Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 06-09-2012
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 27-10-2012
Numero gazzetta: 331

Causa C-544/10, domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht – Germania – Procedimento Deutsches Weintor eG contro Land Rheinland-Pfalz Interpretazione dell’art. 4, par. 3, del reg. n. 1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Descrizione di un vino come digeribile con riferimento alla ridotta acidità – Divieto di utilizzare indicazioni sulla salute per le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol – Significato di «indicazioni sulla salute».

Conclusione 76. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesverwaltungsgericht nei termini seguenti:

– La nozione di «indicazione sulla salute» di cui all’art. 2, paragrafo 2, punto 5) del reg. n. 1924/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal reg. n. 116/10 della Commissione, del 9 febbraio 2010, dev’essere interpretata nel senso che ricomprende le indicazioni che sottintendono un effetto benefico temporaneo sullo stato fisico, quale un effetto limitato al periodo necessario per l’assunzione e la digestione di un alimento, ivi comprese le indicazioni che sottintendono che, grazie al ridotto contenuto di una sostanza, le conseguenze negative di un determinato alimento sul benessere fisico sono più limitate di quanto sia solitamente il caso per gli alimenti di tal genere;

– il divieto generale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del reg. n. 1924/06 dell’uso delle indicazioni sulla salute, come quelle oggetto della presente causa, per le bevande alcoliche quali il vino è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con la libertà professionale e la libertà d’impresa sancite rispettivamente dall’articolo 15, paragrafo 1, e dall’articolo 16 della Carta.