Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Impugnazione del provvedimento di revoca del sequestro preventivo di mosto - Provenienza non tracciabile documentalmente di mosto di uve da tavola nella filiera dei mosti di uve da vino destinata alla produzione di "aceto balsamico di Modena" - Conversione del sequestro probatorio in preventivo - Presupposti - Reato ex art. 517-quater cod. pen. - Estensione della garanzia penalistica non solo all'indicazione IGP/DOP, in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Elisabetta Rosi - Relatore: dott. Alessio Scarcella)
sui ricorsi proposti da:
(...) nato a ADELFIA il 12/08/1960 (...) nata a FOGGIA il 26/09/1963
avverso l'ordinanza del 12/03/2019 del TRIB. LIBERTA di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore presente, Avv. (...), che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 12.03.2019, il tribunale del riesame di Foggia, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal PM avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP in data 28.01.2019, disponeva il sequestro di 6500 hl. E 12.420 kg. di mosto, come da provvedimento di sequestro preventivo del 17.12.2018. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione, giova precisare che il provvedimento impugnato ha attinto il ricorrente (...), quale legale rappresentante della società Le.Vin.Sud s.r.I., in quanto indagato in relazione al delitto di cui all'art. 517-quater, c.p., e con riferimento alla società, in relazione al reato di cui all'art. 25-bis, d. Igs. n. 231 del 2001. In particolare, l'Accusa mossa all'indagato contesta la provenienza non tracciabile documentalmente, in quanto avvenuta "in nero", di mosto di uve da tavola nella filiera dei mosti di uve da vino destinata alla produzione di "aceto balsamico di Modena" e che la società amministrata dall'indagato risultava autorizzata all'esclusiva lavorazione delle uve da vino e/o degli altri prodotti vitivinicoli da queste derivanti.
2. Contro la ordinanza ha proposto congiunto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (...) e della (...), iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 127, co.2, 324, co.3 c.p.p., art. 24 Cost., sotto il profilo della nullità dell'ordinanza per violazione delle norme generali che regolano le impugnazioni in relazione all'effetto devolutivo dell'appello e violazione del principio del contradditorio. In sintesi, ad avviso della difesa, l'appello del PM avrebbe dovuto essere respinto in quanto era stata sollevata nell'impugnazione la sussistenza di un'esigenza cautelare diversa da quella fatta valere nella richiesta iniziale di emissione del seque- stro preventivo e fondante l'ordinanza applicativa. In altre parole, il GIP avrebbe individuato a sostegno del provvedimento cautelare, emesso ai sensi dell'art. 321 c.p.p., le stesse motivazioni addotte dal Tribunale del Riesame della ordinanza di rigetto dell'impugnazione (da parte della difesa) del decreto di sequestro preventivo. Il medesimo GIP ha revocato la disposta misura cautelare reale a seguito dell'intervenuta decisione della Suprema Corte che, annullando l'ordinanza sopra indicata emessa dal Tribunale di Foggia (in funzione di giudice del riesame avverso il sequestro probatorio) avrebbe disatteso il percorso motivazionale sul quale si sarebbe basato il decreto di sequestro preventivo. Mediante l'impugnazione, il PM avrebbe introdotto una nuova ed ulteriore motivazione a sostegno del mantenimento della misura (le dichiarazioni etero-accusatorie di (...) e l'asserita verifica solo cartolare da parte del CSQA), distinta dalle ragioni fondanti la richiesta della medesima pubblica accusa ed indicate nel decreto del GIP, il che non potrebbe ritenersi possibile alla luce del principio devolutivo governante il procedimento di appello. Diversamente verrebbe compromessa la garanzia del contraddittorio nella misura in cui l'indagato verrebbe privato della disponibilità del bene in base ad una prospettazione delle motivazioni a sostegno delle esigenze cautelari estranee al provvedimento emesso e sulle quali non avrebbe potuto difendersi e controdedurre. Nel caso di specie l'illegittimità dell'ordinanza impugnata sarebbe stata determinata dall'aver il GIP mantenuto il sequestro preventivo sulla base di una esigenza cautelare diversa da quella sottesa alla originaria misura.