Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Anjou Villages].
(Comunicazione 10/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 10 febbraio 2020, n. C 44)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Anjou Villages»
Numero di riferimento PDO-FR-A0493-AM01
Data della comunicazione: 14 novembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Bouillé-Loretz, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento di Maine-et-Loire: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territorio del comune delegato di Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance e Coutures), Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné e Trémont), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Savennières, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex comune delegato di Ambillou-Château), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».
Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.
Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.
La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.
2. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «5 settembre 2007» si aggiunge «e del 19 gennaio 2017».
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Zona di prossimità immediata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay;
— dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Blaison-Saint-Sulpice (ex territorio del comune delegato di Saint-Sulpice), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Chemellier, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Montfort), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Sigismond, Saumur, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Louerre e Noyant-la-Plaine),Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Pellouailles-les-Vignes e Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque;
— dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.
La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.
4. Disposizioni agroambientali
Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».
Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
5. Divieto di raccolta
Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».
Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
6. Tenore zuccherino
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera b), dopo «glucosio e fruttosio» si aggiunge «dei vini dopo la fermentazione».
Questa modifica viene apportata per evitare di fare confusione con il tenore zuccherino prima della fermentazione; è infatti importante precisare che questo contenuto deve essere verificato dopo la fermentazione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
7. Capacità del locale di vinificazione
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera d), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».
Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Commercializzazione dei vini
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
9. Legame con la zona geografica
Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (ad esempio, per il dipartimento di Maine-et-Loire, 24 anziché 43).
La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 6.
10. Misura transitoria
Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri».
La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
11. Registri
Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».
Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona dell’Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
12. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona dell’Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Anjou Villages
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
Si tratta di vini rossi tranquilli le cui principali caratteristiche analitiche sono di seguito illustrate:
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.
I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.
La fermentazione malolattica viene obbligatoriamente portata a compimento. I vini pronti per essere immessi in commercio sfusi o in fase di confezionamento presentano un contenuto di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.
Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
I vini vengono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 giugno dell’anno successivo a quello della vendemmia.
I vini presentano normalmente un colore rubino intenso e sostenuto. Al naso evocano spesso note delicate di frutti rossi e floreali (iris, violetta, ecc.) che evolvono verso aromi più complessi combinando frutti neri e aromi speziati, selvaggina e sottobosco. Al palato si presentano pieni e carnosi, pur conservando la loro ricchezza aromatica. I tannini sono presenti ma ben amalgamati e il finale è persistente. Prima di essere degustato, questo vino generoso va fatto invecchiare qualche anno.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Densità di impianto - Distanza
Pratica colturale
La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 1 metro. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal presente disciplinare. In queste parcelle la distanza tra i filari non può essere superiore a 3 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.
Norme in materia di potatura e palizzamento della vite
Pratica colturale
Le viti vengono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 14 gemme franche per ceppo e un massimo di 8 gemme franche sul capo a frutto.
L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza tra i filari, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.
Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.
Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l’irrigazione.
Pratica enologica specifica
Sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. È vietato l’uso di pezzi di legno. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime
60 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Bouillé-Loretz, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento di Maine-et-Loire: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territorio del comune delegato di Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance e Coutures), Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné e Trémont), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Savennières, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex comune delegato di Ambillou-Château), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet-Sauvignon N
Cabernet franc N
8. Descrizione del legame/dei legami
1 Informazioni sulla zona geografica
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
Situata nel cuore della parte occidentale della zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou», la zona geografica sorge essenzialmente sul basamento precambriano e paleozoico annesso al massiccio Armoricano, localmente coperto da formazioni ghiaiose o da formazioni del Cenomaniano come le marne a ostriche sul margine orientale. Nel 2018 copriva le zone geografiche delle denominazioni di origine controllate «Anjou-Coteaux de la Loire», «Coteaux du Layon», «Savennières» e alcuni comuni limitrofi. La zona geografica si estende su un territorio delimitato e selezionato per l’idoneità del suo ambiente naturale alla produzione di vini rossi da affinamento. È interessato il territorio di 24 comuni del dipartimento di Maine-et-Loire e di 2 comuni del dipartimento di Deux-Sèvres a sud-est e a sud della città di Angers. I paesaggi sono caratterizzati da numerosi piccoli pendii collinari variamente esposti di altitudine compresa tra 50 e 90 metri.
La superficie parcellare precisamente delimitata per la vendemmia favorisce le parcelle con una buona esposizione e con suoli bruni sviluppatisi su scisti, suoli bruni argilloso-ghiaiosi o, localmente, suoli bruni sviluppatisi su marne a ostriche. Questi terreni sono per lo più poco profondi, con un buon regime idrico, senza segni di idromorfia e caratterizzati da basse riserve idriche. Presentano inoltre un buon comportamento termico e garantiscono una buona precocità. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (riolite) o basiche (spilite) all’origine di suoli molto sassosi.
