Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 13-05-2019
Numero provvedimento: 12627
Tipo gazzetta: Nessuna

Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Direttore dell'Ufficio territoriale ICQRF - Sanzione irrogata per aver effettuato un trasporto di vino sfuso con documento di accompagnamento irregolare in quanto emesso da soggetto diverso dal detentore - Erronea dichiarazione del quantitativo di uva raccolta.

ORDINANZA

(Presidente: dott. Luigi Giovanni Lombardo - Relatore: dott.ssa Elisa Picaroni)

 

sul ricorso 17641-2017 proposto da:

RIGHETTI MARCO, CRESCINI MARISA, RIGHETTI MATTEO, TENUTE FRANCESCO RIGHETTI & C. SOCIETA' AGRICOLA SS, in persona dei soci e legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in ROMA, L.RE DEI MELLINI, 7, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO PARROTTA, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 0663391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 57/2017 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 17/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.

 

Ritenuto che Marco Righetti, Marisa Crescini, Matteo Righetti e la ditta Tenute Francesco Righetti & C. Società Agricola S.S. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine, pubblicata il 17 gennaio 2017,

che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 764 del 2015, e nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali;

che il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, emessa dal Direttore dell'Ufficio territoriale ICQRF nord-est del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale era stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 670 a ciascuno dei ricorrenti per aver effettuato un trasporto di vino sfuso con documento di accompagnamento irregolare in quanto emesso da soggetto diverso dal detentore, e per erronea dichiarazione del quantitativo di uva raccolta nella vendemmia 2013;

che il Tribunale ha dichiarato inammissibile e comunque infondato l'appello, rilevando che lo stesso riproponeva le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di primo grado, senza ulteriori specificazioni, ovvero senza critica delle ragioni sulla cui base era stata rigettata che ha depositato controricorso l'Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso. Considerato che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, in riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e si contesta il giudizio di genericità dei motivi di appello;

che il motivo è manifestamente infondato; che, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti (pag. 7 del ricorso), l'atto di appello si sostanziava «proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice», e ciò conferma la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale;

che, infatti, la riproposizione in sede di gravame delle censure già prospettate al primo giudice è ammissibile solo ove si lamenti un'omessa pronuncia, ipotesi nella quale l'assenza di motivazione non consente di costruire una critica (ex plurimis, Cass. 07/03/2016, n. 4388);

che con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e si lamenta che il Tribunale, a fronte dell'eccepito difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, si era limitato ad affermare che l'ordinanza richiamava il verbale di contestazione senza verificare se contenesse «tutti gli estremi per garantire il diritto di difesa» degli ingiunti;

che la doglianza è inammissibile sotto il profilo strutturale, in quanto ha ad oggetto la valutazione del Tribunale sulla questione della motivazione dell'ordinanzaingiunzione, che non è n fatto storico, e quindi non può essere censurata ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053);

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese tenuto conto che il controricorso dell'Agenzia delle entrate, che non ha partecipato al giudizio di merito, è inammissibile;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

 

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II  

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2019