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p. sotto il profilo dell'omessa e/o apparente e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al preteso "uso di mosto da uva da tavola per la produzione di aceto balsamico". In sintesi, si sostiene che la difesa già in precedenza aveva dedotto che gli agenti di PG si sarebbero determinati a procedere con il provvedimento di sequestro probatorio sul presupposto errato che trattavasi di "prodotti provenienti dalle uve da tavola come constatato dai militari della Guardia di Finanza operanti, illecitamente introdotti in stabilimenti a ciò non autorizzati". Si sostiene che non potrebbe trarsi detto convincimento dal fatto che il mosto pareva provenire dalla società Enoagricola s.r.l. la quale, secondo la prospettazione accusatoria, è autorizzata solo alla produzione di uva da tavola. Sul punto, si rileva come non potrebbe escludersi la produzione da parte della medesima società di uva da vino come, peraltro, risul- terebbe dall'informativa di reato del 19 gennaio 2018 nella quale gli agenti di PG riferiscono di aver visto uscire dallo stabilimento della Enoagricola s.r.l. l'autocisterna con rimorchio targato AC04587 che risultava intestato a Daunia Mosti s.r.I., con sede in Foggia, società che produceva e commercializzava mosto da uve da vino. A fronte di un prodotto che viaggia senza documento di trasporto, il ricor- rente critica l'argomentazione logica sulla base della quale si possa sostenere che sia stata la Le.Vin.Sud s.r.l. a far entrare nel proprio stabilimento di mosto da uva da vino del mosto di vino da tavola e non, viceversa, la Enoagricola s.r.l. a far uscire dal proprio stabilimento mosto di uva da vino. Relativamente alle dichiarazioni di Orlando Giovanni (legale rappresentante della Enoagricola s.r.I.) il ricorrente evidenzia la natura "interessata" di quanto dallo stesso affermato dal mo- mento che la società Enoagricola s.r.l. risultava aver comunicato ai competenti organi regionali l'inizio di attività per la trasformazione delle uve da tavola per la (...) Vinicola 2017/2018, sicché quanto dichiarato dovrebbe ritenersi inqui- nato da un interesse personale del propalante (indagato nel medesimo procedi- mento). La difesa afferma che, anche a voler ammettere la sussistenza di un'in- certezza in merito alla qualità ed alle caratteristiche del prodotto, gli unici stru- menti di cautela che la legislazione vigente consentiva di adottare sarebbero di carattere meramente amministrativo sicché potrebbe configurarsi la fattispecie di cui all'art. 70, co.4, L. n. 238/2016, laddove è previsto che "chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000". Nell'incertezza circa le caratteristiche del mosto si sarebbe dovuto adottare un provvedimento di sequestro amministrativo, ipotizzando la violazione della summenzionata norma. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Foggia non avrebbe spiegato da quali elementi sarebbe stato dedotto che la Le.Vin.Sud s.r.l. produca o abbia mai prodotto aceto balsamico IGP e neppure che il mosto di uva da tavola non possa essere utilizzato, secondo la normativa di settore, per la produzione del suddetto alimento. Quest'ultimo è l'aceto balsamico di Modena che deve essere prodotto nel territorio modenese e di Reggio Emilia (art. 4.3 del disciplinare di produzione), il quale tra le materie prime per la sua produzione comprende il mosto d'uva. La provenienza di quest'ultimo non sarebbe in alcun modo delimitata, diversamente dalla zona geo- grafica dove le materie prime devono essere lavorate. L'art. 5 del disciplinare di produzione citato nel provvedimento impugnato renderebbe evidente che lo stesso si riferisce all'utilizzo di "mosti d'uva", senza distinguere tra uva da tavola o da vino, ma solo specificando la tipologia dei vigneti.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 517-quater c.p. e all'art. 125 c.p.p. e correlato vizio di travisamento dei fatti e omessa moti- vazione. In sintesi, secondo quanto riportato nella ordinanza impugnata, la tesi difensiva secondo la quale "il mosto rosso idoneo aceto balsamico di Modena" non è una Indicazione Geografica Protetta, avrebbe il fine di introdurre una distinzione tra la materia prima (mosto d'uva) e il prodotto finale (aceto balsamico di Modena), il che non troverebbe ancoraggio alcun nel testo dell'art. 517-quater c.p., disposizione con la quale il Legislatore ha inteso introdurre una tutela "a tutto campo" delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, la suddetta distinzione troverebbe il proprio fondamento proprio nell'art.517-quater c.p., erroneamente interpretato dal Tribunale foggiano. Tale disposizione, infatti, non avrebbe ad oggetto generiche contraffazioni o alterazioni, non concernendo neppure l'eventuale e ipotetico impiego di mosto da tavola per la produzione di aceto balsamico di Modena IGP. Il provvedimento con il quale era stato adottato il sequestro probatorio è stato censurato da questa Corte (Cass. III, n. 12270/2019), in accoglimento del ricorso della difesa avverso il provvedimento del 'Tribunale del Riesame (che