Commercio di vino - Frode - Vendita di un prodotto alimentare di qualità diversa da quella dichiarata o pattuita - Partita di vino risultante all'analisi irregolare perché, in base ai valori isotopici, il prodotto è anomalo per tipologia, zona di origine ed annata, oltre che annacquato.
SENTENZA
(Presidente: dott. Giulio Sarno - Relatore: dott. Angelo Matteo Socci)
sul ricorso proposto da:
SARTIRANO PIER DOMENICO nato a NARZOLE il 13/10/1942
avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 febbraio 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti del del 2 ottobre 2015, si dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Sartirano Pier Domenico relativamente al reato di cui agli art 5 e 6 della legge n. 283 del 1962 perché estinto per prescrizione e si rideterminava la pena per la residua imputazione di cui agli art. 56, 515 e 517 bis cod. pen. commesso il 12 gennaio 2013 in mesi 2 di reclusione sostituita con euro 15.000,00 di multa (l'originaria imputazione così prevedeva: «per il reato previsto dall'art. 515 e 517 bis cod. pen. perché [...] vendeva alla ditta azienda Vinicola Castello di Lozzolo [...] un prodotto alimentare di qualità diversa da quella dichiarata o pattuita, nella fattispecie una partita di vino riportante sul documento di accompagnamento la dicitura Rubicone Trebbiano IGP 2012 risultato all'analisi irregolare perché, in base ai valori isotopici, il prodotto è risultato anomalo per tipologia, zona di origine ed annata, risultando inoltre annacquato e con alcol derivante anche da zucchero da piante a ciclo foto sintetico C4 quali ad esempio canna e/o mais. In La Morra in data 12/01/2013»).
2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge (521 e 522 cod. proc. pen.); omessa od apparente motivazione sulla eccepita diversità del fatto contestato con quello ritenuto in sentenza. La Corte di appello respingeva l'appello, sulla violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen., rilevando come c'era stata una semplice derubricazione da reato consumato a tentato, senza violazione delle regole del processo penale. Il motivo di appello è stato frainteso in quanto si contestava non la derubricazione da reato consumato a tentato ma la ricorrenza di un fatto completamente diverso, nuovo. L'appello sul punto era specifico. L'imputato, citato per rispondere per una vendita di una partita di vino, è stato, invece, condannato per un'altra partita di vino. Il fatto pertanto risulta diverso e non è mai intervenuta una modifica dell'imputazione, se non al momento della condanna. Per il fatto contestato si è sostanzialmente assolto l'imputato per mancanza delle prove dell'alterazione del vino. Inoltre la data del fatto per il quale è avvenuta la condanna risulta diversa da quella del reato contestato nell'originaria imputazione; per la condanna la data del 9 gennaio 2013, ovvero il giorno del prelevamento del campione per le analisi, invece nella contestazione iniziale il 12 gennaio 2013, data corrispondente al documento di trasporto per la vendita all'azienda Vinicola.
2.2. Violazione di legge (art. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen.). La Corte di appello si è limitata a smentire la ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa, senza individuare gli elementi di prova della responsabilità del ricorrente. I testi escussi riferivano che il travaso del vino (filtrazione) era stato effettuato dal figlio del ricorrente proprio nella giornata dei prelievi per le analisi, dimenticando di apporre (spostare) i relativi cartelli (testi Torrengo Daniela e Sartirano Antonio). Sussiste inoltre prova documentale di acquisto del vino, Trebbiano Rubicone, dalla cantina Faenza, pria della data di accertamento in oggetto - documento di accompagnamento e di trasporto del 28 novembre 2012 -.
2. 3. Violazione di legge (art. 515 cod. pen.) relativamente all'elemento soggettivo del reato. Manca la prova del dolo del reato di cui all'art. 515 cod. pen. Sussiste, invece, la prova documentale dell'acquisto del vino in contestazione (Trebbiano Rubicone). Inoltre il ricorrente segnalava l'anomalia al competente ufficio ministeriale (errore di cartello nell'indicazione del vino presente nei contenitori). La segnalazione era avvenuta a pochi giorni dai prelievi dei campioni. La Corte di appello ha definito il tempo della segnalazione di soli 8 giorni dopo i prelievi eccessivamente lungo; la condotta (l'errore del travaso, con la negligenza della mancata riapposizione del cartello giusto) del resto era stata commessa dal figlio del ricorrente. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017 - dep. 13/03/2017, B, Rv. 26965501). Nel caso di specie la contestazione delle condotte è chiara e dettagliata nell'imputazione e la diversa qualificazione, da delitto consumato a delitto tentato, era un epilogo del processo prevedibile, e comunque la difesa sul punto non ha subito alcun pregiudizio, neanche denunciato con il ricorso in cassazione; ricorso che si limita a considerare la questione solo da un punto di vista astratto. Infatti prospetta una diversa qualificazione del fatto sostanziale, anche relativamente alle date del commesso reato, ma non indica quali prove avrebbe inteso prospettare per la diversa qualificazione giuridica, prove del resto neanche richieste in appello ex art. 603 cod. proc. pen. Rileva correttamente la sentenza impugnata che l'istruttoria si è incentrata proprio sul contenuto della cisterna n. 54 e, quindi, l'imputato avrebbe potuto articolare la sua difesa senza alcuna lesione.
Inoltre la garanzia del contraddittorio (non avvenuta in appello per assenza di richieste da parte dell'imputato) è assicurata in sede di ricorso in cassazione, allorquando non risulti necessario assumere e valutare nuove prove: "Qualora il fatto venga diversamente qualificato ex officio dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione normativa mediante il ricorso per cassazione, a seguito del quale la Corte di legittimità può pronunciarsi in via definitiva sulla questione, salvo che risulti necessario assumere e valutare nuove prove vedenti su fatti in grado di rendere priva di fondamento la diversa qualificazione giuridica, nel qual caso è tenuta ad annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto" (Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014 - dep. 11/11/2014, Destri e altri, Rv. 26104701; vedi anche Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015 - dep. 25/03/2015, Bu e altro, Rv. 26277801).
4. Manifestamente infondato, generico ed articolato in fatto è poi il motivo sulla responsabilità e sul dolo. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da manifeste illogicità e da contraddizioni ha rilevato come sia inverosimile che nel corso dell'ispezione si travasi una cisterna senza segnalare il mutamento del prodotto. La Corte di appello, unitamente alla decisione di primo grado, valuta le testimonianze sul punto ritenendo non credibile la versione dei testi (familiari del ricorrente) con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Infine la Corte di appello valuta anche la segnalazione fatta dall'imputato, dopo 8 giorni dai prelievi, al competente ufficio ministeriale e ritiene tale segnalazione tardiva in considerazione della negligenza grave del travaso. Il vino del resto era stato annacquato con la presenza anche di alcol derivante da piante (mais e canna). I giudici di merito rilevano, correttamente, come la detenzione di tale prodotto configura il tentativo poiché l'oggetto sociale della ditta del ricorrente era quello della vendita dei prodotti. Del resto, sul punto dell'idoneità e non equivocità del comportamento, ex art. 56, cod. pen., non sussistono motivi di ricorso in cassazione e neanche in sede di appello.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2019
Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019