Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Coteaux de l’Aubance].
(Comunicazione 10/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 10 febbraio 2020, n. C 44)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Coteaux de l’Aubance»
PDO-FR-A0149-AM02
Data della comunicazione: 12 novembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».
Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.
Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.
La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.
2. Zona di prossimità immediata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito da:
«Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l’Hôpital), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Brigné), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Lys-Haut-Layon (ex territori del comune delegato di Tigné), Parnay, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay)».
Tale modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.
La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.
3. Disposizioni agroambientali
Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, viene aggiunto il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per garantire il controllo della vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».
Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
4. Divieto di raccolta
Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».
Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Nella sezione VII, punto 2, lettera b), viene aggiunta la seguente frase: «I vini che possono beneficiare della dicitura “sélection de grains nobles” presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 19 %».
La modifica è intesa a garantire coerenza nel disciplinare tra il titolo alcolometrico volumico naturale minimo che non figurava nel disciplinare e il livello di tenore zuccherino (323 g per la dicitura «sélection de grains nobles»).
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
6. Capacità del locale di vinificazione
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».
Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
7. Commercializzazione dei vini
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Legame con la zona geografica
Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (7 anziché 10). Nel legame è stato chiarito che le temperature medie sono temperature annue.
La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.
9. Misura transitoria
La misura transitoria di cui al punto 1 della sezione XI del disciplinare viene eliminata in quanto giunta a scadenza nel 2012.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
10. Misura transitoria
Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 m».
La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui modalità di allevamento non sono attualmente in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,70 m, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Nelle vigne basse l’inerbimento aumenta inoltre il rischio delle gelate primaverili. Inoltre, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.
Le misure transitorie giunte a scadenza sono state abolite.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
11. Registri
Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, il termine «potenziale» è sostituito con «naturale».
Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
12. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Coteaux de l’Aubance
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi tranquilli con zuccheri residui ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. Si tratta di vini armoniosi che sviluppano aromi di frutta bianca, di agrumi, sentori floreali e aromi di sovramaturazione e che offrono la stessa armonia anche al palato (ricchezza di zuccheri, acidità e struttura). Il loro invecchiamento ne esalta la finezza e la complessità.
Questi vini presentano:
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %;
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 19 % per beneficiare della dicitura «sélection de grains nobles».
Un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l.
I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
Il titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) è pari a 10, tranne per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 %, per i quali è uguale a 11.
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CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica enologica specifica
L’arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.
È vietato l’uso di pezzi di legno.
L’affinamento dei vini è effettuato in base alle condizioni specificate nel disciplinare.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
Densità
Pratica colturale
I vigneti sono caratterizzati da una densità massima d’impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha beneficiano, per la raccolta, del diritto alla DOC, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.
Potatura e palizzamento della vite
Pratica colturale
Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per pianta e un massimo di 4 gemme franche sul capo a frutto.
L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.
Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.
Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l’irrigazione.
Raccolta
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. I vini che possono beneficiare della dicitura «sélection de grains nobles» presentano inoltre una concentrazione sulla pianta, frutto dell’azione della muffa nobile.
L’uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.
b. Rese massime
40 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
1 Informazioni sulla zona geografica
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica è caratterizzata da un paesaggio costituito da numerose collinette non molto scoscese con diversa esposizione, la cui altitudine è compresa tra 50 e 90 metri a sud-ovest della città di Angers. Nel 2018 la zona geografica copriva il territorio di 7 comuni. È delimitata, a ovest, dal punto in cui il fiume Aubance si getta nella Loira, a est, da un altopiano del Cretaceo ai margini del bacino parigino, a nord, dal corso della Loira e, a sud, dai boschi di Brissac e Beaulieu.
L’Aubance è un piccolo affluente della Loira emblematico di questa zona geografica, che dalla sorgente scorre verso nord fino al comune di Brissac-Quincé, famoso per il suo castello del XVI secolo. Prende poi direzione nord-ovest fino al comune di Mûrs-Erigné e il suo corso diventa poi parallelo a quello della Loira a sud-ovest della città di Angers.
I terreni, sviluppati su substrato scistoso o scisto-arenaceo del massiccio Armoricano che forma un altopiano dolcemente diradante verso la Loira, sono per lo più poco profondi, con un buon comportamento termico e caratterizzati da scarse riserve idriche. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (riolite) o basiche (spilite) all’origine di suoli molto sassosi. I comuni situati a nord della zona geografica hanno la particolarità di poggiare su formazioni scistose tipo ardesia. Per secoli questi materiali sono stati utilizzati per costruire muri di case, tetti, pavimenti e persino oggetti di arredo come lavandini, tavoli o scale, affermando in tal modo la singolarità di questo territorio. Si tratta di elementi molto presenti nel paesaggio e che contribuiscono all’identità del vigneto.
