamente ridotte per effetto della relativa vicinanza dell’oceano Atlantico, ma anche per la funzione termoregolatrice della Loira e dei suoi affluenti e per i vigneti impiantati sulle colline. La zona è nota per la sua «douceur angevine»: espressione che fa riferimento alla mitezza del clima e che trova particolarmente riscontro in inverno, nelle lunghe primavere e in autunno, mentre le estati sono caratterizzate da frequenti ondate di caldo intenso. I rilievi orientati a nord-ovest/sud-est svolgono un ruolo protettivo rispetto ai venti provenienti da occidente, spesso carichi di umidità. La zona geografica presenta quindi una bassa pluviometria, influenzata da un effetto «Föhn» e al riparo dall’umidità oceanica grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 millimetri, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 millimetri.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
La presenza dei vigneti nell’Anjou è ben nota sin dal I secolo d.C. e nel tempo è sempre stata costante. In queste terre la vite prospera, come testimoniano i seguenti versi di una poesia di Apollonio (VI secolo): «Non lontano dalla Bretagna v’è una città appollaiata su una roccia, ricca dei doni di Cerere e Bacco, la cui denominazione di Andégave (Angers) deriva da un nome greco». Se i vigneti angioini si sviluppano durante tutto il Medioevo grazie ai monasteri sorti lungo le rive della Loira e nei dintorni di Angers, è soprattutto dal XII e dal XIII secolo che questi vigneti vedono crescere la propria notorietà. È grazie all’influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d’Aquitania che il «vin d’Anjou» raggiunge le tavole più prestigiose.
La produzione si sviluppa fortemente a partire dal XVI secolo, grazie all’arrivo dei mediatori olandesi alla ricerca di vini per il loro paese e per le colonie. Gli olandesi ne fanno incetta e nel XVIII secolo il commercio è così fiorente che, per favorire i trasporti, il fiume Layon che attraversa la zona geografica viene canalizzato. La grande notorietà dei «vins d’Anjou» finisce per essere motivo di cupidigia, tanto da comportare l’introduzione di numerose tasse che avranno conseguenze nefaste sul commercio (tassa sulla manutenzione delle mura, tassa sul commercio e la navigazione lungo la Loira, tassa sul vino venduto al dettaglio sulle proprietà della Chiesa, tassa sul vino venduto al dettaglio pari a un ottavo del suo valore, tassa sull’alcool, ecc.). La devastazione delle guerre di Vandea porta i vigneti alla rovina, ma essi tornano alla prosperità nel XIX secolo. Nel 1881 i vigneti coprivano una superficie di 45 000 ettari, mentre nel 1893, dopo l’invasione della fillossera, erano passati a 10 000.
L’«Anjou» deve la sua fama soprattutto alla produzione di vini bianchi ottenuti dal vitigno Chenin B, anche se dopo la crisi della fillossera sono aumentati gli impianti di Cabernet Franc N e, successivamente, di Cabernet Sauvignon N. All’inizio del XX secolo la vinificazione era principalmente orientata all’elaborazione del «rouget», denominazione locale di un vino leggero consumato nei caffè, che segna la prima fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina. Oltre ai vitigni Grolleau N e Grolleau gris G, che danno vini «clairets» e poco colorati e, in misura accessoria, ai vitigni Gamay N e Pineau d’Aunis N, si assiste allo sviluppo di un’importante produzione di vini rosati emblematici, conosciuti e riconosciuti con le denominazioni di origine controllata «Cabernet d’Anjou» e «Rosé d’Anjou». La seconda fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina fa leva sull’esperienza acquisita dai produttori nella gestione di questo complesso vegetale. L’osservazione e l’analisi del miglior rapporto tra vitigno e siti di impianto, così come la valutazione delle potenzialità del raccolto e la padronanza delle tecniche di vinificazione hanno portato allo sviluppo della produzione di vini rossi sin dagli anni 1960.
2 Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti
Vini fermi
La produzione dei vini fermi che beneficiano della denominazione di origine controllata «Anjou» comprende vini bianchi, rosati e rossi.
I vini bianchi sono generalmente vini secchi, ma possono in alcuni casi presentare zuccheri fermentescibili ed essere classificati come «demi-sec» (semi-secchi), «moelleux» (amabili) o «doux» (dolci). La loro espressione aromatica è generalmente intensa, con aromi floreali (biancospino, lilla, tiglio, verbena, camomilla, ecc.) e note più fruttate (agrumi, prugna, pera, frutta secca, ecc.). In bocca si presentano ampi e rotondi e terminano con una sensazione di freschezza e finezza.
I vini rosati con le denominazioni di origine controllata «Cabernet d’Anjou» e «Rosé d’Anjou» contengono zuccheri fermentescibili e hanno un livello di dolcezza più o meno marcato. La loro espressione aromatica è intensa e, in ogni vino, rivela le specificità dei propri vitigni, ma l’aroma fruttato è sempre presente (pesca, fragola, agrumi, ecc.). Al palato esprimono un sapiente equilibrio di freschezza e rotondità. La loro persistenza aromatica è intensa, soprattutto nei vini rosati a denominazione di origine controllata «Cabernet d’Anjou».
I vini rossi presentano una bella struttura tannica e un’espressione aromatica piuttosto intensa che evoca principalmente note di frutti rossi. La loro struttura è ben presente, ma la leggerezza deve rimanere dominante. Sono vini carezzevoli da degustare nei tre anni successivi alla vendemmia.
I vini rossi a denominazione «Gamay» sono freschi, vivaci e facili da bere. Sviluppano aromi caratteristici, il più delle volte fruttati e sono generalmente da consumare giovani.
3 Interazioni causali
Vini fermi
La combinazione di vigneti con esposizione settentrionale dal paesaggio particolare, condizioni climatiche miti, una geologia e una pedologia originali conferisce ai vini un’identità gustativa che si esprime attraverso la loro freschezza.
La varietà delle condizioni viticole, caratterizzate da dinamiche geopedologiche diverse, ha offerto ai produttori condizioni di espressione ottimali per ciascuna delle varietà che qui si sono imposte. L’osservazione e l’analisi condotte sul comportamento delle viti hanno permesso ai viticoltori di definire il giusto impianto dei vigneti. Se l’insieme della regione vitivinicola angioina consente al vitigno Chenin B di esprimere le sue principali caratteristiche nel vino bianco secco, i pendii soleggiati ed esposti a sud gli permettono di rivelare la complessità di un vino a maturazione più veloce; inoltre, se le condizioni climatiche di fine stagione sono favorevoli, lo Chenin B può dare origine a vini «amabili» o «dolci».
Analogamente, mentre i vitigni Grolleau N, Grolleau gris G o Pineau d’Aunis N popolano le colline e le distese sabbio-ghiaiose destinate alla produzione di vini rosati fruttati, le varietà Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N apprezzano le condizioni con terreni poco profondi o bruni e con un apporto idrico regolato, vocati alla produzione di vini rosati rotondi e di buona persistenza aromatica o alla produzione di vini rossi la cui leggera rusticità è attenuata da un breve periodo di affinamento previsto dal disciplinare.
Infine l’impianto del vitigno Gamay N privilegia le parcelle con terreni sviluppati su rocce precambriane nel cuore dell’«Anjou noir», ad esclusione di tutte le aree dell’«Anjou blanc», come dimostra l’unità geografica definita in particolare nel disciplinare per i vini rossi a denominazione «Gamay» all’interno della zona geografica.
Le competenze dei produttori, frutto di un’esperienza plurigenerazionale, si esprimono altresì nella scelta dei percorsi tecnici di elaborazione e degli assemblaggi di vitigni in funzione dell’obiettivo di produzione e dell’annata. La diversità della produzione rappresenta una risorsa per conquistare mercati diversi: non solo a livello nazionale, dove i vini sono particolarmente apprezzati dagli abitanti della città di Angers e dintorni o delle regioni francesi della Bretagna e della Normandia, ma anche al di fuori dei confini nazionali. I vini che beneficiano delle denominazioni di origine controllata «Anjou», «Cabernet d’Anjou» e «Rosé d’Anjou» contribuiscono infatti, in misura non trascurabile, al settimo posto della «Valle della Loira» tra le regioni francesi esportatrici.
Vini spumanti
La produzione di vini spumanti fa leva sulla produzione storica dei vini bianchi fermi. Sin dal XV secolo i produttori avevano osservato che il vino imbottigliato durante l’inverno e dopo una seconda fermentazione legata all’arrivo dei primi caldi era frizzante pur mantenendo la sua finezza aromatica. Da vini inizialmente «frizzanti», la corretta gestione della seconda fermentazione in bottiglia, ottenuta dagli zuccheri fermentescibili del mosto parzialmente fermentato o dall’aggiunta di uno sciroppo zuccherino, ha poi favorito, all’inizio del XIX secolo, lo sviluppo della produzione dei vini spumanti, anche grazie all’esistenza di importanti cantine scavate nel gesso tufaceo e in cui i vini potevano essere conservati e affinati a temperature basse e costanti.
I vini spumanti si distinguono per la loro finezza, presente non solo a livello del rilascio del gas, ma anche nell’espressione aromatica e nella struttura in bocca.
La produzione dei vini spumanti si colloca nello stesso contesto. I produttori hanno osservato che i vini confezionati e conservati in cantina possono essere oggetto di una nuova fermentazione alla fine dell’inverno. La gestione empirica di questa «seconda fermentazione spontanea» ha inizialmente portato alla produzione di vini «frizzanti», in particolare con uve Chenin B. La delicatezza delle caratteristiche, della freschezza e degli aromi di questo vitigno tardivo ne fanno una varietà particolarmente adatta alla produzione di vini spumanti. Queste attitudini sono state sfruttate sin dall’inizio del XIX secolo, in particolare sotto l’impulso di Jean-Baptiste Ackerman, con la padronanza del processo di elaborazione mediante «seconda fermentazione in bottiglia» per la produzione dei vini spumanti.
Particolare attenzione è rivolta alla vendemmia: le uve sono raccolte al raggiungimento di un grado di maturazione ottimale e con un buon equilibrio tra acido e dolce, necessario a garantire non solo freschezza, ma anche una buona presa di spuma e un buon potenziale di invecchiamento. Inoltre la presenza di cantine sotterranee, soprattutto nel cuore dell’«Anjou blanc», è un fattore favorevole all’elaborazione di questi vini che richiedono ampi spazi di stoccaggio e di movimentazione in condizioni ideali di luce, umidità e aria. Questo rigore e questo percorso tecnico sono stati applicati ai vitigni a bacca nera per una produzione più riservata di vini spumanti rosati.
Forti dell’esperienza acquisita in oltre un secolo, i produttori di vini spumanti vantano oggi una perfetta padronanza della composizione delle loro partite di prodotto. L’affinamento su fecce per almeno 9 mesi contribuisce a sviluppare la complessità dei vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che possono beneficiare delle denominazioni di origine controllata «Cabernet d’Anjou» e «Rosé d’Anjou», per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini fermi che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Anjou», e per la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini spumanti che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Anjou», è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.
Zona di prossimità immediata della denominazione «Gamay»
Quadro normativo:
legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che possono beneficiare della denominazione «Gamay» è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;
— dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Meigné), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay;
— dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Confezionamento
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
I vini spumanti sono ottenuti esclusivamente mediante seconda fermentazione in bottiglia.
La durata della conservazione su fecce in bottiglia non può essere inferiore a 9 mesi.
I vini spumanti sono prodotti e commercializzati nelle bottiglie in cui si è stata effettuata la presa di spuma, ad eccezione dei vini venduti in bottiglie di volume inferiore o uguale a 37,5 centilitri o superiore a 150 centilitri.
Etichettatura
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Le menzioni facoltative il cui utilizzo, in virtù delle disposizioni dell’Unione, può essere regolamentato dagli Stati membri, sono scritte in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, né in spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite dal disciplinare.
Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Denominazione «Gamay»
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Il nome della denominazione di origine controllata è seguito dalla denominazione «Gamay» per i vini che soddisfano le condizioni specifiche previste dal disciplinare per tale denominazione.
In etichetta la denominazione «Gamay» è riportata obbligatoriamente dopo il nome della denominazione di origine controllata ed è scritta in caratteri dello stesso colore e le cui dimensioni, sia in altezza che in larghezza, non superano i due terzi di quelle dei caratteri della denominazione di origine controllata.
La denominazione «Gamay» può essere integrata dalle menzioni «primeur» o «nouveau» per i vini che soddisfano le condizioni specifiche previste dal disciplinare per queste menzioni.
I vini che beneficiano delle menzioni «primeur» o «nouveau» sono presentati necessariamente con l’indicazione dell’annata.
Vini bianchi fermi
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
I vini bianchi fermi devono recare obbligatoriamente, nei documenti commerciali, nei documenti di accompagnamento e in etichettatura, le menzioni «demi-sec», «moelleux» o «doux» corrispondenti al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa UE. In etichetta, queste menzioni figurano nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.
Unità geografica più piccola
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c7cad5d3-da9f-4088-aebd-c22f0626c5c3