aveva re- spinto il ricorso del (...)), sia in quanto non risulterebbe sussistente il pre- supposto del fumus commissi delicti, difettando l'indicazione della normativa di settore sulla produzione di aceto balsamico e la specificazione del tipo di uva imposto per la sua produzione, sia per l'incongruenza con la contestazione di cui all'art. 517-quater c.p. Sul punto il giudice di legittimità aveva precisato che "il delitto previsto da tale disposizione configura il nuovo reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari [...] Il reato è integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione con segni mendaci...". Questa Corte rilevava come nel caso di specie non si rinvenisse alcun riferimento al compimento di atti quantomeno idonei alla contraffazione e alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di quanto contenuto nei silos e non ancora confe- zionato con indicazioni alterate e/o contraffatte dalle indicazioni geografiche. La fattispecie penale suddetta non sarebbe stata integrata mancando un prodotto con indicazioni geografiche e/o denominazioni di origine sia perché non soggetto ad alcuna denominazione protetta o indicazione geografica, sia perché, comunque, neppure confezionato. Questo Giudice di legittimità ha richiamato la pronuncia Sez. III, n. 283554 del 23.3.2016, Cottini: nel caso esaminato veniva evidenziata la rilevanza della distinzione tra materia prima e prodotto finale, specificando che "neppure l'indicazione contraria al vero della presenza dei vitigni croatina e corvina consente di ravvisare la contraffazione o alterazione di denominazione di origine o indicazione di origine protette, non essendo i vitigni l'oggetto della protezione, bensì i vini prodotti mediante l'impiego degli stessi". Ad avviso della difesa, neppure l'indicazione contraria al vero della presenza, nel mosto, di uva da vino con- sentirebbe di ravvisare la contraffazione o alterazione necessaria per l'integrazione della fattispecie penale summenzionata, non essendo i mosti l'oggetto della pro- tezione bensì l'aceto prodotto mediante il loro impiego. Si ribadisce che la società Le. Vin. Sud non produce e non ha mai prodotto Aceto balsamieo di Modena IGP e, conseguentemente, il richiamo all'art. 517-quater c.p. si appaleserebbe erroneo, non comprendendosi quale indicazione geografica o denominazione protetta sarebbe stata oggetto di contraffazione. Il prodotto sequestrato non gode infatti di alcuna indicazione geografica né, tanto meno, di alcuna denominazione pro- tetta. L'errore di diritto si riscontrerebbe maggiormente in relazione al periculum in mora. Il Tribunale di Foggia ha dichiarato che il prodotto sequestrato "se lasciato nella disponibilità dell'indagato, molto verosimilmente sarebbe impiegato per la immissione in circuiti di distribuzione e produzione diversi da quelli imposti dalla natura del mosto". Tale deduzione non terrebbe conto del bene giuridico tutelato dall'art. 517-quater c.p., ossia il contrassegno che identifica la denominazione protetta o l'indicazione geografica. Anche qualora il prodotto venisse commercializ- zato, il mosto usato per la produzione dell'aceto balsamico di Modena IGP non potrebbe essere ritenuto un prodotto tutelato da alcuna indicazione di origine o denominazione protetta.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione all'art. 4, cc. 49, L. n. 350/2003, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto il fumus commissi delicti. In sintesi, sostiene la difesa che nel provvedimento impugnato non verrebbe fatto riferimento agli elementi atti a dimostrare la capacità ingannatoria o la nozione di fallace indicazione di provenienza/origine, né alle ulteriori indagini che rendereb- bero necessario il sequestro. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto, la difesa evidenzia come spetti al Tribunale del Riesame la verifica della esposizione e della autonoma valutazione degli elementi concretizzanti il fumus, nell'ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento cautelare, rientrando nei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri il controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto all'autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. L'assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali rispetto a quelle di carattere personale non preclude la possibilità di una indagine e verifica, nel singolo caso concreto, del fumus, anche sotto il profilo del difetto dell'elemento soggettivo, purché ictu oculi (C. Cost., ord. n. 153 del 2007). Relativamente al CSQA, Ente autorizzato dal Ministero ad effettuare ogni tipo di controllo sulla filiera per la produzione di aceto balsamico di Modena, la difesa evidenzia che l'attività dello stesso si esplica sia mediante verifica docu- mentale che per mezzo di controlli ispettivi a campione, al fine di verificare il ri- spetto di quanto stabilito dai disciplinari di produzione e dal Piano di controlli. In data 28.3.2018, ergo successivamente alla data di sequestro del prodotto, la so- cietà Le. Vin. Sud s.r.l. riceveva una verifica da parte del summenzionato Ente accertatore (CSQA-certificazioni s.r.I.), il quale provvedeva ad un controllo com- pleto di tutta la filiera di mosti, ivi compresi quelli sottoposti a sequestro, redi- gendo regolare verbale di ispezione. Dal tenore letterale di quest'ultimo si rileva che "l'azienda riceve uve esclusivamente da singoli produttori o da operatori ... già accertati ABM. Il prodotto in arrivo presso la struttura viene controllato con la documentazione di ingresso dove vengono indicati i dati elativi al produttore, alla quantità conferita, alla varietà. La tracciabilità è assicurata da un sistema informatizzato nel quale vengono raccolti tutti i dati di ricezione e di uscita, fornendo ai clienti (accreditati ABM), i documenti correttamente compilati con la descrizione del prodotto, con la dicitura "MOSTO IDONEO ABM", con indicazione delle varietà che compone il carico...". Dal verbale sarebbe possibile rilevare, inoltre, che la giacenza contabile del prodotto posto nei silos n°5 e 34 (oggetto del sequestro) è di 7.137,40 q.li, ovvero esattamente identica a quella fisica riscontrata al momento del sequestro, ed ancora che questo esso è mosto idoneo ABM proveniente da uve Sangiovese, Trebbiano e Lambrusco, prodotto della (...) 2017/2018 e, quindi, non da uve caratterizzate da indicazioni o denominazioni di origine protetta. Dalla verifica effettuata sarebbe possibile evincere che il prodotto presente nel silos n°34 veniva prelevato dal silos n°5. La corrispondenza tra le due giacenze fisiche e contabili costituirebbe una prova inconfutabile del fatto che il prodotto posto sotto sequestro sarebbe stato in fase di carico, così come sempre dichiarato dal (...), e non di scarico, come erroneamente dedotto dall'Autorità giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il congiunto ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. La soluzione della questione giuridica posta dalla difesa investe il tema della conversione del sequestro probatorio in preventivo. Orbene, come è possibile evincere sia dalla collocazione sistematica che dalla denominazione, il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo perseguono finalità differenti, con conseguente diversità anche dei presupposti la cui esistenza è indefettibile ai fini della legittimità del provvedimento. Il primo, infatti, è teleologicamente diretto ad "assicurare le fonti di prova", e la rilevanza del bene interessato ai fini delle indagini deve essere stata manifestata dalla pubblica accusa che abbia disposto la misura (ovvero dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p. nel relativo verbale per la successiva di convalida ex art. 355 c.p.p.), valutata ovviamente la sussistenza del fumus del reato. Relativamente a quest'ultimo, non essendo peregrina l'ipotesi che il sequestro probatorio sia disposto in una fase ancora iniziale delle indagini, non potrà essere richiesto il medesimo livello di accertamento necessario, invece, in relazione al sequestro preventivo (Cass., Sez. II, 5 maggio 2016, n. 25320; Cass., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 15254). Oggetto di tale misura è il "corpo del reato", ossia quelle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, nonché le "cose pertinenti al reato", le quali sono invece in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa e sono strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell' ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, anche se esterni all' iter criminis, purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione del suo autore (Cass., Sez. IV, 17 novembre 2010, n. 2622).
4.2. Nonostante l'oggetto possa essere identico, il sequestro preventivo (costituente una misura cautelare reale) persegue uno scopo diverso essendo diretto ad ovviare il rischio che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte, ovvero che siano commessi altri fatti illeciti ove il bene ne agevoli la realizzazione. Tale misura viene adottata anche nei casi in cui, relativamente ai beni colpiti, il legislatore abbia disposto la confisca obbligatoria ovvero facoltativa. Ulteriore ri- levante differenza si individua nel soggetto legittimato all'adozione di tale misura: sebbene sia imprescindibile la richiesta del P.M., su di essa dovrà pronunciarsi il "giudice competente a pronunciarsi nel merito" (art. 321 c.p.p.) mediante decreto motivato.
4.3. Nonostante la netta distinzione tra le due tipologie di sequestro, il codice di rito prevede la possibilità di una conversione di quello probatorio in preventivo e viceversa (recte una trasformazione della natura del vincolo). In base a quanto disposto dall'art. 262, co.3, c.p.p., infatti, "Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321", sicché una volta venuto meno il presupposto legittimante il sequestro probatorio (esigenze connesse allo svolgimento delle indagini), il giudice, su apposita istanza della pubblica accusa (ovvero della parte civile ai sensi del comma 2 del medesimo articolo) può mantenere il vincolo conservativo o preventivo solamente quando abbia verificato la sussistenza dei rispettivi presupposti richiesti dalla legge. L'iniziativa del PM può aver luogo in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella in cui la parte interessata richieda la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio. Si tenga a mente inoltre che in giurisprudenza è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo "d'urgenza" da parte del PM (ovviamente da convalidare) di un bene il quale fosse precedentemente sottoposto a vincolo probatorio allorquando, nel corso delle indagini preliminari, l'eventuale accoglimento della richiesta di restituzione da parte del giudice potrebbe non consentire alla pubblica accusa di formulare, in tempi utili, la richiesta di misura cautelare reale (Cass., Sez. III, 13 luglio 2011, n.29916: "è legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a quest'ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto"). Secondo quanto previsto dall'art. 323, co.2, c.p.p., invece, nei c.d. sequestri di massa, "quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. È facile constatare come tale disposizione si riferisca ad un manteni- mento del sequestro piuttosto che ad una conversione strictu sensu. Ciò nonostante la dottrina ha evidenziato come il passaggio da un tipo di sequestro ad un altro non debba considerarsi automatico, essendo invece richiesta un'apposita ordinanza da parte del giudice il quale dovrà espressamente indicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non restituire in toto le cose oggetto di sequestro specificando le esigenze probatorie giustificanti il mantenimento del vinculum. Questo Giudice di legittimità ha affermato l'ammissibilità del sequestro probatorio di una cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti (Cass., Sez. III, 14 giugno 2016, n.46902). La diversità delle due misure infatti non osta, laddove sussistano i presupposti richiesti ex lege, né alla conversione né alla coesistenza delle stesse, rispondendo ad esigenze distinte. I provvedimenti con i quali vengano adottati entrambi i se- questri conservano pertanto una autonoma esistenza, sicché il venire meno ítier dell'uno non potrebbe comportare, sic et simpliciter ed automaticamente, la caducazione dell'altro.
4.4. Tanto premesso, come anticipato, il motivo è inammissibile. Nel caso di specie la difesa dei ricorrenti confonde, infatti, sino a sovrapporli, i provvedimenti di adozione delle due distinte misure. Sebbene inizialmente la pubblica accusa abbia proceduto ad un sequestro probatorio (disposto inizialmente su iniziativa della PG), successivamente ha presentato una distinta richiesta di ado- zione di un sequestro preventivo avente ad oggetto i medesimi beni, giustificando la richiesta mediante indicazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la stessa, ergo il fumus commissi delicti ed il periculum in mora. La difesa dei ricor- renti, pertanto, avrebbe piuttosto dovuto impugnare la seconda e distinta determinazione giudiziale, senza che, a sostegno delle proprie censure, la stessa possa richiamare quanto affermato da questo giudice di legittimità nel dichiarare illegittimo, per insufficiente motivazione, il precedente e distinto provvedimento di un sequestro probatorio.
5. Anche il secondo motivo è inammissibile.
5.1. La difesa dei ricorrenti, infatti, sottopone a questa Corte un motivo di impu- gnazione afferente la motivazione, il quale non può ritenersi ammissibile alla luce di quanto disposto all'art. 325 c.p.p. Si rammenta, infatti, che, in tema di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge, legittimante il ricorso innanzi la Corte di Cassa- zione, gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da comportare la sostanziale mancanza dell'apparato argomentativo o il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, presentandosi pertanto non idoneo a chiarire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932; Cass., Sez. Un., 28 gen- naio 2004, n.5876; Cass., sez. II, 14 marzo 2017, n. 18951; Cass., sez. III, 14 luglio 2016, n. 4919).
