Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 25-09-2019
Numero provvedimento: 11324
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Operatività del Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia - Indicazione dei limiti dell’attività commerciale esercitata dal consorzio di tutela - Istanza di accesso agli atti - Rapporti tra MIPAAF e consorzio di tutela - Riconoscimento del diritto di accedere agli atti e provvedimenti specificamente indicati nell'istanza presentata.


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3564 del 2019, proposto da
Cavalli Cav. Ferdinando S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana, 1;

contro

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

il Consorzio di Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento Prot. Uscita n. 11478 del 19.02.2019 con cui è stata comunicata la reiezione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo dell'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 13.02.2019;

b) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della nota prot. Uscita 0087079 del 5.12.18;

c) sempre per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'art. 2 co 1 del Decreto dipartimentale n. Prot. Uscita 31297 del 10.10.2013 (Regolamento di accesso) con allegato fac-simile della domanda di richiesta di accesso ai documenti amministrativi

NONCHE'

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto di accesso del ricorrente ex art. 25 L. 07.08.1990, n. 241 e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 co. 4 C.P.A.

NONCHE' INFINE PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione all'esibizione ed alla produzione di copia della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

 

-che con il presente ricorso la CAVALLI CAV. FERDINANDO s.r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 febbraio 2019 che ha rigettato la domanda di accesso agli atti presentata in data 13 febbraio 2019, in quanto “non adeguatamente motivata”, della nota ministeriale del 5 dicembre 2018, avente ad oggetto “Modalità calcolo contributi consorzio tutela ABTRE DOP – richiesta delucidazioni” con cui è stato fornito riscontro a quesiti posti dalla odierna ricorrente, “circa l’operatività del Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia nonché sulle modalità dei costi erga omnes”, sulla base di quanto rappresentato al Ministero intimato dal Consorzio di Tutela, nonché del decreto ministeriale (art. 2) del 10 ottobre 2013 disciplinante le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, per l’accertamento del suo diritto ad accedere ai documenti specificamente indicati nella succitata istanza del 13 febbraio 2019 con condanna dell’Amministrazione alle esibizione e produzione di copia di tali atti.

Parte ricorrente premette di operare nel settore della produzione dell’aceto balsamico disciplinato dalla legge n. 128/1998 quanto alla gestione del marchio di denominazione di origine protetta (DOP) ed alle attività, anche di controllo, affidate ai cd. consorzi di tutela, nel caso di specie, funzionalmente attribuite dal Ministero odierno resistente con d.m. dell’8 febbraio 2010 al Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia (CABTRE).

Afferma, altresì, di essere assoggettata alle attività peculiari ed alle forme di controllo esercitate da detto Consorzio e di aver più volte chiesto al Ministero chiarimenti in relazione ad asserite irregolarità – rectius “comportamenti illegittimi” – poste in essere dal Consorzio medesimo riguardo all’attività di commercializzazione dell’aceto balsamico.

Espone, a tale riguardo, che l’Amministrazione ministeriale ha fornito alcuni riscontri avendo rappresentato dapprima che “..le attività commerciali sono precluse ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF” e successivamente (nota ministeriale del 5 dicembre 2018) che “tale aspetto attiene infatti ai rapporti tra amministrazione e soggetto incaricato di svolgere determinate attività a favore di una indicazione geografica…”.

Riferisce di aver presentato, in ragione dei riferiti riscontri, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 13 febbraio 2019, istanza di accesso, ex lege n. 241 del 1990, “a tutti gli atti del procedimento, ivi compresi gli atti presupposti, connessi e consequenziali a cui fa riferimento la nota di cui sopra (nota MIPAAF del 5.12.2018 avente ad oggetto delucidazioni circa i limiti dell’attività commerciale esercitata dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico.Tradizionale di Reggio Emilia) segnatamente tutti quelli che hanno ad oggetti di rapporti tra il Mipaaft ed il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”, “ai fini della tutela del proprio interesse”.

