Organo: Ministero della Salute
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicato
Data provvedimento: 07-03-2019
Tipo gazzetta: Nessuna

Rettifica ed integrazioni al comunicato del 31 gennaio 2019 recante: "Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione".

(Comunicato 07/03/2019, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)

Con il comunicato del 31 gennaio 2019 recante: "Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione", sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle disposizioni del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 con particolare riferimento alle modifiche da apportare alle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un’applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno) nonché alle tempistiche per la presentazione delle domande finalizzate al rinnovo dell’autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009.

In particolare nel citato comunicato è stato prescritto alle imprese titolari di autorizzazione di presentare, contestualmente alla predetta istanza di rinnovo dell’autorizzazione, per ogni prodotto fitosanitario di cui viene presentata istanza, un’etichetta che riporti la seguente frase: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.

A parziale rettifica della frase sopra indicata, tenuto conto che il considerando 15 del citato Regolamento (UE) n. 2018/1981 specifica che “in particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno)” la sopraccitata frase da apporre in etichetta dovrà essere la seguente: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.

Ad integrazione e chiarimento del comunicato del 31 gennaio 2019 in questione si precisa quanto segue:

1) Per i prodotti fitosanitari il cui utilizzo prevede un quantitativo medio di rame applicato inferiore a 4 kg/ha all’anno la frase suddetta non implica il superamento né delle dosi per singola applicazione né del numero di applicazioni riportate in etichetta. Pertanto, per tali prodotti, devono essere seguite tassativamente le prescrizioni riportate in etichetta in merito a dosi e numero di applicazioni.

2) Ai fini della tracciabilità, le suddette etichette dovranno riportare la seguente frase: “etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019”.

3) In merito all’obbligo per i titolari di autorizzazione di rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, si specifica che i lotti a cui si fa riferimento sono quelli prodotti dopo il 31 marzo 2019.

4) Si specifica che l’etichetta che va presentata contestualmente all’istanza di rinnovo si riferisce al prodotto fitosanitario così come attualmente autorizzato ed è, pertanto, diversa da quella proposta all’interno del dossier allegato alla domanda di rinnovo che, invece, dovrà tenere conto dei dati contenuti nel suddetto dossier e dovrà essere valutata unitamente al dossier.

 

Roma, 07 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

f.to dr.ssa Gaetana FERRI