Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 27-09-2019
Numero provvedimento: 1605
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 30-09-2019
Numero gazzetta: 250

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1605 della Commissione, del 27 settembre 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 27/09/2019, n. 2019/1605, pubblicato in G.U.U.E. 30 settembre 2019, n. L 250)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 16 dicembre 2014 la società Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas S.L. ha presentata ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03.

(2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 23 giugno 2015 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3) Il 24 febbraio 2017 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4) L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 14 dicembre 2017 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5) Il 18 aprile 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni.

(6) Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame sul Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 e un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.

(7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(9) È pertanto opportuno approvare il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03.

(10) La Commissione ritiene inoltre che il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(11) È pertanto opportuno approvare il Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni.

(12) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni.

(13) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.


Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER 


Allegato I

Allegato II