Con nota del 19 febbraio 2019 il Ministero ha rigettato l’istanza di accesso agli atti per carenza di motivazione, rammentando la necessità per il richiedente di indicare “in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Avverso tale rigetto la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a)Violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, anche in relazione agli artt. 14, 15 e 53, comma 12 della legge n. 128 del 1998 ed agli artt. 14 e 15 della legge n. 526/1999; eccesso di potere sotto differenti profili, affermando di aver chiesto al Ministero di accedere a tutti gli atti riguardanti l’attività commerciale esercitata dal Consorzio di Tutela e di veder calibrato, se non esplicitato, il proprio interesse giuridico, a tutela della propria attività commerciale, nella pregressa corrispondenza avuta con l’Amministrazione ministeriale comprovante da un lato lo svolgimento da parte del Consorzio di Tutela dell’attività di commercializzazione, dall’altro la qualificazione da parte del Ministero stesso di tale attività come illecita.

Si è costituita l’Amministrazione ministeriale che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglienze.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.

Osserva, al fine del decidere, il Collegio che l’istanza di accesso dalla parte ricorrente rivolta al Ministero intimato in data 13 febbraio 2019, su cui l’Amministrazione ha espresso il proprio diniego per carenza di motivazione a causa dell’omessa rappresentazione dell’interesse (diretto, concreto, attuale) ad essa sotteso, si ritiene ad avviso del Collegio ictu oculi finalizzata alla cognizione di profili gestionali e commerciali , maggiormente esplicitati e desumibili in una pregressa richiesta – rectius segnalazione - inoltrata dalla ricorrente al Dicastero dell’Agricoltura in data 22 marzo 2018, avente ad oggetto “Consorzio di tutela – attività commerciale – segnalazione mancato rispetto attività di tutela e promozione”.

Orbene, proprio la nota del 22 marzo 2018 risulta fondarsi sulla esigenza – rectius interesse - ivi rappresentata dalla odierna istante, in qualità di produttore DOP, di avere piena cognizione non solo dei dati sull’attività commerciale svolta dal Consorzio di Tutela a suo dire non consentita “ancor più se riguarda la compra vendita dello stesso prodotto tutelato”, avendo con ciò definito il Consorzio medesimo quale soggetto concorrente “diretto e sleale” sul mercato, ma anche sulle iniziative ministeriali di vigilanza sugli introiti finanziari, e, dunque, sulle attività del Consorzio per la Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia negli anni 2013-2016.

In tal modo esplicitato, e seppur richiamato “per relationem”, al Collegio appare evidente come l’interesse giuridico sotteso alla istanza di accesso agli atti del 13 febbraio 2013 innanzi richiamata, risulti sufficientemente delineato nella concreta ed attuale esigenza rappresentata dalla Società ricorrente a vedere tutelata e non pregiudicata la propria attività commerciale da una commercializzazione del prodotto alimentare da parte del Consorzio deputato alla tutela del marchio e del DOP dell’aceto balsamico, attuabile mediante l’acquisizione di atti e provvedimenti aventi ad oggetto i rapporti tra Ministero e Consorzio limitatamente alla vigilanza sulle attività tutela del prodotto ed in caso di una sua eventuale commercializzazione da parte di quest’ultimo.

Ne discende, che il diniego opposto dall’Amministrazione in merito alla sussistenza di un interesse all’esercizio del diritto ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, deve ritenersi infondato quanto all’asserito difetto motivazionale, dovendosi ritenere per contro circostanziate le ragioni ad esso sottese e ravvisandosi con ciò pienamente sussistenti i presupposti per assentire alla istanza di accesso del 13 febbraio 2019 mediante ostensione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta.

Deve considerarsi, infatti, che l’istanza di accesso agli atti, anche se formulata in modo non così circostanziato (ma difficilmente sarebbe stato possibile per la ricorrente operare in modi differente) altro non possa che ritenersi finalizzata non ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, ma alla acquisizione degli atti relativi agli specifici procedimenti amministrativi riferibili agli anni 2013-2016 strumentali ad intraprendere eventuali future iniziative a tutela degli interessi commerciali ed imprenditoriali della ricorrente medesima.

Ne consegue, per le considerazioni che precedono, che il ricorso in quanto fondato, và accolto, e conseguentemente accertato il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti e provvedimenti specificamente indicati nella succitata istanza di accesso del 13 febbraio 2019.

Le spese di giudizio seguono possono essere compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego espresso sulla istanza presentate il 13 febbraio 2019, dichiarando il diritto della ricorrente ha diritto ad accedere agli atti ivi indicati.

Condanna il Ministero a consentire l’accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli atti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

 

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere