Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 11-02-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 11-02-2020
Numero gazzetta: 46

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Anjou Villages Brissac].

(Comunicazione 11/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 11 febbraio 2020, n. C 46)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Anjou Villages Brissac»

PDO-FR-A0259-AM01

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

La zona geografica viene modificata come segue: «Tutte le fasi della produzione si svolgono nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.»

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare di produzione. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice geografico ufficiale pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica rimane esattamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

2.   Superficie parcellare delimitata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «14 febbraio 2002» si aggiunge «e della sessione della commissione permanente del 19 gennaio 2017».

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è così sostituito:

«- dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-prèsThouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, SainteVerge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

"- dipartimento d’Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-surThouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l’Hôpital), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-desPrés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Pellouailles-lesVignes e Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque;

dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.»

Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata rimane esattamente identico.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

4.   Disposizione agroambientale

Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, è aggiunto il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato ricorrere ad altri erbicidi.»

Tale s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Divieto di raccolta

Nel capitolo I, sezione VII, punto 1, è soppressa la frase «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).»

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Tenore in zuccheri

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera b), dopo «(glucosio + fruttosio)» è aggiunto «nei vini, dopo la fermentazione,».

Tale modifica viene effettuata al fine di evitare qualsiasi confusione con il tenore in zuccheri prima della fermentazione; infatti, è importante specificare che tale tenore deve essere verificato dopo la fermentazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera d), la frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni.» è sostituita dalla frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato negli ultimi cinque anni.»

Nel disciplinare di produzione non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) bensì a una resa, ossia a un quantitativo di raccolto diviso per la superficie di produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezze, senza modificare nulla nella sostanza (il minimo è sempre fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nel corso delle campagne viticole precedenti).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Legame con la zona geografica

Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero di comuni interessati (7 anziché 10). È stato specificato nel legame che le temperature medie sono temperature annuali.

La parte del documento unico relativa alla denominazione è modificata di conseguenza al punto 8.

10.   Misure transitorie

Al capitolo 1, sezione XI, è aggiunto il testo «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri.»

La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Tenuta di registro

Al capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito da «naturale».

Per coerenza con la modalità di redazione utilizzata in tutti i disciplinari di produzione per la zona di Anjou Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Tali modifiche migliorano la leggibilità di detti disciplinari di produzione. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri mira a facilitare la redazione del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

12.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza nella formulazione dei punti principali da verificare nei disciplinari di produzione per la zona dei territori di Anjou Saumur.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Anjou Villages Brissac

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono vini rossi fermi aventi le caratteristiche analitiche principali specificate in appresso.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

La fermentazione malolattica viene obbligatoriamente completata. I vini pronti per essere commercializzati sfusi o, in fase di confezionamento, presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.

Il tenore massimo in zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) nei vini, dopo la fermentazione, è fissato a 3 grammi per litro.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

I tenori in acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa UE.

I vini sono oggetto di affinamento presso la loro cantina di vinificazione, almeno fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Il vino è un vino rosso ottenuto da uve Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N, il cui colore intenso ne indica già la ricchezza. Il naso è generalmente complesso, con una combinazione di frutti rossi o neri e aromi speziati, di selvaggina o anche di legno. Ampio e untuoso in bocca, mantiene la propria ricchezza aromatica. I tannini, molto presenti, sono ben amalgamati e il finale è persistente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratiche enologiche specifiche

Densità di impianto - Distanza

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro. Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme in materia di palizzamento e altezza del fogliame stabilite nel presente disciplinare di produzione. Le parcelle vitate non possono presentare una distanza tra i filari superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l’irrigazione.

Pratica enologica specifica

Sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. È vietato l’uso di trucioli di legno. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.    Rese massime

56 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione si svolgono nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet Sauvignon N

Cabernet Franc N

8.   Descrizione del legame/dei legami

1.   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou villages Brissac» poggia su un vasto altopiano scistoso o scisto-arenoso del Massiccio armoricano che degrada dolcemente verso la Loira. I paesaggi sono caratterizzati da numerosi piccoli pendii collinari variamente esposti le cui altitudini oscillano tra i 50 e i 90 metri. Nel 2018 tale zona si sovrappone a quella della denominazione di origine controllata «Coteaux de l’Aubance» e si estende su 7 comuni a sud-ovest della città di Angers.

La zona geografica è limitata, a ovest, dal punto in cui il fiume Aubance si getta nella Loira, a est dall’altopiano del Cretaceo su cui si sono sviluppati suoli calcarei (limite del bacino parigino), a nord dal corso dalla Loira e, sui margini meridionali, dalle foreste di Brissac e Beaulieu. L’Aubance è un piccolo affluente della Loira, emblematico di tale zona geografica, che dalla sorgente scorre verso nord fino al comune di Brissac-Quincé, celebre per il suo castello del XVI secolo. Prende poi direzione verso nord-ovest fino al comune di Mûrs-Erigné, quindi il suo corso diventa parallelo a quello della Loira.

I suoli sviluppati sul substrato scistoso sono per lo più poco profondi, con un buon comportamento termico e caratterizzati da scarse riserve idriche. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (rioliti) o basiche (spiliti) all’origine di suoli molto sassosi. I comuni situati a nord della zona geografica presentano la peculiarità di poggiare su formazioni di scisti di ardesia. Tali scisti sono stati sfruttati dall’uomo per diversi secoli per costruire muri di case, tetti, pavimenti e persino elementi d’arredo quali lavelli, tavoli o scale, affermando così l’unicità di questo territorio. Tali elementi sono molto presenti nel paesaggio e contribuiscono a definire l’identità dei vigneti. La parte orientale della zona geografica poggia su formazioni cenomaniane che rivestono lo zoccolo precambriano.

La zona geografica è un’enclave a bassa pluviometria che beneficia dell’effetto del Föhn, protetta dall’umidità oceanica dai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annuali sono di circa 585 millimetri, mentre nello Choletais sono prossime agli 800 millimetri. I valori registrati a Brissac-Quincé sono i più bassi delle stazioni meteorologiche nel dipartimento di Maine-et-Loire. Vi si registra inoltre una differenza nella pluviometria durante il ciclo vegetativo pari a circa 100 millimetri rispetto al resto del dipartimento. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C) e superiori di 1 °C rispetto all’intero dipartimento di Maine-et-Loire. Il particolare mesoclima di questo settore è evidenziato dalla tendenza meridionale della flora, caratterizzata tra l’altro dalla presenza di lecci e pini domestici.

b).   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Alcune proprietà emblematiche dei vigneti hanno un’origine molto antica, come testimoniato da Guillory il vecchio, nel 1865, in un «Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers» (Bollettino della Società Agricola e Industriale di Angers), il quale specifica che gli impianti sono stati eseguiti con «Plant Breton » (varietà che deve il suo nome al suo arrivo in barca attraverso l’estuario della Loira, situato a quel tempo nella regione bretone) nel comune di Saint-Melaine-sur-Aubance. Tale varietà altro non è che il vitigno Cabernet Franc N. Gli impianti di tale vitigno registrano un rapido sviluppo dopo la crisi della fillossera che ha distrutto più di tre quarti dei vigneti angioini.

All’inizio del XX secolo la vinificazione era principalmente orientata verso l’ottenimento del «rouget», denominazione locale di vino leggero consumato nei caffè. Anche la vinificazione in vino rosso è apparsa nel XX secolo, contemporaneamente alla creazione della cantina cooperativa di Brissac. In tale periodo si sono sviluppati anche gli impianti di Cabernet Sauvignon N, una cultivar di vite più tardiva adatta a suoli poco profondi.

La denominazione di origine controllata «Anjou Villages» è stata riconosciuta il 14 novembre 1991 su iniziativa e sotto l’impulso, dal 1979, dei viticoltori della regione di Brissac, per 46 comuni nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou», con una delimitazione particolare delle parcelle e norme rigorose di produzione per la produzione di un vino rosso strutturato, confezionato all’inizio dell’estate, e invecchiato per assicurare l’affinamento dei tannini.

Tuttavia, i professionisti della regione di Brissac sono sempre stati convinti di disporre di un territorio e di competenze capaci di esprimere appieno l’originalità della loro produzione di vini rossi. Con abnegazione, cercando il miglior connubio tra il vitigno e i suoi siti di impianto, adattando al meglio le tecniche di potatura e conduzione della vigna, raccogliendo le uve a maturazione ottimale, apportando miglioramenti tecnici al controllo delle temperature e ai tempi di macerazione, il 17 febbraio 1998 tali viticoltori hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Anjou Villages Brissac».

2.   Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

Il vino è un vino rosso ottenuto da uve Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N

Il suo colore intenso ne indica già la ricchezza. Il naso è generalmente complesso, con una combinazione di frutti rossi o neri e aromi speziati, di selvaggina o ancora di legno. Ampio e untuoso in bocca, mantiene la propria ricchezza aromatica. I tannini, molto presenti, sono ben amalgamati e il finale è persistente.

Vino generoso, che va fatto invecchiare cinque o sei anni prima di degustarlo.

3.   Interazioni causali

La combinazione tra suoli poco profondi, oggetto di una delimitazione precisa delle parcelle in linea con gli usi, e una topografia che garantisce un’eccellente esposizione e favorisce un approvvigionamento idrico regolare ha consentito ai vitigni Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N di esprimere tutta la loro pienezza e originalità. Queste condizioni viticole richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, che si riflette nella conduzione della vigna e in norme rigorose per la potatura. L’osservazione e l’analisi condotte dai viticoltori sul comportamento delle loro vigne consente loro di definire un corretto impianto delle vigne, favorendo l’impianto del Cabernet Sauvignon N su suoli poco profondi e riservando invece il Cabernet Franc N principalmente all’impianto in suoli argillo-calcarei del Cenomaniano o in suoli bruni sviluppati su scisti che presentano una riserva idrica più importante.

La competenza degli operatori garantisce che l’uva sia raccolta al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo di 189 grammi per litro e a uno stadio ottimale di maturazione fenolica. Nel corso delle generazioni, gli operatori hanno saputo trarre il meglio dalle uve adattando le loro tecniche di vinificazione. Molto rapidamente, è diventato necessario un periodo di affinamento in tini dopo la fermentazione per ottenere un vino con aromi complessi, ma soprattutto per consentire ai tannini di diventare rotondi e setosi. Per raggiungere questi obiettivi, nel disciplinare di produzione è definito un periodo minimo di affinamento fino al 30 giugno successivo all’anno di vendemmia

La denominazione di origine protetta «Anjou villages Brissac» è uno dei fiori all’occhiello dei vini della regione dell’Anjou. Di conseguenza, la selezione della «cuvée ambassadeur», una degustazione durante la quale viticoltori e professionisti del mondo del vino selezionano il vino più rappresentativo della denominazione di origine controllata «Anjou villages Brissac», è diventato un evento imperdibile che definisce la notorietà dei vini rossi della regione dell’Anjou per quell’annata.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione dell’UE.

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni che seguono, sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brionprès-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, SainteRadegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

— "dipartimento d’Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

— dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannessur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l’Hôpital), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Pellouailles-les-Vignes e Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque;

— dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione.

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione che si tratti di una località accatastata e che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0a43e4f9-b0f4-400f-b86a-ed65865455b8