Sostegno all'agricoltura - Indicazioni geografiche - Impugnazione del provvedimento con cui sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi relativi alla misura agevolativa “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - Domande di sostegno ammissibili, punteggio, domande di sostegno non ricevibili - Rinnovazione dell’istruttoria con riferimento al criterio “IC10259 Priorità trasversali - aziende con produzioni IGP o DOP” e contestuale riesame del criterio IC13127 “Zone Montane”.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2545 del 2019, proposto da
Lilli Mauceri, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Crosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia, l’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Agricoltura) e l’Ispettorato Agricoltura Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, nella via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Salvatore La Greca, Giuseppe Bracco non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1606/2019 del 31.07.2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili;
- del predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (“Allegato A” al citato D.D.G. n. 1606/2019) nella parte in cui all’istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP” e “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI” ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti;
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1739/2019 del 9.08.2019, con il quale è stata approvata la versione corretta degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili;
- del predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (“Allegato A” al citato D.D.G. n. 1739/2019) nella parte in cui all’istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP” e “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI” ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti;
- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2473/2019 del 3.10.2019, con il quale è stata approvata la versione aggiornata a seguito della correzione di alcuni errori materiali degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili;
- del predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (“Allegato A” al citato D.D.G. n. 2473/2019) nella parte in cui all’istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP” e “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI” ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti;
- del verbale delle operazioni di valutazione del 5 luglio 2018 nella parte in cui la Commissione di valutazione istituita presso l'Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo, esaminando la domanda di sostegno proposta dalla ricorrente ha ritenuto di non convalidare i punteggi relativi ai criteri “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP” e “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI” e del successivo verbale delle operazioni di valutazione del 22 febbraio 2019 in cui pure si riscontra la mancata attribuzione dei predetti punteggi;
- di tutti gli atti presupposti e preparatori tra i quali segnatamente, in parte qua: il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1916/2018 del 10.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; il predetto elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (“Allegato A” al citato D.D.G. n. 1916/2018) nella parte in cui all’istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP” e “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI”; il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1920/2018 del 20.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori rettificati Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; il predetto elenco regionale provvisorio rettificato delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (“Allegato A” al citato D.D.G. n. 1920/2018) nella parte in cui all’istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP” e “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI”;
- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenziali e connessi, anche eventualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento Agricoltura) e dell’Ispettorato Agricoltura di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che la ricorrente lamenta la mancata attribuzione dei seguenti punteggi:
- 8 punti relativi al criterio “IC13127 Condizioni di accesso specifiche nelle zone di montagna o con maggiori svantaggi ambientali” criterio specifico “Zone Montane”;
- 9,6 punti (corrispondenti ai 12 punti autoattribuiti a cui a norma del bando pubblico deve applicarsi un coefficiente pari a 0,8) per il criterio “IC10259 Priorità trasversali - aziende con produzioni IGP o DOP”;
e così per un totale di 17,6 punti non attribuiti in relazione ai due suindicati criteri;
VISTA l’ordinanza collegiale istruttoria n.2864 del 12/12/2019;
PRESO ATTO del mancato adempimento da parte dell’amministrazione onerata;
CONSIDERATO, quanto al criterio “IC10259 Priorità trasversali - aziende con produzioni IGP o DOP”, che la ricorrente lamenta:
