Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-11-2019
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-11-2019
Numero gazzetta: 379

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

(Comunicazione 08/11/2019, pubblicata in G.U.U.E. 8 novembre 2019, n. C 379)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA


«Condado de Huelva»

Numero di riferimento: PDO-ES-A1485-AM02

Data della comunicazione: 3.0.8.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.    Aggiunta delle menzioni tradizionali«Fino»e«Oloroso»al disciplinare di produzione

Descrizione e motivi

Descrizione

La modifica richiesta consiste nell’aggiunta nel disciplinare di produzione delle menzioni tradizionali «Fino» e «Oloroso», che descrivono alcuni vini biologici e ossidati sottoposti a processi di invecchiamento secondo il sistema di «criaderas y soleras», tradizionale della zona del Condado de Huelva.

Il disciplinare vigente descrive questi due tipi di vini con altre menzioni («Pálido» e «Viejo»), ma le menzioni «Fino» e «Oloroso» figurano in numerosi documenti commerciali, quali listini prezzi, etichette, pubblicità, registri dei vini, bolle di consegna, fatture ecc., dalla fine del XIX secolo fino agli anni 1960, motivo per cui l’uso di questi termini deve essere considerato tradizionale. Tale uso non è andato perso nella lingua comune: le menzioni sono pervenute fino ai giorni nostri, sebbene non figurino nel disciplinare di produzione.

Motivazione

Il Condado de Huelva è una zona rinomata per la produzione di vini di qualità eccezionale, ai quali nel 1933 la Legge sullo statuto della vigna e del vino ha riconosciuto la protezione della denominazione d’origine «Huelva», contestualmente ad altre prestigiose denominazioni di origine concesse a vini andalusi, quali «Jerez», «Xerez» o «Sherry», «Málaga», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla» e «Moriles». Nel 1962 è stato costituito l’organismo di controllo (Consejo Regulador) e, con decreto ministeriale del 27 dicembre 1963, è stato approvato il primo regolamento che disciplinava la denominazione di origine, il cui articolo 3 elenca i vini protetti dalla denominazione di origine, tra i quali figurano i vini «Finos» e «Olorosos».

Giova osservare che la storia vitivinicola del Condado de Huelva risale a tempi molto più antichi: le origini culturali della vinificazione risalgono all’epoca pre-romana e sono state ritrovate anfore utilizzate per il trasporto e la conservazione di vini provenienti dalle colonie fenicie.

Già nel XVIII secolo gli archivi comunali di Villalba del Alcor e di Manzanilla attestano che il vino della regione era trasportato fino al fiume Tinto in botti caricate su carri e da qui a bordo di grandi chiatte fino al porto di Moguer per essere distribuito ai Comuni della provincia «gemella» di Cadice, tra gli altri, date le caratteristiche simili dei vini tradizionali prodotti nel Sud della penisola.

Nel corso del XIX e XX secolo la produzione di questi tipi di vino ha assunto grande rilevanza per le aziende vinicole del Condado de Huelva, come dimostrato da documentazione storica, listini prezzi, bolle di consegna, fatture, registri dei vini e persino le etichette dei vini, di cui esistono decine di esempi.

L’uso di menzioni tradizionali è andato perso a seguito di un ricorso proposto da vari organismi contro la decisione del ministero dell’Agricoltura del 27 dicembre 1963, prorogata il 30 aprile 1964, recante approvazione del regolamento che disciplina la denominazione di origine «Huelva» e il relativo Consejo Regulador, nel cui procedimento quest’ultimo non è comparso per mancanza di risorse finanziarie.

Il ricorso in questione era stato proposto sulla base della legislazione allora vigente. L’organismo di controllo della denominazione di origine «Condado de Huelva» sostiene che l’attuale legislazione dell’Unione europea consente di difendere il suo diritto di utilizzare queste menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Condado de Huelva

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

3. Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)


Vino bianco

I vini bianchi sono classificati come «Jóvenes», «Tradicionales» e «Condado de Huelva», a seconda del processo di produzione, del tenore di zucchero e dell’invecchiamento. Il colore varia dal giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli a un giallo più intenso; leggeri e intensi in bocca, questi vini si caratterizzano per aromi di frutta fresca e di erbe selvatiche.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


Vino rosso

I vini rossi sono classificati come «Joven», «Roble» o «Crianza» in funzione della durata e del metodo di invecchiamento.

Il colore è rosso ciliegia, con riflessi granata, il complesso bouquet aromatico è intenso ed elegante. In bocca sono sapidi e concentrati.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


Vino rosso «Reserva» e «Gran Reserva»

In funzione della durata e del metodo di invecchiamento, si distinguono in:

«Reserva» Color ciliegia. Aroma intenso e speziato. Gusto sapido e intenso.