5.2. Nonostante tale limitata apertura della giurisprudenza verso censure attinenti il fondamento giustificativo del provvedimento giudiziale - individuando la base normativa nell'art. 125 c.p.p.- nel caso in esame non è tuttavia possibile rinvenire le condizioni indicate dalla giurisprudenza sopracitata sul punto. Si precisa, inoltre, che il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'errata sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), dovendo essere tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applica- zione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2016, n. 47575).
6. Il terzo motivo è il motivo è complessivamente infondato.
6.1. Preliminare alla soluzione della questione giuridica posta dal ricorrente è l'analisi della condotta tipica dell'art. 517-quater c.p. Tale norma è stata introdotta, insieme ad ulteriori disposizioni, con la L. n. 99/2009 al fine di garantire una maggiore tutela ai diritti di proprietà industriale. Inizialmente il bene giuridico protetto era stato individuato nella generalità dei consumatori da condotte con spiccata attitudine ingannatoria in ordine alla provenienza geografica di prodotti agroalimentari. Recentemente tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, non è necessario che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo l'articolo summenzionato finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni. Non è richiesto, inoltre, che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11, D.Igs. n. 30/2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo. Ne consegue che, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, l'eventuale contraffazione di un marchio collettivo può comportare il concorso tra il delitto di cui all'art. 517-quater c.p. e quelli di cui agli artt. 473 o 474 c.p. (Cass., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 28354). La punibilità del reato è comunque condizionata dal quarto comma della disposizione al rispetto della normativa interna, comunitaria ed internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Condotte tipiche integranti la fattispecie sono quelle di contraffa- zione ed alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Facendo riferimento all'art. 473 c.p., la dottrina definisce come contraffazione la riproduzione abusiva del marchio altrui, in modo più o meno ben riuscito, oppure la sua imitazione, mentre integrerebbe un'ipotesi di alterazione la manomissione del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto. Diversa disciplina è invece prevista per l'eventuale soppressione totale del marchio genuino, per la quale è espressamente prevista una sanzione amministrativa dall'art. 127, n. 3, cod. pr . ind., ove la sop- pressione del marchio del produttore o del commerciante sia effettuata da chi abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali. L'orientamento dominante in giurisprudenza intende invece per contraffazione la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, mentre per alterazione la modificazione del segno, compresa l'imi- tazione fraudolenta, cioè la riproduzione anche solo parziale ma idonea a generare confusione con il marchio originale o con il segno distintivo. Si richiede pertanto che entrambe le condotte si sostanzino nella creazione di una "controfigura" del marchio autentico, richiedendosi quindi una somiglianza di grado assai elevato, che va dalla identità (usurpazione del marchio) alla creazione di un marchio imi- tante quello originale nel complesso dei suoi elementi essenziali, sebbene presenti anche caratteri autonomi.
6.2. Oggetto della condotta sono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Ai sensi dell'art. 5, Reg. (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343, per "denominazione d'origine" si intende "un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata"; mentre, per "indicazione geografica" si deve intendere "un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geogra- fica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata". Ai sensi del comma quarto della norma in commento, soltanto le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ricevono tutela penale e, a tal fine, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del predetto Reg. (CE) n. 1151/2012, in forza del quale "una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: a) il nome da proteggere come denominazione di ori- gine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1° 2; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geo- grafica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; f) gli elementi che stabiliscono: i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geo- grafica di cui all'articolo 5, paragrafo 2; g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici; h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione". Il discipli nare, dunque, tra i contenuti minimi indefettibili, comprende, alla lettera b) "la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le prin- cipali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto".
6.3. Interpretando sistematicamente le disposizioni nazionali e sovranazionali citate, è possibile sostenere l'estensione della garanzia penalistica non solo all'indicazione IGP/DOP, in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, etc., costituenti contenuto minimo del disciplinare). Nella diversa ipotesi in cui il prodotto in questione sia privo di una denominazione di origine protetta ovvero di una indicazione geografica protetta (ergo non sia tutelato da alcuna privativa), ove la composizione dello stesso non rifletta quella indicata sul medesimo (sia in termini di qualità che quantità), la fattispecie potrà integrare piuttosto il reato p. e p. dall'art. 515 c.p., costituendo tale indicazione contraria al vero un'ipotesi di frode in commercio, o quantomeno tentativo della stessa (Cass., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 28354).