- che con il verbale del 30 luglio 2019, in sede di esercizio del potere di autotutela, l’Amministrazione aveva (finalmente) preso atto che, a norma del bando, “Per quanto riguarda i punteggi relativi a Aziende con produzioni di qualità certificata (IGP, DOP, ecc.) il cambio di intestazione non comporta la decadenza dello status di azienda certificata, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.) e, pertanto, in caso di “trasmissione” dell’azienda i giovani che si andranno ad insediare mantengono l’assoggettamento del titolare che gliela trasferisce e pertanto hanno diritto all’attribuzione del punteggio;
- che del tutto arbitrariamente e illogicamente l’Amministrazione, nel momento in cui ha mutato posizione in relazione all’interpretazione e all’applicazione del sunnominato criterio, ha proceduto al riconoscimento del relativo punteggio alle istanze di contributo di numerosi giovani agricoltori che avevano fatto istanza di riesame, ma non di tutti quelli che ne avrebbero avuto diritto (in quanto il punteggio era stato loro negato in ragione del “vecchio” errato orientamento dell’Amministrazione);
- che a causa di questa disparità di trattamento, nell’ultimo elenco approvato (con D.D.G. n. 2473/2019 del 3.10.2019) la ricorrente si trova in posizione non finanziabile per incapienza della dotazione finanziaria del bando, mentre qualora le fosse stato riconosciuto anche il solo punteggio relativo al criterio de quo, avrebbe raggiunto un punteggio di 51,6 punti che le avrebbe garantito l’accesso al contributo richiesto;
VISTA l’ordinanza cautelare n.103/2019 resa dalla Sezione in fattispecie soltanto in parte diversa, con la quale si è ritenuto che “… l’adozione di un’interpretazione in forza della quale poteva attribuirsi il punteggio in questione anche alle aziende non di nuova costituzione, pur non sostanziandosi nell’adozione di un nuovo criterio, poneva, comunque, un problema di parità di trattamento, cosicché si sarebbe dovuto dare a tutti i partecipanti la possibilità d’integrare la propria scheda di autovalutazione in parte qua”;
RITENUTO pertanto di accogliere la superiore censura nel senso che, nel rispetto dei principi di imparzialità, logicità e parità di trattamento, nell’esercizio del potere di autotutela l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere d’ufficio al riesame, anche, delle domande di quei concorrenti che si erano autoattribuiti ab origine il suddetto punteggio e che non avevano chiesto il riesame in via amministrativa, con onere per la P.A. di rinnovazione della relativa istruttoria con riferimento a detto criterio;
CONSIDERATO, quanto al criterio IC13127 “Zone Montane” che la ricorrente ha prodotto le planimetrie della superficie aziendale con precisa ubicazione delle colture, dalle quali si evincerebbe “che la maggiore superficie aziendale ricade nel Comune di Contessa Entellina, il cui territorio rientra per l’intera superficie tra quelli classificati zone svantaggiate montane ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva CEE n. 268/75, come risulta dall’Allegato 1 al PSR Sicilia 2014-2020 (“Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75”)”;
RITENUTO che la censura potrebbe essere fondata, stante l’omessa motivazione del mancato riconoscimento del punteggio, sicché nell’ambito della rinnovanda istruttoria l’amministrazione è tenuta anche a riesaminare il suddetto criterio;
RITENUTO conclusivamente,
- che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione di provvedere alla rinnovazione dell’istruttoria con riferimento al criterio “IC10259 Priorità trasversali - aziende con produzioni IGP o DOP”, ed al contestuale riesame del criterio IC13127 “Zone Montane”, entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente ordinanza, con onere altresì di darne riscontro a questa Sezione entro l’ulteriore termine di 20 (venti) giorni depositando in giudizio i relativi verbali e i consequenziali provvedimenti adottati;
RITENUTO altresì,
- che, alla luce del potenziale elevato numero dei soggetti controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare sin d’ora l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea come da richiesta di parte ricorrente, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l’ulteriore termine di giorni 15 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;
RITENUTO, infine, di dovere compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):
a) accoglie la domanda cautelare disponendo la rinnovazione dell’istruttoria con riferimento al criterio “IC10259 Priorità trasversali - aziende con produzioni IGP o DOP” ed il contestuale riesame del criterio IC13127 “Zone Montane”, con onere altresì di darne riscontro a questa Sezione nei termini di cui in motivazione depositando in giudizio i relativi verbali e i consequenziali provvedimenti adottati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda pubblica udienza pubblica del mese di gennaio 2021, come da redigendo calendario;
c) dispone l’integrazione del contraddittorio nei termini e modalità di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore