Reg. n. 203/12 che disciplina la produzione del vino biologico.
Si fa riferimento alla nota n. 989 del 10 ottobre 2012 e al relativo allegato, con la quale la scrivente amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni contenute nel regolamento in oggetto e nel D.m. n. 15992 del 12 luglio 2012.
A tal proposito, con la presente, si fornisco- no ulteriori chiarimenti su quanto indicato nel suddetto allegato in relazione all’art. 29-quater, par. 3 del reg. n. 889/08: «se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell’al- legato VIII-bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche».
Tale necessità è giustificata dalla constatazione che alcune aziende italiane sono in grado di ottenere agevolmente i prodotti del suddetto allegato VIII-bis contrassegnati da asterisco, in particolare i tannini, con l’uso di materie prime biologiche come previsto dal richiamato art. 29- quater, par. 3 del reg. n. 889/08.
Al fine di promuovere il settore vitivinicolo biologico, si ritiene opportuno ammettere la possibilità di utilizzare i prodotti contrassegnati da asterisco dell’allegato VIII-bis del reg. n. 889/08 come «ottenuti da materie prime biologiche».
Nell’etichetta dei prodotti «ottenuti da materie prime biologiche», non può essere riportato il logo biologico dell’UE e dovranno comparire i riferimenti all’organismo di controllo a cui l’operatore è assoggettato, come previsto dalla normativa UE e nazionale per i prodotti «biologici». Gli organismi di controllo devono verificare l’origine biologica delle materie prime di base utilizzate per la realizzazione del prodotto e rilasciare all’operatore il documento giustificativo ai sensi dell’art. 29.1 del reg. n. 834/07 riferendosi al modello di cui all’allegato VI del D.m. n. 18321 del 9 agosto 2012.
Nello stesso modello il prodotto deve essere definito come prodotto trasformato «ottenuto da materie prime biologiche».
Quanto sopra specificato richiede la modifica della nota esplicativa relativa all’art. 29-quater, 3 (uso di taluni prodotti e sostanze) del reg. n. 889/08, di cui all’allegato alla nota MIPAF n. 989 del 10 ottobre 2012. In particolare tale nota esplicativa deve intendersi modificata come di seguito riportato:
Allegato
| Articolo reg. n. 889/08 |
Disposizioni da precisare |
Decreto ministeriale vino biologico n. 15992 del 12 luglio 2012 |
Note esplicative |
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Aricolo 29-quater.3 |
Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato VIII-bisdel presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche. |
AI fine di verificare la disponibilità dei prodotti ottenuti da materie prime biologiche elencati nell’allegato VIII-bis del regolamento n. 889/08 l’operatore si attiene alla procedura descritta nell’allegato al presente decereto. |
Per quanto riguarda le seguenti sostanze elencate nell’allegato VIII-bis e contrassegnate con i simboli (1) e (2): lieviti*, gelatine alimentare, proteine vegetali ottenute da frumento e piselli, colla di pesce, ovoalbumina, tannini, gomma d’acacia (gomma arabica) che devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili, vale a dire: |
| - se esistono gli stessi prodotti certificati come «ottenuto da materie prime biologiche»; | |||
| - se i prodotti certificati come al primo trattino sono disponibili fisicamente sul mercato in quantità sufficiente. | |||
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*Solo per i lieviti oltre alle due condizioni indicate, dovrà essere verificata la disponibilità degli stessi certificati «biologici». |