La zona geografica è un’enclave a bassa pluviometria che beneficia di un effetto «Föhn» al riparo dall’umidità oceanica, grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue sono dell’ordine di 585 millimetri, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 mm. I valori registrati a Brissac-Quincé sono i più bassi tra le stazioni meteorologiche del dipartimento di Maine-et-Loire. Vi si registra inoltre una differenza di pluviometria di circa 100 mm durante il ciclo vegetativo rispetto al resto del dipartimento. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C) e superiori di 1 °C a quelle dell’intero dipartimento di Maine-et-Loire. Il particolare mesoclima di questa zona è evidenziato dalla tendenza meridionale della flora, caratterizzata tra gli altri dalla presenza di lecci e pini domestici.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Alcune proprietà emblematiche dei vigneti dei «Coteaux de l’Aubance» hanno un’origine antichissima risalente alla fine del XVI secolo. L’identità dei vigneti si sviluppa alla fine del XIX secolo, subito dopo la crisi della fillossera, quando andarono distrutti oltre tre quarti dei vigneti dell’Anjou. I viticoltori vicini della regione del Layon cercarono allora parcelle indenni lontano dai loro vigneti, dove piantarono il tradizionale vitigno Chenin B. Il nome «Coteaux de l’Aubance» è menzionato per la prima volta nel 1922 in una dichiarazione di raccolta, mentre nel 1925 viene fondato il «Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l’Aubance». Lo statuto di questo sindacato precisa che lo scopo è «far conoscere al mondo intero i vini pregiati del suo territorio, ancora sconosciuti fuori di esso».
La vicinanza della città di Angers svolge un ruolo importante nello sviluppo dei vigneti, con la regione dell’Aubance diventata fonte di approvvigionamento di tutti i venditori di bevande dei comuni circostanti, in particolare dei comuni di Mûrs-Erigné e di Saint-Mélaine-sur-Aubance.
Se storicamente le uve raccolte a maturazione sono vinificate in vini secchi o semi-secchi, ben presto vengono adottate le pratiche vicine della regione del Layon basate sul fatto di raccogliere in sovramaturazione e con selezioni successive uve concentrate per ottenere un vino amabile.
La denominazione di origine controllata «Coteaux de l’Aubance» è stata riconosciuta con decreto del 18 febbraio 1950 in riferimento a un vino bianco ottenuto da uve raccolte in sovramaturazione e con cernite successive. Nel 2009 i vigneti si estendevano su 200 ettari.
2 Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
Si tratta di vini bianchi tranquilli con zuccheri fermentescibili.
Sono vini di grande armonia: armonia a livello olfattivo, molto spesso con aromi di frutta bianca e di agrumi, uniti a sentori floreali che si fondono con aromi di sovramaturazione come frutta secca o candita, ma armonia anche al palato tra ricchezza di zuccheri, acidità e struttura.
Il loro invecchiamento, che può protrarsi per diversi decenni, ne esalta la finezza e la complessità.
3 Interazioni causali
L’effetto congiunto dell’ubicazione dei vigneti su parcelle precisamente delimitate che riflettono le pratiche di coltivazione e con terreni poco profondi e sassosi, e di una topografia collinare con pendenze molto dolci e la vicinanza dei fiumi Loira e Aubance, che contribuiscono a mantenere un livello di umidità favorevole alla «muffa nobile», conferisce alla zona geografica condizioni propizie alla raccolta dell’uva in sovramaturazione con concentrazione naturale sulla pianta, con o senza presenza di «muffa nobile». Questi fattori spiegano le caratteristiche di un prodotto per il quale i viticoltori hanno saputo adattare le loro tecniche. La raccolta mediante cernite manuali successive di uve in sovramaturazione dimostra questo interesse per la qualità.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura: dicitura tradizionale «sélection de grains nobles»
Quadro normativo:
Legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
la DOC «Coteaux de l’Aubance» può essere completata con la dicitura tradizionale «sélection de grains nobles» conformemente alle disposizioni del disciplinare. I vini che beneficiano di tale dicitura devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.
Etichettatura: indicazioni facoltative
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Etichettatura: denominazione geografica «Val de Loire»
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato con la denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione geografica. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Etichettatura: precisazione di un’unità geografica più piccola
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:
Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l’Hôpital), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Brigné), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Lys-Haut-Layon (ex territori del comune delegato di Tigné), Parnay, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1a1bfb71-a600-4f19-b01a-1149e052fe98