Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione, dell'8 maggio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 08/05/2019, n. 2019/717, pubblicato in G.U.U.E. 10 maggio 2019, n. L 122)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/68/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva isoxaflutole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(3) L'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019.
(4) La domanda di rinnovo dell'approvazione dell'isoxaflutole è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, entro i termini previsti in tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato, in consultazione con lo Stato membro correlatore, un rapporto valutativo per il rinnovo e il 28 gennaio 2015 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
(8) Il 18 febbraio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che l'isoxaflutole soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 luglio 2016 la Commissione ha presentato il progetto iniziale di relazione sul rinnovo per l'isoxaflutole al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(9) Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, applicato a decorrere dal 10 novembre 2018, le conclusioni dell'Autorità indicano che, sebbene non siano disponibili studi specifici per organismi non bersaglio, in base alle prove scientifiche è altamente improbabile che l'isoxaflutole sia un interferente endocrino e non si ritengono necessari studi supplementari. La Commissione ritiene quindi che l'isoxaflutole non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.
(10) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente isoxaflutole è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
(11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dell'isoxaflutole si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti isoxaflutole possono essere autorizzati. Non è pertanto opportuno mantenere la restrizione all'uso come erbicida. L'approvazione dell'isoxaflutole dovrebbe pertanto essere rinnovata.
(12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma.
(13) La Commissione ritiene che l'isoxaflutole non abbia proprietà di interferente endocrino in base alle informazioni scientifiche disponibili, sintetizzate nelle conclusioni dell'Autorità. Al fine di aumentare la fiducia in tali conclusioni, il richiedente dovrebbe tuttavia fornire, in conformità all'allegato II, punto 2.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, una valutazione aggiornata dei criteri stabiliti nell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605, e in conformità alle linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER