Impiego dell'isotiocianato di allile nel trattamento dei vini e dei mosti.
(Decreto 23/01/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 8 febbraio 2020, n. 32)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI E DEL TURISMO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo l, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
VISTO il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del l O luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e che stabilisce, tra l'altro, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli e che, dal 7 dicembre 2019, sarà applicato in sostituzione del regolamento (CE) n. 606/2009;
VISTA in particolare la tabella l della parte A dell'Allegato I del regolamento (UE) 2019/934 che autorizza la pratica enologica del trattamento con isotiocianato di allile in Italia "purché conforme alla legislazione nazionale" laddove l'allegato IA del regolamento (CE) N. 606/2009 prevede che tale pratica è consentita soltanto in Italia "finché non venga vietata dalla legislazione nazionale";
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante, tra l'altro, le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e il metodo di analisi per la determinazione dell'isotiocianato di allile;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il parere favorevole della filiera produttiva;
RITENUTO necessario assicurare la continuità di uso del trattamento con isotiocianato di allile;
VISTA la nota della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute del 21 novembre 2019 prot. n. 66237, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni in merito;
VISTA la PEC del 07 gennaio 2020 (Identificativo:433Al4F0-3063-BF9A-EIIC-2712EID121Al) dell'Ufficio Legislativo del Ministero della salute, con cui si comunica che non vi sono specifici riferimenti normativi che richiedano la necessità di adottare di concerto il presente provvedimento
DECRETA
Articolo 1
E' consentito l'impiego di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per il trattamento del vino e del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, in concentrazione non superiore a:
- mg 5/g per i supporti di circa l grammo;
- mg 17/g per i supporti di circa 7 grammi;
- mg 20/g per i supporti di circa 20 grammi.
Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile. Detto trattamento non dovrà comunque lasciare nel vino alcun odore e sapore di isotiocianato di allile.
Articolo 2
L'impiego dell'isotiocianato di allile in supporti di paraffina, secondo le misure indicate nell'art. 1, è consentito solo in recipienti di capacità superiore a 20 litri.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2020
IL MINISTRO
Teresa Bellanova