Nella causa C-136/96: The Scotch Whisky Association (Definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose. Reg. n. 1576/90 (ora reg. n. 110/08). Modalità d’uso del termine generico «whisky» – Bevande composte esclusivamente di whisky e acqua).
L’articolo 5 del reg. del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, osta all’inclusione del termine generico «whisky» tra i termini della denominazione di vendita di una bevanda spiritosa contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40%, oppure all’aggiunta del termine «whisky» alla denominazione «bevanda spiritosa» applicata a una bevanda del genere.