6.4. Il 2° comma dell'articolo considera infine le condotte di introduzione nel ter- ritorio dello Stato, detenzione per la vendita (desunta dalle modalità con le quali si esplica la medesima detenzione), messa in vendita con offerta diretta ai consumatori (non risultando sufficiente pertanto la mera giacenza dei prodotti nei luoghi destinati all'esercizio del commercio, occorrendo piuttosto l'offerta della merce) o messa comunque in circolazione (ricomprendendo tutte le ipotesi di immissione sul mercato), dei prodotti falsamente indicati o denominati (analogamente a quanto disposto all'art. 474 c.p.). In tale ipotesi è richiesto pertanto il dolo specifico dell'agente, diversamente dalle condotte descritte al comma 1.
6.5. Tanto premesso in diritto, come anticipato, il motivo è infondato. Innanzitutto preme evidenziare, così come risulta aver già fatto il giudice dell'appello cautelare, che l'IGP aceto balsamico di Modena risulta essere stato iscritto, a far data dal luglio 2009, nel registro dei disciplinari dei prodotti DOP e IGP tenuto dalla Commissione europea. Dalla lettura del disciplinare relativo si constata che, per la produzione dell'ABM, debbono essere impiegate determinate varietà di uva, precisamente Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, le quali appartengono notoriamente alla categoria di uva da vino. Ciò consente di escludere la utilizzabilità di uve riconducibili alla diversa categoria di uva da tavola, diversamente da quanto prospettato dalla difesa dei ricorrenti.
6.6. Priva di fondamento è anche la tesi secondo la quale la materia prima impiegata per la produzione dell'aceto balsamico di Modena debba essere distinta dal prodotto finito, o meglio dal perimetro spaziale entro il quale il medesimo deve essere realizzato. Tali caratteristiche (uve impiegate, modalità di produzione, luogo di produzione, etc.) costituiscono dati espressamente indicati nel disciplinare e costituenti il con- tenuto minimo dello stesso disposto a livello comunitario (artt. 5 e 7 Reg. (CE) n. 1151/2012), sicché la predetta distinzione si presenta alquanto artificiosa e priva di un valido addentellato normativo.
6.7. Inammissibile, invece, deve ritenersi la diversa lettura delle prove prospettata dalla difesa dei ricorrenti in quanto, si rammenta, tali censure non possono trovare cittadinanza alcuna in sede di legittimità, costituendo l'esame ed il giudizio del compendio probatorio potere esclusivo del giudice di merito (fatte salve le ipotesi in cui la sentenza venga fondata su una motivazione evidentemente illogica e/o contradditoria, il che non può costituire oggetto di giudizio nel caso di specie ai sensi dell'art. 325 c.p.p.).
7. Il quarto motivo è inammissibile.
7.1. Innanzitutto, circa il dedotto mancato "riferimento agli elementi atti a dimostrare la capacità ingannatoria o la nozione di fallace indicazione di provenienza/origine, né alle ulteriori indagini che renderebbero necessario il sequestro" è bene precisare che oggetto dell'odierno ricorso non è un sequestro probatorio bensì preventivo, sicché il ricorrente sembra confondere i presupposti legittimanti le due distinte misure cautelari reali. La formulazione del motivo consente di rilevare che la difesa proponga una sostanziale censura della motivazione e, nello specifico, degli elementi integranti il presupposto del fumus commissi delicti, con conseguente inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
7.2. Il riferimento al verbale della CSQA risulta poi inconferente. Da quanto risulta nella contestazione mossa dal PM, infatti, l'immissione di uva da tavola oggetto del presente giudizio era avvenuta in fatto, non invece mediante registrazione documentale del suddetto movimento. Di converso, il verbale è a monte fondato su accertamenti operati unicamente sulla documentazione di ingresso e di uscita che accompagna i prodotti circolanti all'interno della struttura e la cui tracciabilità è assicurata da un sistema di informatizzato.
La fattispecie contestata non può dunque ritenersi rientrante in tali movimenti.
8. Complessivamente il ricorso congiunto dev'essere rigettato, seguendone la condanna alle spese ex art. 616, c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 ottobre 2019
Depositato in cancelleria 10 dicembre 2019