Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 11-12-2019
Numero provvedimento: 50019
Tipo gazzetta: Nessuna

Commercializzazione di vino - Annacquamento di vino - Sequestro preventivo - Annacquamento di vino determinante un'alterazione della bevanda tale da renderla diversa nella sua qualità - Mancanza di prova - Ricostruzione erronea del fatto per il travisamento per omissione di un elemento di prova di indagine.

SENTENZA

(Presidente: dott. Gastone Andreazza - Relatore: dott. Luca Semeraro)

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA nei confronti di:

GAZZOTTI MAURIZIO nato a BRONI il 14/07/1964 avverso l'ordinanza del 14/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore avv. Luisa Pesce Il difensore presente chiede che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pavia del 14 giugno 2019 con la quale, in accoglimento del riesame proposto da Maurizio Gazzotti, ha revocato il sequestro preventivo del quantitativo di vino disposto con decreto del 20 maggio 2019 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia. Ha dedotto il ricorrente il vizio di violazione degli artt.56, 515 cod. pen. ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. rilevando che il vino era stato anche annacquato sicché era intervenuta un'alterazione della bevanda tale da renderla diversa nella sua qualità. Il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente applicato la norma, riferendola anche alla commercializzazione di vino annacquato, diverso per qualità da quello dichiarato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Deve infatti rilevarsi che dalla lettura dell'ordinanza impugnata non risulta che il vino già sottoposto a sequestro fosse stato annacquato. Tale circostanza di fatto risulta solo dal capo di imputazione e dal contenuto del ricorso. Ne consegue che il ricorso contesta non l'applicazione della norma penale al fatto per come ricostruito, e di conseguenza il vizio di violazione di legge sostanziale, ma la ricostruzione erronea del fatto per il travisamento per omissione di un elemento di prova di indagine. L'elemento di prova che dimostrerebbe l'annacquamento del vino, per altro, non risulta allegato al ricorso. Dunque, con il ricorso in realtà si deduce un vizio della motivazione, laddove il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. è limitato al vizio di violazione di legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 18/10/2019

Depositato in cancelleria l'11 dicembre 2019