Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio.
(Regolamento 30/01/2019, n. 2019/216, pubblicato in G.U.U.E. 8 febbraio 2019, n. L 38)
Il Regolamento (UE) 30 gennaio 2019, n. 2019/216 è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 25 gennaio 2022, n. 2022/111.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il TUE e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (i «trattati») cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale termine.
(2) L’accordo di recesso convenuto tra le due parti negoziali prevede le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Se tale accordo entrerà in vigore, il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito nel periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
(3) Il recesso del Regno Unito dall’Unione avrà conseguenze per le relazioni che il Regno Unito e l’Unione intrattengono con terzi, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui sono entrambi membri originali. Poiché le negoziazioni sul recesso sono in corso contemporaneamente ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e tenendo conto della quota destinata al settore agricolo nel QFP, il settore in questione potrebbe subire pesanti conseguenze.
(4) Con lettera dell’11 ottobre 2017 l’Unione e il Regno Unito hanno comunicato agli altri membri dell’OMC che, nelle loro intenzioni, al momento di lasciare l’Unione il Regno Unito riprodurrà, nella misura del possibile, gli obblighi che attualmente gli incombono in quanto Stato membro dell’Unione in un nuovo elenco distinto delle concessioni e degli impegni relativo agli scambi di merci. Tuttavia, poiché la mera riproduzione non è un metodo appropriato per quanto riguarda gli impegni quantitativi, l’Unione e il Regno Unito hanno informato gli altri membri dell’OMC della loro intenzione di suddividere fra loro i contingenti tariffari dell’Unione per preservare i livelli di accesso ai mercati di cui godono attualmente gli altri membri.
(5) È opportuno che, come previsto dalle norme dell’OMC, i contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni riferito all’Unione siano suddivisi a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l’Unione avvierà quindi negoziati con i membri dell’OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. Tali negoziati dovrebbero restare di portata limitata e non dovrebbero in alcun modo includere una rinegoziazione delle condizioni generali o del livello di accesso dei prodotti al mercato dell’Unione.
(6) Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall’Unione, è tuttavia possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell’OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione alla data in cui l’elenco delle concessioni e degli impegni dell’OMC relativo agli scambi di merci riferito all’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto e la continuità e regolarità delle importazioni verso l’Unione e verso il Regno Unito nell’ambito dei contingenti tariffari, è necessario che l’Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all’articolo XXVIII del GATT 1994.
(7) È pertanto opportuno applicare la seguente metodologia: occorre anzitutto stabilire la quota d’uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. Tale quota, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell’Unione nell’ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell’elenco, tenendo conto di eventuali sottoutilizzi, per arrivare alla quota di un contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell’Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ciò determina che il volume complessivo di un contingente tariffario resti invariato, perché il volume dell’Unione a 27 è pari all’attuale volume dell’Unione a 28 meno il volume del Regno Unito. I dati impiegati per i calcoli dovrebbero essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione.
(8) La metodologia per la quota di utilizzo di ogni singolo contingente tariffario è stata stabilita e approvata dall’Unione e dal Regno Unito, in linea con i requisiti dell’articolo XXVIII del GATT 1994, e pertanto dovrebbe essere integralmente mantenuta per assicurarne un’applicazione coerente.
(9) Se per un dato contingente tariffario non sono riscontrati scambi nel periodo rappresentativo, è opportuno determinare la quota d’uso del Regno Unito applicando due impostazioni alternative. Quando esiste un altro contingente tariffario con un’identica descrizione del prodotto, al contingente per cui non sono riscontrati scambi durante il periodo rappresentativo dovrebbe essere applicata la quota d’uso del contingente identico. Quando non esiste un contingente tariffario con un’identica descrizione del prodotto, la formula per il calcolo della quota d’uso dovrebbe essere applicata alle importazioni dell’Unione indicate nelle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente tariffario.
(10) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. A tale riguardo, i quantitativi interessati del contingente tariffario in questione figurano nella parte A dell’allegato del presente regolamento. È pertanto auspicabile che tale gestione sia svolta nel debito rispetto degli obiettivi della politica agricola comune, così come stabiliti nel TFUE, e della multifunzionalità delle attività agricole. Per i contingenti tariffari relativi alla maggior parte dei prodotti della pesca, dei prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati, la gestione avviene in conformità del regolamento (CE) n. 32/2000. I volumi dei contingenti tariffari d’interesse sono riportati nell’allegato I di detto regolamento, e tale allegato dovrebbe pertanto essere sostituito dai volumi indicati nell’allegato del presente regolamento, parte B.
Quattro contingenti tariffari relativi alla pesca non sono gestiti a norma del regolamento (CE) n. 32/2000 bensì del regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, che dà attuazione alla decisione 2006/324/CE del Consiglio. I quantitativi interessati del contingente tariffario figurano nella parte C dell’allegato del presente regolamento. È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2006 riguardo ai predetti quattro contingenti tariffari per la pesca, in linea con i quantitativi suddivisi in base al presente regolamento. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(11) Per tener conto del fatto che i negoziati con i membri dell’OMC interessati si sono svolti in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all’adozione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare le parti A e C dell’allegato del presente regolamento per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto di accordi conclusi o di informazioni d’interesse ottenute nel quadro di tali negoziati da cui risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l’Unione e il Regno Unito, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia comune concordata con il Regno Unito. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti altresì nei casi in cui tali informazioni d’interesse emergano da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico. Inoltre, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 32/2000 al fine di delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I di detto regolamento.
(12) In ottemperanza al principio di proporzionalità e alla luce del recesso del Regno Unito dall’Unione, è necessario e opportuno stabilire norme per suddividere i contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
(13) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, la cessazione dell’applicazione degli atti fissata a una data determinata ha luogo alla scadenza dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dal giorno successivo alla data in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cessa di applicarsi al Regno Unito, perché da quel giorno tanto l’Unione quanto il Regno Unito devono conoscere i rispettivi obblighi nel quadro dell’OMC. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento che stabiliscono la delega di potere e il conferimento di competenze di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
(14) Tenuto conto, da un lato, dei requisiti procedurali della procedura legislativa ordinaria e della necessità di adottare successivamente atti di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento e, dall’altro, della necessità di disporre dei contingenti tariffari suddivisi e pronti per essere applicati nel momento in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione, il che potrebbe già avvenire il 30 marzo 2019, è essenziale che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione allegato all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sono suddivisi tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in base alla seguente metodologia:
a) si stabilisce la quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, per ciascun singolo contingente tariffario, nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni;
b) la quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, è applicata al volume complessivo del contingente tariffario previsto, al fine di ottenere la sua quota in volume di un determinato contingente tariffario;
c) per i singoli contingenti tariffari per i quali non si osservano scambi durante il periodo rappresentativo di cui alla lettera a), la quota dell’Unione è invece stabilita secondo la procedura prevista alla lettera b), sulla base della quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, di un altro contingente tariffario avente la medesima definizione del prodotto o nelle corrispondenti linee tariffarie al di fuori del contingente tariffario.
2. La quota di contingenti tariffari dell’Unione di cui al paragrafo 1 risultante dall’applicazione della metodologia di cui a tale paragrafo è la seguente:
a) per i prodotti agricoli è indicata nella parte A dell’allegato;
b) per i prodotti della pesca, i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati è indicata nelle parti B e C dell’allegato.
Articolo 2
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 riguardo alla modifica delle parti A e C dell’allegato è conferito alla Commissione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e assicurando, in particolare, che l’accesso al mercato dell’Unione nella sua composizione successiva al recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, al fine di tenere conto:
a) degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall’Unione a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui a dette parti dell’allegato;
b) delle informazioni d’interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.
Articolo 3
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5. Non appena adotta l’atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 4
La Commissione adotta atti di esecuzione per adeguare, in linea con la parte C dell’allegato del presente regolamento, i volumi dei contingenti tariffari aperti e gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificato:
1) sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 10 bis
Ai fini della suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e assicurando, in particolare, che l’accesso al mercato dell’Unione nella sua composizione dopo il recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 ter riguardo alla modifica dell’allegato I del presente regolamento, al fine di tenere conto:
a) degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall’Unione a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento; e
b) delle informazioni d’interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.
Articolo 10 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 10 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*1) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2019 relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU 38 dell’8 febbraio 2019. pag. 1)."
(*2) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"
2) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nella parte B dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 7
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.
3. Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
ALLEGATO (per la modifica del presente allegato vedi rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2020, n. L 10 ed il Regolamento (UE) 25 gennaio 2022, n. 2022/111)
Dichiarazione della Commissione
La Commissione aderisce pienamente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio“ del 13 aprile 2016. Si adopererà pertanto per presentare una proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento europeo appena possibile, al fine di allineare il regolamento (CE) n. 32/2000 al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.