Contraffazione nel settore vinicolo - Alienazione di bottiglie di vino contraffatte al prezzo dei corrispondenti prodotti originali - Integrazione del dolo di profitto - Autenticità delle etichette funzionale a celare la sostituzione del vino originale con altro di simile qualità e provenienza - Esclusione della detenzione delle bottiglie di vino finalizzata al mero uso personale.
SENTENZA
(Presidente: dott. Domenico Gallo - Relatore: dott. Marco Maria Alma)
sui ricorsi proposti da:
Lucca Enzio, nato a Ghemnne il 14/10/1949 Lucca Nicola, nato a Milano il 24/04/1984 avverso la sentenza del 22/06/2018 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Lucca Enzio e, quanto alla sola posizione di Lucca Nicola, l'annullamento delle sentenze del Tribunale di Como e della Corte di appello di Milano con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara per l'ulteriore seguito;
udito il difensore della parte civile S.C. Domaine de la Romanee-Conti, avv. Alessandro Malossini, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, chiedendo il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese della quale ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore degli imputati, avv. Giovanni Aricò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22 giugno 2018 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 26 ottobre 2017 del Tribunale di Como, previo riconoscimento ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche (ritenute per Enzio Lucca equivalenti alla recidiva) ha proceduto alla rideterminazione della pena in termini ritenuti di giustizia, confermando nel resto l'affermazione della penale responsabilità di Enzio Lucca e di Nicola Lucca in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 474 cod. pen. e 110, 648 cod. pen. accertati in data 27 febbraio 2013. In sintesi, si contesta ad entrambi gli imputati di avere in concorso tra loro detenuto per la vendita 17 bottiglie di vino con apposto il marchio di fabbrica francese "Domaine de la Romanee-Conti" contraffatto, nonché di avere acquistato o comunque ricevuto la merce contraffatta sopra indicata.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per Enzio Lucca:
2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 dell'accordo di Schenghen e del divieto di bis in idem internazionale. Rileva la difesa dell'imputato che i fatti-reato in contestazione nel presente procedimento sono identici a quelli già giudicati dalla Corte di assise correzionale di Lugano in data 6 marzo 2015 nella quale si contestava la detenzione di 62 bottiglie di vino contraffatto dal 15 settembre 2012 al 28 febbraio 2013 e nella quale si dava atto che tali bottiglie erano state esportate in Italia nel corso dei mesi di gennaio-febbraio 2013. La sostanziale identità del fatto era poi già stata riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Digione in data 15 maggio 2017 che, per l'appunto, aveva dato atto della ricorrenza del bis in idem internazionale. La questione del bis in idem non risulta comunque essere stata specificamente affrontata dalla Corte di appello di Milano che si è limitata a richiamare le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale e ad affermare che non possa ravvisarsi l'identità nei fatti de quibus con riguardo alle bottiglie di cui al presente processo. Il fatto che il Tribunale ha rilevato che delle 17 bottiglie in sequestro solo quattro di esse risultano essere delle annate 2008/2009 mentre le altre sono di annate diverse il che esclude che le bottiglie oggetto di contestazione nel presente processo possano coincidere con quelle già oggetto di giudizio da parte delle Autorità Giudiziarie straniere è censurabile, secondo la difesa del ricorrente, sotto due profili: a) almeno per quattro bottiglie gli imputati non avrebbero dovuto essere giudicati; b) i Giudici hanno considerato le bottiglie come un unicum e non come beni a sé stanti.
2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e travisamento del contenuto della perizia del dr. Rinaldi. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbero errato i Giudici del merito ritenendo che ci si trovi in presenza di prodotti aventi segni distintivi alterati in quanto dalla audizione del perito Rinaldi (i principali passaggi della quale sono riportati nel ricorso) sono emersi la certa autenticità della forma e del colore delle bottiglie, l'esatta corrispondenza tra l'annata e la "cru" indicata sul collo delle bottiglie e le relative etichette, l'esatta corrispondenza su ciascuna bottiglia dei dati riportati sul tappo, sulla capsula e sull'etichetta e, per quanto riguarda le capsule - unico elemento dal quale risulterebbe la falsità delle bottiglie - non è stato dimostrato che si trattava di capsule non originali essendosi il perito limitato ad affermare che il posizionamento delle risultava dubbio dal punto di vista estetico ma non avendo mai affermato che vi era stata una riproduzione delle stesse. In ogni caso la Corte di appello, così come aveva fatto anche il Tribunale, ha omesso di valutare singolarmente ogni bottiglia fornendo, invece, una valutazione complessiva ed indistinta di tutti i beni finendo così per affermare che erano dotate di capsule non originali anche le bottiglie che erano prive di capsula nonché basandosi solo su di una verifica a campione. Anche il teste Cuvalier, direttore amministrativo della società Romanée- Conti, non ha affermato che le capsule erano contraffatte, aggiungendo che l'unica possibilità di verificare la contraffazione delle bottiglie era quella di aprirle ed assaggiarne il contenuto, operazione che non è mai stata fatta con la conseguenza che rimane il dubbio sulla loro autenticità.
2.1.3. Vizi di motivazione in relazione al requisito della "detenzione per la vendita" previsto dall'art. 474 cod. pen. non risultando, secondo la difesa del ricorrente, provato tale requisito né sotto il profilo dell'elemento materiale, né sotto quello soggettivo del dolo specifico. La Corte di appello avrebbe però ignorato le doglianze difensive sul punto limitandosi alla errata e laconica affermazione relativa all'ingente valore delle bottiglie.Rileva, ancora, la difesa del ricorrente che le bottiglie sono state rinvenute all'interno della tavernetta dell'abitazione privata dell'imputato Enzio Lucca e non di un esercizio commerciale e che, comunque, come affermato dal perito Rinaldi, alcune bottiglie erano incompatibili alla vendita in quanto senza capsula ed addirittura senza etichetta, profilo anche questo non preso in considerazione dalla sentenza impugnata.
2.1.4. Si duole, poi, la difesa del ricorrente della assenza di elementi a conforto dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. proprio alla luce del fatto che lo stesso Tribunale aveva evidenziato la "notevolissima capacità decettiva dei prodotti contraffatti" il che ben lascia ipotizzare che anche gli imputati possano essere stati tratti in errore circa l'autenticità dei beni e ciò perché oltre alle bottiglie oggetto di contestazione ne sono state rinvenute altre 36 autentiche della medesima marca che sono state restituite all'imputato Enzio Lucca. Né sarebbe dirimente sul punto il fatto che gli imputati non sono stati in grado di fornire documentazione commerciale circa l'acquisto dei beni, ciò in quanto in detto settore le bottiglie sono solitamente oggetto di compravendita tra privati nell'ambito di una sorta di "mercato parallelo".
2.1.5. Si duole, ancora, la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. in quanto, escluse le bottiglie per le quali per l'effetto di assenza della capsula non si può affermare che fossero non originali, il valore finale dei beni oggetto delle imputazioni si ridurrebbe circa 2.000,00 euro ed a ciò si aggiunge che nessun danno è stato di fatto causato alla persona offesa, con la conseguenza che ben avrebbe potuto essere riconosciuta la sussistenza della predetta circostanza attenuante.
2.1.6. Rileva altresì la difesa del ricorrente la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. in quanto la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato circa la configurabilità della predetta circostanza aggravante. In realtà, prosegue parte ricorrente, analizzando i precedenti penali di Enzio Lucca così come emergenti dal certificato del casellario giudiziale non sussistono i presupposti per qualificarlo "recidivo reiterato" in quanto al momento dei fatti di cui al presente procedimento lo stesso era gravato da un unico precedente e per l'effetto si trovava nella condizione di "recidivo semplice". Anche sotto tale profilo sarebbe quindi viziata la sentenza impugnata.
2.2. per Nicola Lucca:
2.2.1. Violazione degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza emessa in data 15 luglio 2016 dal Tribunale di Como.Rileva la difesa del ricorrete di avere tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore di quello di Novara ma sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto non fondata tale eccezione. La motivazione della sentenza impugnata fondata sulla sussistenza della connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. tra il reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni e quelli in contestazione a Nicola Lucca non ha però tenuto conto nel fatto che detto capo A non era contestato a quest'ultimo con la conseguenza che non ricorrevano le ragioni per determinare detto spostamento della competenza per connessione ed essendosi entrambi i reati contestati al ricorrente de quo consumati in Fara Novarese. Il fatto, poi che Enzio Lucca sia stato assolto dal reato di cui al capo A non ha rilievo per lo stesso ma solo per il coimputato Nicola Lucca non sussistendo identità del disegno criminoso tra i due imputati essendo come detto il capo A contestato al solo Enzio Lucca.
2.2.2. Violazione degli artt. 225 cod. proc. pen. e 178, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo all'ordinanza emessa in data 20 marzo 2017 dal Tribunale di Como. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che a seguito del conferimento di incarico peritale al dr. Rinaldi la difesa con istanza scritta aveva chiesto di poter nominare un proprio consulente di parte nella persona del dr. Gianni Fabrizio. Il Giudice aveva però rigettato la richiesta "tenuto conto della comune posizione processuale degli imputati" senza tenere conto però del fatto che l'art.225 cod. proc. pen. espressamente prevede che tale nomina possa essere fatta da "ciascuna parte" e che tale facoltà non può essere esclusa per il solo fatto che più imputati hanno il medesimo difensore.
2.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 dell'accordo di Schenghen e del divieto di bis in idem internazionale. Il motivo di ricorso è lo stesso già riassunto al superiore paragrafo 2.1.1.
2.2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e travisamento del contenuto della perizia del dr. Rinaldi. Il motivo di ricorso è lo stesso già riassunto al superiore paragrafo 2.1.2.
2.2.5. Omessa motivazione in ordine al requisito della detenzione per la vendita previsto dall'art. 474 cod. pen. Il motivo di ricorso è lo stesso già riassunto al superiore paragrafo 2.1.3.
2.2.6. Mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 648 cod. pen. Il motivo di ricorso è lo stesso già riassunto al superiore paragrafo 2.1.4.
2.2.7. Configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso è lo stesso già riassunto al superiore paragrafo 2.1.5.
2.2.8. Omessa motivazione in relazione al concorso di Nicola Lucca nei reati contestati. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il Tribunale si era limitato a rilevare che non vi erano elementi per escludere la responsabilità di Nicola Lucca e che la Corte di appello ha sostanzialmente richiamato sul punto le argomentazioni del primo Giudice rilevando che Nicola Lucca viveva presso l'abitazione del padre già sede di una sua impresa vinicola e che lo stesso era già stato coinvolto insieme al padre Enzio in diversi procedimenti penali all'estero legati al traffico illecito di vini contraffatti. Secondo la difesa del ricorrente non sarebbero stati rispettati i requisiti motivazionali richiesti anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo i quali l'attività di concorso di un soggetto in un reato deve essere accertata sulla base di un effettivo concorso morale o materiale dello stesso. Dagli atti di polizia giudiziaria emerge, infatti, che i finanzieri hanno avuto rapporti solo con Enzio Lucca. Il medesimo discorso vale poi anche con riguardo al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2.2.9. Vizi di motivazione in ordine all'aumento di pena operato in relazione al reato di cui al capo B della rubrica delle imputazioni. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente il fatto che nella sentenza di primo grado era stato applicato un aumento di pena di mesi sei in presenza di un reato che prevede una pena edittale minima di 15 giorni. La Corte di appello ha ridotto la pena-base per il reato di cui al capo C ma ha lasciato inalterato l'aumento per la continuazione con il capo B così incorrendo in una contraddizione che non è stata giustificata da alcuna motivazione e senza tenere conto della condotta dell'imputato susseguente all'accertamento dei reati.
3. In data 18 novembre 2019 il difensore della parte civile ha depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria difensiva nella quale si contestano le affermazioni contenute nei ricorsi ed in particolare si rileva in sintesi quanto segue:
3.1. Il ricorso formulato nell'interesse di Nicola Lucca nella parte in cui si contesta la decisione sulla competenza territoriale sarebbe inammissibile in quanto non è indicato in quale violazione ex art. 606 cod. proc. pen. la doglianza ricadrebbe e, comunque, non sarebbe fondato alla luce della giurisprudenza richiamata nella stessa memoria;
3.2. Lo stesso ricorso è altresì inammissibile e comunque infondato nella parte in cui si contesta che sarebbe stata impedita la nomina di un secondo consulente di parte alla luce delle risultanze dei verbali di udienza;
3.3. Sarebbero, poi, infondati entrambi i ricorsi nella parte in cui si deduce la violazione del principio del ne bis in idem atteso che le difese dei ricorrenti non hanno citato i passaggi della sentenza della Corte di assise correzionale di Lugano che si riferisce esclusivamente alle 62 bottiglie sequestrate sull'autovettura di Enzio Lucca ma solo quelli della sentenza del Tribunale di Digione che non riguardano le fattispecie di cui ai capi di imputazione oggi in discussione;
3.4. Sarebbero, ancora, infondati i motivi di ricorso circa la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. avendo la perizia redatta dal dr. Rinaldi evidenziato gravi anomalie presenti sui beni sequestrati ed in particolare sulle capsule che sono risultate false;
3.5. Sarebbero, altresì, infondati i motivi di ricorso attinenti al requisito della detenzione per la vendita delle bottiglie di cui alle imputazioni essendo le stesse state sequestrate in un luogo ove avevano sede le imprese degli imputati o riconducibili ad essi e, comunque, gli imputati non hanno mai negato che le bottiglie de quibus non fossero detenute per la vendita;
3.6. Sarebbe, altresì, infondato il motivo di ricorso relativo all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. alla luce della giurisprudenza in materia e, del resto, gli imputati, come confortato da sentenze irrevocabili straniere si erano già resi responsabili di reati di contraffazione, truffa e commercio di bottiglie della stessa casa vinicola il che porta a ritenere che si tratti di soggetti "esperti" del settore;
3.7. Sarebbe, ancora, inammissibile od infondato il motivo relativo all'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. atteso l'elevato valore economico delle bottiglie contraffatte;
3.8. Sarebbe, poi, inammissibile anche il motivo di ricorso nel quale si contesta il concorso di Nicola Lucca nei reati contestati dato che lo stesso era presente in loco al momento dell'intervenuto sequestro e che il di lui parte e coimputato risulta essersi rammaricato di avere coinvolto il figlio nella vicenda;
3.9. Sarebbero, infine, infondati anche i motivi di ricorso relativi alla contestata recidiva a Enzio Lucca ed al trattamento sanzionatorio riservato a Nicola Lucca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Enzio Lucca nel quale sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 54 dell'accordo di Schenghen e del divieto di bis in idem internazionale non è fondato. Risulta dalle sentenze di merito che il procedimento che in questa sede ci occupa ha avuto origine da due sequestri di bottiglie di vino pregiato di marca Romanée-Conti ritenute contraffatte, uno relativo a 62 bottiglie accertato in Ronago (provincia di Como) il 19 febbraio 2013 ed a carico del solo Enzio Lucca e l'altro relativo a 52 bottiglie (di cui 36 ritenute originali e 16 contraffatte) avvenuto in Fara Novarese (provincia di Novara) il 27 febbraio 2013 per il quale ultimo Enzio Lucca è stato chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. unitamente al figlio Nicola Lucca. La difesa dell'imputato Enzio Lucca ha rilevato che per i medesimi fatti lo stesso era già stato condannato in un procedimento celebratosi in Svizzera nel quale era accusato di avere "importato in Svizzera e di avere tenuto in deposito almeno ulteriori 62 bottiglie di vino contraffatto ... essendo poi precisato che tali bottiglie erano state esportate in Italia nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2013 per essere sequestrate dalla Guardia di Finanza" (v. pag. 13 della sentenza del Tribunale di Como) e che, inoltre, anche la Corte di appello della città francese di Digione aveva a sua volta già dichiarato la sussistenza del bis in idem internazionale in relazione ai medesimi fatti. Il Tribunale di Como, ritenendo quindi che vi fosse coincidenza tra le 62 bottiglie sequestrate a Ronago e quelle (di pari numero) già oggetto del procedimento elvetico in relazione al quale l'affermazione della penale responsabilità era oramai divenuta irrevocabile ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Enzio Lucca in relazione alla contestazione relativa alla predette 62 bottiglie perché l'azione penale non poteva essere proseguita per il principio del ne bis in idem internazionale. Con l'atto di appello la difesa dell'imputato ha ribadito la questione anche con riguardo alle 16 bottiglie (17 secondo il capo B della rubrica delle imputazioni) di vino ritenuto contraffatto sequestrate a Fara Novarese e di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni ma la Corte di appello ha ritenuto infondato il relativo motivo di gravame evidenziando di condividere quanto già affermato dal Tribunale circa il fatto che le 16 bottiglie di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni "nulla hanno a che vedere" con quelle dei procedimenti celebratisi in Svizzera ed in Francia. Ha aggiunto, poi, testualmente la Corte di appello (v. pag. 5 della relativa sentenza) che "delle 17 bottiglie indicate ... solo quattro di esse risultano essere delle annate 2008 e 2009: tutte le altre sono di annate diverse .. il che esclude in radice che le bottiglie oggetto dell'odierna contestazione possano coincidere sia con quelle oggetto della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria elvetica, sia con quelle oggetto della sentenza della Corte di appello di Digione". Rileva l'odierno Collegio che le osservazioni che hanno portato i Giudici di entrambi i gradi di merito a ritenere che le bottiglie contraffatte sequestrate a Fara Novarese sono diverse da quelle per le quali Enzio Lucca è già stato sottoposto a processo ed irrevocabilmente condannato all'estero sono logiche e fondate su un accertamento in fatto non sottoponibile a questa Corte di legittimità. Ci troviamo, infatti, per quel che maggiormente conta in questa sede, in presenza di una decisione irrevocabile da parte della Autorità Giudiziaria italiana che ha sostanzialmente affermato che le 62 bottiglie sequestrate a Ronago (di cui all'originario capo A della rubrica delle imputazioni) sono quelle già oggetto di giudicato all'estero e che, per l'effetto, ha dichiarato non doversi procedere in relazione a tale capo perché l'azione penale non poteva essere proseguita per il principio del ne bis in idem internazionale. Da qui l'immediata quanto logica conseguenza che le bottiglie sequestrate a Fara Novarese e di cui al capo B della rubrica delle imputazioni erano ulteriori bottiglie per le quale non era intervenuta alcuna decisione processuale in territorio estero. Del resto e fermo quanto stabilito dalla irrevocabile decisione sul punto del Tribunale di Como neppure la difesa del ricorrente ha fornito elementi idonei per ritenere che la condotta relativa a tutte o parte delle bottiglie ritenute contraffatte sequestrate a Fara Novarese sia stata a sua volta già oggetto di decisione irrevocabile dell'Autorità Giudiziaria straniera la circostanza che per alcune bottiglie possa rilevarsi la coincidenza dell'anno di produzione e/o della specifica tipologia del contenuto non appare per nulla rilevante alla luce del fatto notorio che le case vinicole producono un numero elevato di bottiglie contenenti vino della medesima annata e della medesima tipologia. A ciò si aggiunge un ulteriore rilievo: risulta dal relativo capo di imputazione che le bottiglie sequestrate a Fara Novarese (tranne una) sono caratterizzate da un numero di matricola associato all'anno di produzione e la difesa del ricorrente non può limitarsi ad affermare apoditticamente che vi potrebbe essere una coincidenza tra quelle oggetto dei processi all'estero e quelle sequestrate in Italia ma avrebbe dovuto documentare che i Giudici del merito hanno travisato le prove dimostrando la coincidenza di detti dati identificativi tra le bottiglie oggetto di processi all'estero e quelle di cui al capo B. Tuttavia tali elementi non sono stati forniti e non possono di certo essere ricercati autonomamente da questa Corte di legittimità.Non vi sono quindi elementi per ritenere che in relazione alla contestazione dei beni di cui al capo B della rubrica delle imputazioni i Giudici di merito siano incorsi in una violazione del divieto del ne bis in idem internazionale, il cui fondamento è legato ad una piena sovrapposizione dei fatti in contestazione.
2. Non fondato è, anche, il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Enzio Lucca nel quale si deduce il travisamento del contenuto della perizia del dr. Rinaldi e sostanzialmente si contesta il raggiungimento della prova della contraffazione delle bottiglie di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni. La sentenza impugnata - così come quella conforme del Tribunale con la quale costituisce un unico corpo motivazionale - risulta congruamente motivata proprio sotto i profili che hanno portato alla affermazione della falsità del contenuto delle bottiglie sequestrate a Fara Novarese. I Giudici di merito risultano avere adeguatamente confrontato gli esiti della disposta perizia con quelli emergenti dalla consulenza di parte e con le deposizioni dibattimentali ed hanno altrettanto adeguatamente illustrato gli elementi sui quali si è fondata la loro decisione, risultando pertanto quelli di segno contrario sostanzialmente disattesi nella motivazione prodotta. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né "iinanifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritannente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musunneci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
3. Non fondato è anche il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Enzio Lucca nel quale si sono dedotti vizi di motivazione in relazione al requisito della "detenzione per la vendita" previsto dall'art. 474 cod. pen. non risultando, secondo la difesa del ricorrente, provato tale requisito, né sotto il profilo dell'elemento materiale, né sotto quello soggettivo del dolo specifico. Ritiene l'odierno Collegio che la sentenza impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto integrato sia sotto il profilo oggettivo (del quale si è già detto al paragrafo che precede) che sotto quello soggettivo il reato di cui all'art. 474 cod. pen. testualmente contestato sotto il profilo della "detenzione per la vendita".Se, infatti, è ben vero che le bottiglie di cui all'imputazione sono state rinvenute all'interno della tavernetta dell'abitazione privata dell'imputato Enzio Lucca e non di un esercizio commerciale, già il Tribunale (v. pagg. 10 e 11 della relativa sentenza) aveva indicato un serie di elementi caratterizzati da assoluta logicità che portavano a ritenere sussistente il predetto requisito della detenzione per la vendita delle bottiglie quali: a) il fatto che i membri della famiglia Lucca hanno ricoperto cariche all'interno di imprese attive nella coltivazione, nella produzione e nel commercio di vino, tutte, peraltro, aventi sede presso l'abitazione degli imputati; b) l'ingente valore dei beni oggetto di sequestro il che porta ragionevolmente a ritenere che gli stessi fossero destinati all'immissione sul mercato; c) il fatto che entrambi gli imputati sono stati coinvolti in procedimenti penali all'estero tutti aventi ad oggetto reati legati al traffico illecito di vini contraffatti; d) il fatto che presso l'abitazione di Fara Novarese, oltre alle bottiglie, sono state rinvenute ben 31 casse di vino vuote, tutte recanti marchi riconducibili alla casa vinicola Romanée-Conti situazione questa comprovante che gli imputati avevano a disposizione il materiale necessario a confezionare i prodotti contraffatti; e) la circostanza che gli imputati non hanno mai fornito una diversa versione dei fatti ed hanno omesso di fornire qualunque tipo di documentazione attestante la provenienza delle bottiglie. Tutti i predetti elementi hanno portato il Tribunale a ritenere che gli imputati non fossero i consumatori finali del vino rinvenuto nella loro disponibilità ma che avessero intenzione di alienare i beni contraffatti al prezzo dei corrispondenti originali in tal modo integrando il dolo di profitto. La Corte di appello ha sostanzialmente fatto proprie le motivazioni congrue e logiche contenute nella sentenza del Tribunale tra l'altro osservando che l'autenticità delle etichette era proprio funzionale a celare la sostituzione del vino originale con altro di simile qualità e provenienza il che consente di escludere che la detenzione delle bottiglie fosse finalizzata al mero uso personale e non, invece, alla commercializzazione. Rileva l'odierno Collegio che anche tale ultima valutazione della Corte di appello (pur sempre di merito e non sindacabile in sede di legittimità) appare caratterizzata da stringente logicità atteso che non avrebbe alcun senso procurarsi bottiglie di vino contraffatto per poi destinarle al proprio uso personale.
4. La questione affrontata al paragrafo che precede è intrinsecamente connessa con quella di cui al quarto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Enzio Lucca nel quale si deduce l'assenza di elementi a conforto dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. proprio alla luce del fatto che lo stesso Tribunale aveva evidenziato la "notevolissima capacità decettiva dei prodotti contraffatti" il che ben lascia ipotizzare che anche gli imputati possano essere stati tratti in errore circa l'autenticità dei beni. Ritiene l'odierno Collegio che anche detto motivo di ricorso sia infondato. Fermo restando, infatti, che come già sopra evidenziato, gli imputati sono degli esperti del settore e che ci si trova in presenza di una contraffazione ragionevolmente idonea a trarre in inganno soggetti diversi da quelli aventi le loro caratteristiche professionali e che neppure il rilievo che gli imputati sono stati trovati in possesso anche di bottiglie contenenti vino "autentico" appare risolutivo essendo l'elemento indicato dalla difesa ben leggibile anche in senso accusatorio e cioè che la contestuale detenzione di beni autentici e di beni contraffatti destinati alla commercializzazione fosse proprio finalizzata a consegnare agli ignari acquirenti finali bottiglie dell'un e dell'altro tipo così da rendere più difficile la scoperta dell'inganno, va detto che appare risolutivo l'elemento indicato dai Giudici di merito in ordine alla circostanza che gli imputati non hanno fornito alcuna idonea indicazione e/o documentazione circa la provenienza dei beni contraffatti. I Giudici di merito hanno correttamente rilevato che la commercializzazione di bottiglie di vino di simile qualità e valore normalmente transita attraverso rivenditori autorizzati il che comporta l'emissione della relativa documentazione fiscale e contabile. Parte ricorrente controbatte anche nel ricorso che in questa sede ci occupa che ben può essersi trattato di compravendite tra privati ma tale asserzione rimane a solo livello verbale perché non risulta che gli imputati abbiano dichiarato ciò e soprattutto che abbiano in qualche modo fornito indicazioni per l'identificazione dei venditori. Soccorre allora il principio già enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914). E', poi, di tutta evidenza che nel momento in cui si è ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato di ricettazione legato alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni ricevuti in quanto falsi risulta parallelamente provato che gli imputati fossero consapevoli della loro falsità rilevante anche ai fini dell'art. 474 cod. pen.
5. Non fondato è, altresì, anche il quinto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Enzio Lucca nel quale la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. La Corte di appello (v. pag. 7 della relativa sentenza), con motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte di legittimità ha escluso la configurabilità della predetta circostanza attenuante sottolineando il quantitativo e l'ingente valore commerciale delle bottiglie di vino contraffatte. Sul punto è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res"» (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154) e, ancora, che «L'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante» (Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, Liccardo Grasso, Rv. 248119) elementi tutti che hanno correttamente portato la Corte di appello ad escludere la ricorrenza di tale circostanza attenuante non trovandoci di certo in presenza di un valore "particolarmente tenue" dei beni ricettati e pur sempre in presenza di una azione connotata da particolare gravità, posta in essere da soggetto pregiudicato (con riguardo al ricorrente che in questo momento ci occupa) e ben descritta in entrambe le sentenze di merito.
6. Non fondato è anche il sesto motivo di ricorso formulato nell'interesse di Enzio Lucca relativo alla riconosciuta recidiva reiterata, gli effetti della quale sono stati peraltro elisi dal riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla predetta aggravante. Il Tribunale con motivazione congrua (v. pag. 17 della relativa sentenza) aveva congruamente motivato il riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva richiamando da un lato i precedenti penali anche specifici dell'imputato e dall'altro il fatto che ci si trova in presenza di un soggetto "refrattario a mutare atteggiamento, nonostante la concessione per ben due volte della sospensione condizionale della pena" in tal modo implicitamente sottolineando una valutazione di sostanziale pericolosità dello stesso ricaduto nel delitto. La Corte di appello a sua volta (v. pag. 7 della relativa sentenza) ha ribadito la valutazione già espressa dal Tribunale aggiungendo con motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto in materia enunciati da questa Corte di legittimità che a fronte dei precedenti penali dell'imputato "le condotte oggi in contestazione appaiono univoca espressione della perdurante proclività dell'imputato a porre in essere delitti della medesima specie". L'infondatezza involge, poi, anche la questione - nel caso in esame più teorica che caratterizzata da risvolti pratici - riguardante la corretta qualificazione della recidiva contestata all'imputato. Ritiene l'odierno Collegio che correttamente la recidiva contestata all'imputato Enzio Lucca sia stata qualificata come "specifica, reiterata ed infraquinquennale" alla luce del principio condiviso anche dall'odierno Collegio secondo il quale «Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato» (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione) (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745). Nella decisione appena citata si è, infatti, evidenziato che mentre la recidiva costituisce una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole tendendo a punire in maniera più incisiva chi, commettendo un nuovo reato dimostri un rafforzamento della volontà criminosa ed una maggiore pericolosità sociale, la continuazione, invece, riguarda solo l'unitarietà del trattamento sanzionatorio che, in deroga a quello del cumulo materiale delle pene consente in applicazione del principio del favor rei la considerazione di tutti i reati che sin dall'inizio siano compresi nell'originario disegno criminoso in modo da considerarli vincolati l'uno all'altro determinando una sola pena, inferiore alla somma delle pene previste per ciascuno di essi.
7. Da quanto fin qui osservato consegue il rigetto del ricorso dell'imputato Enzio Lucca, cui consegue la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.
8. Fondato e risolutivo della relativa posizione è, invece, il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Nicola Lucca. La questione verte sull'individuazione del Giudice territorialmente competente a processare il predetto imputato che, secondo la difesa del ricorrente, avrebbe dovuto individuarsi nel Tribunale di Novara e non in quello di Como con tutte le ulteriori conseguenze anche per l'individuazione della Corte territorialmente competente anche per il giudizio di appello. Sia il Tribunale (con ordinanza pronunciata in udienza) che la Corte di appello (pag. 3 della relativa sentenza) hanno ritenuta infondata la questione tempestivamente sollevata dalla difesa da un lato rilevando che la competenza si era radicata a Como per effetto del combinato disposto degli artt. 16 e 12, lett. b), cod. proc. pen. sulla base della accertata consumazione in Ronago del reato di cui al capo A, reato gradatamente più grave rispetto a quello sub. B, non essendo stato possibile accertare il luogo del più grave reato di ricettazione contestato sub. C e, dall'altro, osservando che a nulla rileva il fatto che Enzio Lucca sia stato assolto dal reato sub.
A alla luce del principio della "perpetuatio iurisdictionis". Sempre la Corte di appello ha, poi, osservato che tra i reati di cui ai capi A e B sussisteva comunque un astratto vincolo di continuazione avuto riguardo alle modalità di commissione dei fatti ed al rapporto di parentela esistente tra i due imputati, entrambi già coinvolti in diversi procedimenti penali all'estero legati al traffico illecito di vini contraffatti. Ritiene l'odierno Collegio che se può ritenersi corretta l'individuazione del Tribunale di Como quale Autorità Giudiziaria territorialmente competente a processare Enzio Lucca (che non ha contestato detta decisione), non altrettanto può dirsi con riguardo alla posizione del coimputato Nicola Lucca. Fermi restando, infatti, i principi secondo i quali «Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo» (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057), e «Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui» (Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246) è però altrettanto vero che nel caso in esame: a) il reato di cui all'art. 474 cod. pen. di cui al capo A della rubrica delle imputazioni accertato in Ronago e sul quale si è fondata la determinazione della competenza territoriale è stato contestato al solo Enzio Lucca; b) a Nicola Lucca è contestato il concorso nei soli reati di cui ai capi B (art.474 cod. pen.) e C (art. 648 cod. pen.) entrambi accertati a Fara Novarese; c) non v'è connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. tra il reato di ricettazione di cui al capo C e quello di cui al capo A atteso che testualmente il reato di ricettazione è contestato solo con riferimento "alla merce di cui al capo che precede" e quindi al solo reato di cui al capo B; d) il rapporto di parentela tra i due imputati ed il fatto che gli stessi nel passato sono stati condannati per reati della stessa specie non rileva ai fini della determinazione della competenza per territorio; e) non potendosi, come detto e quanto alla posizione dell'imputato Nicola Lucca, individuare con certezza il luogo di consumazione del più grave reato di ricettazione, vale anche per Nicola Lucca il ricorso all'individuazione del reato gradatamente più grave che nel caso di specie non può essere che quello di cui al capo B (non essendo lo stesso chiamato a rispondere di quello di cui al capo A), accertato in Fara Novarese; f) non ricorrono, infine, neppure i presupposti per una connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. Quanto detto porta all'applicazione del principio secondo il quale «In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in / continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto ai giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.) (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960; e numerose altre in senso conforme). Da ciò ne consegue che quanto alla posizione del solo Nicola Lucca l'Autorità Giudiziaria territorialmente originariamente competente a giudicarlo doveva essere individuata in quella di Novara e non in quella di Como. Il vizio riscontrato impone pertanto - limitatamente alla posizione di Nicola Lucca - un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella del Tribunale di Como in data 26 ottobre 2017 con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara per l'ulteriore corso. Gli ulteriori motivi di ricorso formulati nell'interesse di Nicola Lucca sono da ritenersi assorbiti dalla decisione che precede.
9. Dalle decisioni che precedono ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile S.C. Domaine la Romanée-Conti e da porsi a carico del solo imputato Enzio Lucca, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza 26 ottobre 2017 del Tribunale di Como limitatamente alla posizione di Lucca Nicola e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara. Rigetta il ricorso proposto da Lucca Enzio che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile S.C. Domaine La Romanée Conti che liquida nella misura di euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso il 29 novembre 2019
Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019