Consorzi di tutela - Incarico a svolgere le funzioni di controllo ex art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 per le DOC “Cirò” e “Melissa” - Tariffe per l’espletamento delle funzioni di controllo - Tariffe ingiustificatamente superiori agli oneri di pagamento imposti dal medesimo soggetto ad altri produttori di DOC - Sopravvenuto mutamento normativo medio tempore.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Vignaioli del Ciro', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Morrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Soc Valoritalia per la Certificazione delle Qualita' e Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Albisinni, Sandro Amorosino, con domicilio eletto presso lo studio Ferdinando Albisinni in Roma, via C. Menotti, 4;
per l'annullamento
con il ricorso:
del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22.07.09 con il quale è stato conferito alla soc. Valoritalia srl l'incarico di svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/20098 per le doc "Cirò" e "Melissa";
con motivi aggiunti:
la lettera di Valoritalia Srl – sede operativa periferica n. 34 – CALABRIA, datata 16 aprile 2010, prot. n. 1377, avente ad oggetto “informazioni aggiuntive circa le modalità operative per lo svolgimento delle attività di controllo”, della quale si è avuta conoscenza in data 18 aprile 2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Società Valoritalia per la Certificazione delle Qualita' e Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, l’Associazione ricorrente impugna, con il ricorso, i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali la parte controinteressata è stata incaricata di svolgere le funzioni di controllo previste dall’art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 per le doc “Cirò” e “Melissa” (la cui produzione è oggetto dell’attività dell’associazione ricorrente), in quanto essa non assolverebbe al principio di terzietà dell’Organismo di controllo che la normativa citata richiede, essendo costituita con l’apporto determinante della Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la tutela delle denominazioni d’origine (FEDEDERDOC).
Inoltre, le tariffe per l’espletamento delle funzioni di controllo di cui si discute, approvate dal Ministero su proposta di Valoritalia, sarebbero ingiustificatamente superiori agli oneri di pagamento imposti dal medesimo soggetto ad altri produttori di DOC.
Per tali ragioni e presupposti risulterebbe violato il Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio ed il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio (I); sarebbe inoltre sussistente eccesso di potere per difetto di motivazione nella determinazione delle tariffe relative all’attività di controllo dei doc “Cirò” e “Melissa” (II).
Costituitesi le parti intimate, che resistono al gravame, l’Associazione ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso la nota di VALORITALIA S.r.l.- Sede Operativa Periferica n. 34 - CALABRIA, datata 16 aprile 2010, prot. n. 1377 – avente ad oggetto “informazioni aggiuntive circa le modalità operative per lo svolgimento delle attività di controllo”, conosciuta il 18 aprile 2010, con la quale venivano rese note ulteriori indicazioni in merito alle modalità operative delle certificazioni e del piano dei controlli.
Tale nota viene impugnata per illegittimità derivata, in quanto configurerebbe nuovi e diversi obblighi e divieti nei confronti dei produttori; e prevede per la prima volta la costituzione di un comitato di rappresentanza delle parti interessate, denominato “Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità”, che per articolati motivi non renderebbe soddisfatte le condizioni di incertezza denunciate con il ricorso.
Con propria memoria, il Ministero e la controinteressata chiedono il rigetto del gravame per infondatezza delle relative censure.
Con ordinanza nr. 3294 del 16 luglio 2010 è stata respinta la domanda cautelare.
Con memoria del 6 agosto 2019, la parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del mutamento normativo sopravvenuto medio tempore, con riguardo al decreto n. 7552 del 2.08.2018 del MIPAAF e della circolare nr. 2168 del 12.02.2019 della stessa Autorità, che hanno disciplinato il “Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e relativi piani di controllo emanati in conformità a tali disposizioni.
La controinteressata, con propria memoria del 24 settembre 2019 ha aderito alla improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite del giudizio.
Nella pubblica udienza del 21 ottobre 2019, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo alla motivata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, peraltro confermata in udienza, al Collegio non resta che dichiarare la improcedibilità del ricorso, con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore