Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 26-02-2019
Numero provvedimento: 5631
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantine - Pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti - Licenziamento per giusta causa di operaio addetto agli impianti - Avviamento del corretto uso degli impianti  e pulizia degli stessi - Responsabilità per i danni procurati dalla violazione dei doveri professionali.

ORDINANZA

(Presidente: dott. Giuseppe Bronzini - Relatore: dott. Federico Balestrieri)

 

sul ricorso 23150-2017 proposto da:

MANCA MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV MAGGI0,43, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MULA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RENNA;

- ricorrente -

contro

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI NARDO' A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato PAOLA LUIGINA PECCARISI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO GIANCARLO SANASI;

- controrícorrente -

avverso la sentenza n. 1860/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 719/14

 

RILEVATO

Che Marcello Manca proponeva appello avverso la sentenza n.1861\14 emessa dal Tribunale di Lecce con cui era stata rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Cantina Sociale Cooperativa a r.l. Nardò il 30 giugno 2005, con condanna di quest'ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni in precedenza occupate, nonché al pagamento in suo favore dei danni, pari all'ammontare degli stipendi non riscossi dalla data del recesso fino alla data della reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Che l'appellante esponeva d'aver lavorato per la Cantina Sociale di Nardò fin dal 1987 come operaio qualificato, e d'aver svolto dal 1990, come da ordine di servizio prodotto, anche i compiti, in via esclusiva, di pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, con responsabilità dell'avviamento del corretto uso e della pulizia degli stessi, con obbligo di rispondere del proprio operato direttamente all'enologo. Nel mese di agosto 2004, il datore di lavoro gli aveva contestato i danni procurati dalla violazione dei suoi doveri professionali relativi ad una partita di vino, contestazione alla quale il Manca replicava deducendo di essere stato collocato in ferie nel periodo in questione. Per tale episodio era stata irrogata la sanzione disciplinare della multa pari a due ore retribuzione. Nel mese di ottobre dello stesso anno, il datore di lavoro aveva mosso nuovamente una serie contestazioni, conclusesi con l'applicazione di analoga sanzione disciplinare. Nel successivo anno 2005, a partire dal mese di maggio, venivano mosse nuove contestazioni, alle quali seguivano repliche, che culminavano con il licenziamento per giusta causa, intimato nel giugno dello stesso anno.

Con nota di contestazione disciplinare del 16 giugno 2005 gli venne infatti contestato che: "Dagli accertamenti effettuati direttamente con l'ausilio di un enologo ed alla luce dei chiarimenti da Lei stesso forniti con nota 7 giugno 2006, Le viene contestato quanto segue: dalle operazioni di imbottigliamento sinora effettuate è risultato che non sono commerciabili 4000 bottiglie di vino novello da cl. 0,75, 4000 di vino Ambra da 0,751, 2000 bottiglioni di bianco da I. 1,5 e 3.600 di vino Porticus. La incommerciabilità dipende da carenze olfattive, di gusto e di sedimenti. E' stato altresì accertato che la conservazione del vino affidata evidentemente alla sua responsabilità, non è curata tanto è che sono emersi diversi casi di fuoriuscita di vino da cisterne e serbatoi, il che determina situazioni batteriologicamente gravi con la probabile proliferazione di 'bretanomices'. Inoltre in molti serbatoi è stata riscontrata la presenza di notevole strato di "fioretta" e generale inquinamento con acescense e muffe anche nei serbatoi denominati "semprepieni", cui va aggiunto che i serbatoi dimezzati risultano abbandonati senza alcun tipo di accorgimento attuato per colmare il vuoto e fra gli altri un serbatoio da 100 hl evidenza un forte attacco di batteri acetici. In seguito ad una prima analisi è risultata la presenza di vini con bassa quantità di SO2 che non garantisce la conservazione del prodotto nelle situazioni precarie sopra descritte", lamentando una perdita di circa 13.600 bottiglie di vino, oltre che di immagine. Il Manca impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Lecce, ritenendolo anzitutto discriminatorio: a suo parere, infatti, sarebbe stato determinato dalla sua vicinanza ad un Consigliere di Amministrazione di minoranza, in contrasto con gli altri amministratori sulla gestione degli affari sociali. Inoltre, i danni sarebbero stati provocati dallo stato degli impianti e non da sua negligenza, ed elencava una serie di problematiche relative agli stessi.

Affermava, inoltre, di non essere stato sempre presente in azienda a causa del piano ferie, per cui i danni lamentati dovevano ritenersi causati da altre persone. Infine muoveva censure relative: 1) alla illegittimità del licenziamento per omessa affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti, in relazione alle mancanze indicate nella lettera di contestazione, non costituenti reato o violazione del comune sentire, nonché alle mansioni cui era addetto ed alla qualifica di operaio, privo della responsabilità della vinificazione, dell'imbottigliamento e della conservazione del prodotto (di competenza esclusiva dell'enologo), i cui inconvenienti erano stati tempestivamente segnalati alla direzione aziendale; all'intempestività delle contestazioni, alla mancanza dell'elemento psicologico ed alla mancanza di correttezza e buona fede nei propri riguardi; 2) alla intempestività del recesso, correlata alla nota di contestazione del 31 agosto 2004 ed alle note successive, rispetto all'ultima lettera del 16 giugno 2005, contenenti sostanzialmente le medesime contestazioni, circostanze dalle quali poteva evincersi l'intento discriminatorio e di rappresaglia del licenziamento.

Con sentenza n. 1861\2014, il giudice di primo grado rigettava il ricorso. In primo luogo, venivano respinte le eccezioni di tardività della contestazione disciplinare, non essendo stato lo spazio temporale fra evento dannoso e licenziamento tale da inficiare la possibilità di difesa da parte del ricorrente, e la finalità discriminatoria da parte della Cooperativa, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità fra i dissidi interni alla società ed il licenziamento impugnato. Accertava l'esistenza di responsabilità del Manca e del notevole danno prodotto. Avverso tale sentenza proponeva appello il Manca, resisteva la Cooperativa. Che con sentenza depositata il 5.10.16, la Corte d'appello di Lecce rigettava il gravame. Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Manca, affidato a sette motivi, cui resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria.

 

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2119 c.c. per avere ritenuto che una condotta al più solo negligente potesse integrare il concetto di giusta causa previsto dalla legge. Che il motivo è per un verso infondato, avendo la sentenza impugnata accertato, così come il primo giudice, l'esistenza di gravi inadempimenti (negligente e erronea gestione tecnica della conservazione del vino, quanto all'uso di conservanti e mancanza di controlli periodici, mancata verifica di processi di alterazione in corso, accertati anche attraverso consulenza tecnica). Per altro sostanziale verso inammissibile, sia ex art. 348 ter c.p.c., sia per quanto segue. Ed invero (cfr. di recente Cass.n.13798\17, e successive conformi) in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicché quest'ultimo, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell'ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l'accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all'apprezzamento del giudice di merito: quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n. 8293\12, Cass. n. 144\08, Cass. n. 21965\07, Cass. n. 24349\06; quanto alla gravità dell'inadempimento, cfr. Cass. n. 1788\11, Cass. n. 7948\11) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell'11.9.12) ed oggi all'omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c. Deve allora rimarcarsi che "Al nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso" (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881). Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito. 'v(

Che con secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 38 del c.c.n.l. 16.7.02, lamentando un errore di sussunzione dei fatti addebitati nel concetto di giusta causa, tanto più che in base al citato art. 38 i comportamenti contestati erano puniti con sanzione solamente conservativa. Il motivo oltre ad apparire nuovo, non essendovene traccia nella sentenza impugnata e non avendo il ricorrente chiarito in quale sede, quando ed in quali termini la questione sarebbe stata devoluta al giudice di appello (Cass. n. 8206 del 22/04/2016) è comunque infondato, posto che il punto 13 dell'art.38 sanziona con la giusta causa gli "atti implicanti dolo o colpa grave con danno dell'azienda", non ostando quindi alla irrogazione della massima sanzione nel caso di specie, cui aggiungasi che la Corte di merito ha correttamente valutato i fatti alla luce del principio legale di giusta causa quale evincibile dall'ordinamento e con concreto riferimento alla fattispecie in esame trattandosi di fatti denotanti gravi inadempimenti caratterizzati quanto meno da colpa grave del lavoratore, come già accertato dal primo giudice e come emerso dall'istruttoria. Al riguardo conviene osservare, con ciò esaminando congiuntamente il settimo motivo di ricorso, con cui il Manca censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tout court vincolante la sentenza n. 14627\16 della Cassazione, che, stante il potere di interpretazione da parte del giudice di merito e di questa Corte del giudicato esterno (Cass. n.19252\18, Cass. n. 15538\18), da tale sentenza, avente ad oggetto proprio la responsabilità del Manca (e del suo collega Pinto) nella produzione del vino avariato (e relativi obblighi risarcitori), la sentenza impugnata non ha meramente ritenuto di per sé rilevante il ‘decisum' del giudice di legittimità quanto piuttosto ne ha correttamente evinto un ulteriore argomento probatorio, stante la chiarezza ed univocità della motivazione della pronuncia circa la responsabilità del Manca, evidenziando peraltro la congruità delle argomentazioni della sentenza allora impugnata sul punto, e l'inammissibilità delle censure ad esse mosse dal ricorrente. Le censure si risolvono pertanto ed in sostanza in una diversa valutazione in sede di legittimità dei fatti accertati dai giudici di merito, valutazione ritenuta corretta dalla ridetta Cass. n. 14627\16, secondo cui "la Corte di merito non ha trascurato di procedere all'accertamento del ruolo rivestito dal Manca e dal Pinto, ritenendo che il complesso delle deposizioni testimoniali concorreva nel dimostrare la responsabilità del Manca quale capo operaio (capo cantina) all'interno della cantina ... e del Pinto quale collaboratore (enologo o, comunque, enotecnico) nell'ambito del processo di vinificazione. Inoltre, la Corte territoriale ha riscontrato che la fruizione di un monte ore di ferie arretrate da parte del Manca non poteva esimerlo dalla relativa responsabilità sia perché lo stesso non si assentava l'intera settimana ma solamente quattro giornate a settimana, sia perché, come rilevato dal CTU, il deterioramento del prodotto vinicolo si era verificato non tanto nella fase di fermentazione o di imbottigliamento quanto nella cattiva gestione tecnica della conservazione del vino, il cui compito era assegnato al Manca e all'enologo Pinto, determinando un innalzamento del valore di acidità volatile oltre i limiti consentiti dalla legge per la commercializzazione del prodotto come vino". La sentenza n.14627\16 così infine concludeva: "la Corte di merito ha affermato la responsabilità dei due lavoratori valutando tutti gli elementi istruttori esaminati, anche attraverso la valutazione tecnica fornita dal consulente d'ufficio. Tale accertamento di fatto risulta conforme a diritto e resiste alle censure dei ricorrenti, che, in sostanza, si limitano o riproporre la loro diversa valutazione, sollecitando un riesame del merito inammissibile in questa sede". Analoghe considerazioni non possono che essere condivise in questa sede.

Con terzo motivo denuncia la violazione del'art. 7 L. n. 300\70 per non aver ritenuto illegittimo il recesso per mancanza di affissione del codice disciplinare. Il motivo è infondato per avere la sentenza impugnata adeguatamente motivato sul punto e, per le ragioni accennate (gravi mancanze, riconducibili al senso comune ed ai doveri per legge gravanti sui dipendenti, nell'espletamento del lavoro con grave danno all'immagine ed economico per l'azienda, v. Cass. n.22626\13, n. 27104\06), ha ritenuto irrilevante l'affissione del codice disciplinare.

Con quarto motivo il Manca censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e cioè l'assenza di intenzionalità nei comportamenti contestati. Anche tale motivo è infondato. In primo luogo occorre osservare che l'intenzionalità non è un fatto storico, quanto piuttosto una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito cui compete in concreto l'accertamento degli elementi fattuali integranti il concetto legale della clausola generale (art. 2119 c.c.) cfr. Cass. n.18247\09, Cass. n.7426\18.

Con il quinto motivo si duole del mancato riconoscimento dell'intento discriminatorio del licenziamento. Il motivo è infondato avendo la Corte di merito esaminato ampiamente la circostanza, necessariamente connessa ad accertamenti di fatto motivatamente e logicamente valutati sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria, escludendo, alla stessa stregua del primo giudice, che vi siano stati nella specie dissidi tra le parti comunque determinanti (art. 1345 c.c.) nell'irrogazione del licenziamento, accertando piuttosto l'esistenza di gravi inadempimenti del Manca nella procedura di vinificazione, del tutto indipendenti da conflittualità interne. Anche tale censura finisce dunque per chiedere inammissibilmente a questa Corte una nuova e diversa valutazione dei fatti. 

Con sesto motivo il Manca lamenta una omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio e cioè la tardività della contestazione disciplinare rispetto ai fatti addebitati. Il motivo è infondato avendo la Corte di merito rimarcato, come da storico di lite, le varie e tempestive contestazioni mosse al Manca, già posto in grado di difendersi in un ravvicinato arco di tempo, evidenziando in sostanza un'evidente assenza di tardività nella reazione disciplinare; la necessità di accertare e valutare, anche attraverso una consulenza enologica, la natura e le cause dei danni, in uno col fatto che da tali accertamenti alle lettere di contestazione 25.5.05 e 6.6.05 era passato un lasso di tempo assolutamente contenuto. Che il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale dell'8 gennaio 2019   

Depositato il 26 febbraio 2019