La zona geografica gode di un clima oceanico temperato, con differenze di temperatura relativamente ridotte dovute alla relativa vicinanza dell’oceano Atlantico, alla funzione termoregolatrice della Loira e dei relativi affluenti e alla posizione del vigneto in area collinare. I rilievi con orientamento nord-ovest/sud-est svolgono un ruolo protettivo nei confronti dei venti occidentali, spesso carichi di umidità. La zona geografica presenta quindi una bassa pluviometria, influenzata da un effetto «Föhn» e al riparo dall’umidità oceanica grazie ai rilievi più alti del Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue sono dell’ordine di 585 millimetri, mentre nel Choletais arrivano a quasi 800 millimetri.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
L’esistenza di vigneti nell’Anjou è ben nota sin dal primo secolo d.C. ed è stata costante nel tempo. In queste terre la vite prospera, come testimoniano i seguenti versi di una poesia di Apollonio (VI secolo): «Non lontano dalla Bretagna v’è una città appollaiata su una roccia, ricca dei doni di Cerere e Bacco, la cui denominazione di Andégave (Angers) deriva da un nome greco». Se durante tutto il Medioevo i vigneti angioinell’Anjoui si sviluppano sotto l’egida dei monasteri sorti lungo le rive della Loira e nei dintorni di Angers, è soprattutto dal XII e XIII secolo che questi vigneti vedono crescere la propria notorietà. L’influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d’Aquitania ha poi permesso al «vin d’Anjou» di giungere sulle tavole più prestigiose.
La produzione si sviluppa in maniera importante a partire dal XVI secolo grazie all’arrivo dei mediatori olandesi, alla ricerca di vini per il loro paese e per le colonie. Gli olandesi ne fanno incetta e nel XVIII secolo il commercio è così fiorente che, per favorire i trasporti, il fiume Layon che attraversa la zona geografica viene canalizzato.
L’«Anjou» deve la sua notorietà soprattutto alla produzione di vini bianchi ottenuti dal vitigno Chenin B. Tuttavia l’impianto del vitigno Cabernet Franc N o «Plant Breton» (vitigno che deve il suo nome al fatto di essere giunto in barca attraverso l’estuario della Loira situato all’epoca nella regione bretone), e successivamente del vitigno Cabernet Sauvignon N, registra un rapido sviluppo dopo la crisi della fillossera, a partire dal 1865.
All’inizio del XX secolo, la viticoltura era principalmente orientata all’elaborazione del «rouget» (nome locale di un vino leggero consumato nei caffè e prima fase di trasformazione dei vigneti dell’Anjou), con lo sviluppo di un’importante produzione di vini rosati particolarmente significativi. La seconda fase della trasformazione fa leva sull’esperienza acquisita dai produttori nella gestione di questo complesso vegetale. L’osservazione e l’analisi della migliore adeguatezza tra vitigno e siti di impianto, così come la valutazione delle potenzialità della raccolta e la padronanza delle tecniche di vinificazione, hanno portato allo sviluppo della produzione di vini rossi sin dagli anni 1960.
A un certo punto i professionisti della regione si sono resi conto di disporre di un territorio e di competenze capaci di esprimere appieno l’originalità della loro produzione di vini rossi e il 14 novembre 1991 si è così giunti al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Anjou Villages». Nel 2010 la produzione è opera di 130 cantine private e di 2 cantine cooperative.
2 Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti
I vini presentano normalmente un colore rubino intenso e sostenuto. Al naso evocano spesso note delicate di frutti rossi e floreali (iris, violetta, ecc.) che evolvono verso aromi più complessi combinando frutti neri e aromi speziati, selvaggina e sottobosco.
Al palato si presentano pieni e carnosi, pur conservando la loro ricchezza aromatica. I tannini sono presenti ma ben amalgamati e il finale è persistente. Prima di essere degustato, questo vino generoso va fatto invecchiare qualche anno.
3 Interazioni causali
La combinazione tra suoli poco profondi, oggetto di una delimitazione delle parcelle ben precisa in linea con gli usi, e una topografia che garantisce un’ottima esposizione e favorisce un regolare approvvigionamento idrico ha permesso ai vitigni Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N di esprimere tutta la loro pienezza e originalità. Queste condizioni viticole richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, che si riflette nella particolare conduzione della vigna e nelle rigide norme di potatura.
L’osservazione e l’analisi che i viticoltori effettuano sul comportamento delle proprie vigne li mette nella condizione di definire un corretto impianto del vigneto tenendo conto della buona adeguatezza dei due vitigni alle potenzialità dei suoli bruni sviluppatisi su scisto e dei suoli argilloso-calcarei del Cenomaniano. Per ottenere un vino rosso strutturato, i produttori hanno definito rigide norme di produzione basate su una specifica delimitazione delle parcelle, un preciso adeguamento delle tecniche di potatura e di conduzione della vigna, la raccolta a maturazione ottimale e l’introduzione di miglioramenti tecnici relativamente al controllo delle temperature e ai tempi di macerazione. La competenza degli operatori garantisce che l’uva sia raccolta al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo di 189 grammi per litro e a uno stadio ottimale di maturazione fenolica.
Nel corso delle generazioni gli operatori hanno saputo trarre il meglio dalle uve adattando le proprie tecniche di vinificazione. Per ricavare un vino dagli aromi complessi, ma soprattutto per ottenere tannini rotondi e setosi, è stato presto introdotto, dopo la fermentazione, un periodo di affinamento in tino. Per raggiungere questi obiettivi, il disciplinare definisce un periodo minimo di affinamento fino al 15 giugno dell’anno successivo a quello di raccolta.
La denominazione di origine controllata «Anjou Villages» è uno dei fiori all’occhiello dei vini dell’Anjou.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay;
— dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Blaison-Saint-Sulpice (ex territorio del comune delegato di Saint-Sulpice), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Chemellier, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Montfort), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Sigismond, Saumur, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Louerre e Noyant-la-Plaine),Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Pellouailles-les-Vignes e Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque;
— dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Etichettatura
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Tutte le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare.
Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b0f4fba4-e95f-4bf8-8e49-5b054d5d3e71