Organo: Ministero della Salute
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 11-10-2011
Numero provvedimento: 32249
Tipo gazzetta: Nessuna

Dichiarazione di conformità dei materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

 

Il controllo ufficiale sui materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (MOCA) è disciplinato da norme comunitarie e nazionali e rientra nel campo di applicazione del reg. n. 882/04.

Come è noto tale controllo è eseguito dalle competenti autorità sanitarie sul territorio e all’importazione dagli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del ministero della Salute attraverso il controllo documentale, di identità e materiale.

La presente nota ha lo scopo di approfondire gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda la redazione della dichiarazione di conformità e il controllo documentale dei MOCA.

Infatti per i MOCA l’esame dei documenti commerciali e in particolare della dichiarazione di conformità, cioè una dichiarazione scritta che attesti la conformità dei materiali e degli oggetti alle norme applicabili, riveste un’importanza fondamentale nel controllo ufficiale.

Riferimenti normativi.

Il decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n 777, così come modificato dal D.lgs 25 gennaio 1992, n. 108, prevede tra l’altro, riprendendo disposizioni già presenti nel D.m. 21 marzo 1973, alcune indicazioni sulla dichiarazione di conformità e le eventuali sanzioni.

Successivamente è intervenuto il reg. n. 1935/04 sui MOCA che detta la disciplina generale e si applica anche ai materiali per i quali ancora non sono state stabilite misure specifiche.

Detto regolamento indica che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti confomlemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

a) costituire un pericolo per la salute umana;

b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o

c) comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Laddove esistono misure specifiche comunitarie o nazionali il reg. n. 1935/04 prevede una dichiarazione di conformità scritta e una documentazione appropriata per dimostrare tale conformità. Della documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che ne fanno richiesta.

Misure specifiche, a cui conformarsi per la dichiarazione di conformità sono previste dalle seguenti disposizioni:

– dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, per: gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile, per i materiali di cui all’art. 9, comma 4 (rivestimenti superficiali, siliconi, ecc.) e in misura transitoria per le prove di migrazione sulle plastiche per le quali è entrato in vigore il reg. n. 10/11;

– dal decreto 18 febbraio 1984 e 13 luglio 1995, n. 405, per la banda stagnata;

– dal decreto 1° giugno 1988, n. 243 per la banda cromata;

– dal decreto 4 aprile 1985 e 1° febbraio 2007 per la ceramica;

– dal decreto 18 aprile 2007, n. 76 per l’alluminio;

– dal reg. n. 10/11 per le plastiche;

– dal reg. n. 282/08 per le plastiche riciclate;

– dal reg. n. 284/11 per gli utensili per cucina di plastica a base di poliammide e di melammina;

– dal reg. n. 450/09 per i materiali attivi ed inelligenti.

Contenuti della dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende pertanto una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalle autorità deputate al controllo.

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi:

– un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica,

– indicazioni sull’identità del produttore,

– indicazioni sull’identità dell’importatore,

– indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso,

– data e firma del responsabile.

Indicazioni puntuali sui contenuti della dichiarazione di conformità sono state fornite per alcuni dei materiali disciplinati dalle norme specifiche e sono di seguito riportate.

Vedi tabella

Come già riportato il reg. n. 1935/04 indica che deve essere disponibile una documentazione appropriata a supportare e dimostrare quanto presente nella dichiarazione di conformità (per es. risultati delle prove, calcoli ecc.).

è opportuno che gli USMAF richiedano tale documentazione di supporto nei casi in cui un approfondimento si renda necessario sulla base dell’analisi del rischio.

Responsabile della dichiarazione.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4, commi 5 e 6 del D.lgs n. 108/92, la dichiarazione di conformità dei MOCA alle norme loro applicabili deve essere rilasciata dal produttore o in caso di assenza della stessa dichiarazione, da un laboratorio pubblico di analisi. L’utilizzatore in sede industriale o commerciale deve essere fornito della dichiarazione del produttore e accertarsi della conformità alle norme nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui l’oggetto è destinato (art. 4, comma 5 bis del D.lgs n. 108/92).

Le norme specifiche comunitarie hanno inoltre introdotto, come nel caso delle plastiche e delle ceramiche, il concetto più generale che la dichiarazione di coformità deve essere rilasciata dall’operatore commerciale (anche denominato economico o di settore) legalmente definito, come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del reg. n. 1935/04 nell’impresa posta sotto il suo controllo; intendendo per impresa ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e oggetti (cfr. definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del reg. n. 1935/04).

Nel caso dei prodotti importati pertanto la dichiarazione di conformità dei MOCA può essere rilasciata anche da una persona diversa dal produttore, quale l’importatore stabilito nell’Unione europea, responsabile dell’introduzione della partita nel territorio.

Ciò in considerazione del fatto che i regolamenti comunitari hanno chiaramente definito la cosiddetta filiera che coinvolge non solo la produzione, la trasformazione, ma anche la distribuzione ove è compresa l’importazione dei materiali e oggetti in questione.

In tale circostanza l’importatore diventa il soggetto responsabile del rispetto delle disposizioni soprarichiamate (normativa di riferimento generale e specifica) e dovrà disporre della documentazione di supporto appropriata, assicurandosi che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti rispettino i requisiti previsti.

In tal modo non solo le imprese che producono e gli utilizzatori in sede industriale dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono tenuti a rilasciare e/o ad essere forniti della dichiarazione di conformità, come prescritto dal D.m. 21 marzo 1973 e dal Dpr n. 777/82, modificato dal D.l. n. 108/92, ma tutta la filiera del settore, ivi compresa l’importazione che è responsabile per la propria parte di competenza. Rimane esclusa da tale previsione la vendita al dettaglio.

Tabella

Materiale

Norma specifica comunitaria

Norma specifica nazionale

Plastiche Reg. n. 10/11
Utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina Reg. n. 284/11
Materiali attivi ed intelligenti     

Reg. n. 450/09

Cerarniche Direttiva 31/05    D.m. 1/02/07
Banda stagnata e cromata

D.m. 18/02/1984, n. 405 del 13/07/1995, D.m. 1/06/88, n.243. Sono state fornite indicazioni puntuali con la nota n.12174 del 23/04/2010