Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 12-03-2019
Numero provvedimento: 840
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 24-05-2019
Numero gazzetta: 138

Regolamento (UE) 2019/840 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.

(Regolamento (UE) 12/03/2019, n. 2019/840, pubblicato in G.U.U.E. 24 maggio 2019, n. L 138)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 89, lettera a) e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione stabilisce le norme di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione.

(2) L'articolo 23 dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose («l'accordo») stabilisce che i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell'allegato VI dell'accordo, possono essere importati secondo le disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell'Unione. A norma dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di vino nei paesi terzi possono redigere e firmare il documento di certificazione se sono stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e sono soggetti al controllo di tali organismi. Al fine di attuare l'articolo 23 dell'accordo, il regolamento delegato (UE) 2018/273 dovrebbe essere modificato per includere una disposizione che consenta l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 26 di tale regolamento per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada.

(3) A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. Il regolamento delegato (UE) 2018/273 stabilisce le esenzioni da tale obbligo per alcune categorie di operatori. Lo scopo di tali esenzioni è sollevare gli operatori che vendono o detengono giacenze di piccole quantità di prodotti vitivinicoli da oneri amministrativi sproporzionati. Tuttavia i rivenditori al minuto, la cui attività commerciale include per definizione la vendita di vino e mosto in piccole quantità, non sono oggetto di esenzione.

(4) Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2018/273. esentava i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite. L'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite costituisce un onere amministrativo significativo per i rivenditori al minuto e il ripristino dell'esenzione per i rivenditori al minuto non impedisce un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/273 per esentare i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.

(5) Dato che il presente regolamento ripristina l'esenzione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 436/2009, è opportuno evitare che i rivenditori al minuto siano soggetti all'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi motivi e ai fini della certezza del diritto, l'esenzione dovrebbe essere applicata retroattivamente, a partire dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:

(1) all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) i rivenditori al minuto.»;

(2) all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B. Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:

— Australia

— Canada

— Cile

— Stati Uniti d'America».


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 3 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente Jean-Claude JUNCKER