«Gran Reserva» Colore ciliegia scuro. Aroma minerale, complesso ed elegante. Sapido, corposo e intenso in bocca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


Vino liquoroso

Questi vini sono caratterizzati dal processo di elaborazione, che può essere dinamico («criaderas y soleras») o statico («añadas»), dalla durata dell’invecchiamento e dal tenore di zuccheri. Sono classificati in «Generosos», «Generosos de Licor» e «De Licor dulces» (comprese le mistelle). I vini «Generosos» sono secchi, sottoposti a pratiche enologiche biologiche o ossidative, hanno un colore che va dal giallo chiaro al mogano scuro, presentano un aroma pungente e salino con forti note di frutta secca e persistenza in bocca. I vini «Generosos de Licor» vanno da secco a dolce, hanno un colore dal giallo chiaro al mogano, di struttura da leggera a molto corposa e presentano aromi fruttati, di caramello tostato, con tenore zuccherino da secco a dolce e untuoso. Le mistelle sono scure, con aromi di frutta macerata, e cremose in bocca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


Vino liquoroso «Condado Viejo» o «Oloroso»

Vino liquoroso da vitigni di uva bianca, di colore da ambrato a mogano. Aroma intenso con note di mandorle tostate. Amaro e concentrato in bocca, di elevata intensità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

17

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinifiazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

La zona di produzione è la zona geografica in cui si trovano i vigneti allevati in terreni di tipo Albarzas, Arenas e Barros. Dopo la vinificazione, i vini possono essere destinati a una lavorazione biologica e ossidativa, usando un sistema dinamico noto come «criaderas y soleras» o un sistema statico,

detto «sistema de añadas». Durante la lavorazione biologica sotto il velo di flor, uno strato o una pellicola galleggiante di lieviti si forma sulla superficie esposta del vino. Nelle pratiche ossidative, i vini invecchiano grazie all’azione dell’ossigeno. Un’altra pratica è il cabeceo, che consiste nel mescolare o combinare vini diversi o aggiungere prodotti complementari.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

La pressione applicata per estrarre il mosto non deve produrre più di 70 litri di mosto per 100 kg di uve vendemmiate. Nella produzione di Pedro Ximénez e Moscatel possono essere utilizzati mosto concentrato e vino secco da cultivar Zalema, Palomino Fino, Listán e Garrido Fino, purché non rappresentino complessivamente più del 30 % del prodotto finale totale e la percentuale di vino secco aggiunto di queste varietà non rappresenti più del 15 % del prodotto totale. Il processo di elaborazione/invecchiamento avviene in botti o tini della capacità massima di 650 litri per i vini bianchi e in barriques con una capacità massima di 330 litri per i vini rossi.

Pratica colturale

Le pratiche di coltivazione devono rispettare sempre l’ambiente naturale e in particolare evitare la contaminazione delle acque e del suolo. La densità di impianto deve essere compresa tra 1 950 e 4 000 ceppi per ettaro. La potatura può essere praticata in forme libere, potatura a vaso, e/o forme appoggiate, come la potatura a Guyot semplice o doppio e/o a cordone speronato. Le piantagioni miste, che devono essere registrate presso il Consejo Regulador, devono garantire l’assoluta separazione delle diverse varietà durante la vendemmia.

b.    Rese massime

12 000 chilogrammi di uve per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione comprende i Comuni di Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa, tutti nella provincia di Huelva.

La zona di elaborazione comprende i Comuni di Almonte, Bollullos Par del Condado, Chucena, Gibraleón, La Palma del Condado, Manzanilla, Moguer, Rociana del Condado, San Juan del Puerto e Villalba del Alcor.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

CABERNET SAUVIGNON

LISTAN DEL CONDADO

ZALEMA

TEMPRANILLO

SYRAH

SAUVIGNON BLANC

PEDRO XIMENEZ

PALOMINO FINO

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

MERLOT

GARRIDO FINO

COLOMBARD

8.   Descrizione del legame/dei legami

Legame

Questa DOP appartiene alla depressione del Guadalquivir, che si estende su terreni pianeggianti o leggermente ondulati. Il clima è mediterraneo, anche se l’esposizione della zona all’Atlantico, favorita dalla topografia, apporta influenze oceaniche che si percepiscono nello stile dei vini, influenzati dalla vicinanza del Parco nazionale di Doñana, in aggiunta al know-how tradizionale del territorio. I vini liquorosi, compresi i vini «Generosos», sono ottenuti utilizzando il sistema tradizionale «criaderas y soleras» e un sistema statico in cui la manipolazione dei tini e/o botti di quercia è fondamentale per la qualità dei vini. L’architettura e la gestione della cantina mantengono il microclima ottimale per l’invecchiamento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura deve indicare chiaramente il nome della DOP, «Condado de Huelva». Prima di essere messe in circolazione, le etichette devono essere controllate dal Consejo Regulador ai fini del rispetto del presente disciplinare. Qualsiasi tipo di confezionamento conforme alla legislazione vigente per la spedizione dei vini destinati al consumo deve essere provvisto di un sigillo di garanzia, di un’etichetta o di una controetichetta rilasciata dal Consejo Regulador. Indicazione facoltativa della zona più estesa «Andalusia».

Link al disciplinare del prodotto

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PC_Condado_modificado.pdf