Modalità e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta dell’e-AD.
Articolo 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. È oggetto della presente determinazione la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, ad eccezione dei tabacchi lavorati, in regime sospensivo, con l’utilizzo del sistema informatizzato introdotto nell’ordinamento nazionale con il D.lgs 29 marzo 2010, n.48, che ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.lgs del 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Ai fini della presente determinazione, si intende per:
– testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.lgs del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
– sistema informatizzato: il sistema informatico realizzato dagli Stati membri che hanno aderito al sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisone N. 1152/03 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003;
– e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui al reg. n. 684/09 della Commissione del 24 luglio 2009 ed all’articolo 6, comma 5, del testo unico;
– bozza di messaggio: messaggio elettronico presentato al sistema informatizzato ai fini della convalida dei dati in esso contenuti;
– ARC: il codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato all’e-AD a seguito della convalida della relativa bozza;
– numero di riferimento locale: un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore;
– prodotto soggetto ad accisa: il prodotto per il quale il debito di imposta non è stato assolto;
– speditore: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico oppure speditore registrato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico, che spedisce prodotti soggetti ad accisa;
– trasportatore: il soggetto che effettua il trasporto di prodotti soggetti ad accisa;
– destinatario: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico oppure destinatario registrato ai sensi dell’articolo 8 del medesimo testo unico, che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
– destinatario registrato occasionale: il soggetto destinatario registrato di cui all’articolo 8, comma 2, del testo unico, autorizzato a ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, con un unico movimento e per una quantità prestabilita;
– presa in consegna: insieme delle operazioni fiscalmente rilevanti compiute dal destinatario all’atto del ricevimento del prodotto soggetto ad accisa, costituito dall’introduzione fisica in deposito, dal riscontro quali-quantitativo del prodotto pervenuto e dalla relativa presa in carico sui registri di carico e scarico;
– registro di carico e scarico: il registro tenuto ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), oppure dell’articolo 8, comma 3, lettera b) o dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico;
– circolazione interna: circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene tra impianti ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 2.
Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
1. La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 6 del testo unico avviene sotto la scorta dell’e-AD. I medesimi prodotti circolano accompagnati da una copia stampata dell’e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l’ARC.
2. I dati contenuti nell’e-AD prevalgono, in caso di divergenza, su quelli riportati sul supporto cartaceo di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Fatto salvo quanto previsto nei casi di esportazione, la circolazione di prodotti soggetti ad accisa si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario con le modalità di cui all’articolo 6.
4. L’annullamento dell’e-AD ed il cambiamento di destinazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene mediante la trasmissione al sistema informatizzato di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema informatizzato, nel rispetto dei termini e delle modalità richiamate dall’articolo 3.
Articolo 3.
Obblighi dello speditore
1. Non prima del settimo giorno precedente la spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 1 dell’allegato I al reg. n. 684/09 della Commissione del 24 luglio 2009.
2. In aggiunta ai dati di cui al comma 1, è obbligatoria l’indicazione dei dati di cui:
– al campo f «Ora di spedizione» del gruppo 9 «e-AD»,
– al campo b «Numero IVA» del gruppo 12 «OPERATORE Garante», nelle ipotesi in cui la garanzia sia prestata, anche in solido con altri soggetti, dal proprietario oppure dal trasportatore o vettore,
– al campo a «Numero IVA» del gruppo 14 «OPERATORE Organizzatore del trasporto»,
– al gruppo 15 «OPERATORE Primo trasportatore» della summenzionata tabella.
3. In aggiunta ai dati di cui ai commi 1 e 2, sono indicati i dati concernenti:
a) codice conto garanzia, se dovuta;
b) tipologia garanzia (cauzione o esonero), se dovuta;
c) importo cauzione impegnato, se dovuta;
d) i dati concernenti il «codice TARIC» e il «codice CADD», qualora previsti, ai fini della identificazione del prodotto, nelle tabelle adottate per la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità ai sensi del D.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicate sul sito dell’agenzia ed operative il giorno di presentazione della bozza di e-AD;
e) l’identificativo del committente qualora diverso dal destinatario della spedizione, limitatamente alla circolazione interna.
4. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di e-AD non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione.
5. A seguito della convalida della bozza di e-AD e dell’attribuzione dell’ARC da parte del sistema informatizzato, lo speditore fornisce al trasportatore dei prodotti soggetti ad accisa la copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l’ARC.
6. L’e-AD relativo alla circolazione di prodotti destinati ad altri stati membri riporta le informazioni di cui ai commi 1 e 2.
7. L’e-AD relativo alla circolazione interna riporta le informazioni di cui di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera d).
8. Per ogni trasferimento di prodotti soggetti ad accisa lo speditore è tenuto:
a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico l’ARC ovvero in caso di utilizzo della procedura di riserva di cui al successivo articolo 9, il numero di riferimento locale, la data di partenza, i dati relativi al soggetto ed all’impianto destinatari ovvero la dicitura «ESPORTAZIONE» accompagnata dall’indicazione del codice dell’ufficio di esportazione, la qualità e la quantità di merce spedita;
b) a contabilizzare l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione ove prevista e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
c) a constatare la conclusione della circolazione, annotando nel registro di carico e scarico, accanto agli estremi dell’e-AD, quelli della convalida della nota di ricevimento.
9. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più avere luogo, lo speditore presenta al sistema informatizzato, entro la data di spedizione indicata nell’e-AD, la bozza di messaggio di annullamento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 2 dell’allegato I al reg. n. 684/09; a seguito della convalida del relativo messaggio da parte del sistema informatizzato, nell’ipotesi in cui l’e-AD sia già stato annotato nel registro di carico e scarico, annota sul medesimo registro di carico e scarico, accanto ai dati dell’e-AD annullato, la dicitura «ANNULLATO» e la relativa data di convalida.
10. Durante la circolazione dei prodotti, lo speditore può modificare la destinazione indicata nell’e-AD. A tal fine, presenta al sistema informatizzato la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 3 dell’allegato I al reg. n. 684/09.
Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. A seguito della convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli estremi dell’e-AD modificato ed i dati relativi al nuovo destinatario, oppure la dicitura «ESPORTAZIONE» accompagnata dall’indicazione del codice dell’ufficio di esportazione.
11. La medesima procedura di cui al comma 10 è seguita se i prodotti soggetti ad accisa vengono rifiutati dal destinatario, se solo una frazione di prodotti è scaricata o se i medesimi devono, per qualsiasi motivo, essere reintrodotti nel deposito mittente. In tali casi lo speditore annota sul registro di carico e scarico, oltre ai dati di cui al comma 10, anche quelli relativi alla quantità di prodotti eventualmente ripresa in carico.
12. La procedura di cui ai commi 9 o, se del caso, quella di cui al comma 10 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, prima della partenza, l’e-AD emesso da uno speditore nazionale con l’apposito messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.
13. La procedura di cui al comma 10 o, se del caso, quella di cui al comma 11 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, prima dell’arrivo dei prodotti al proprio deposito, l’e-AD emesso da uno speditore nazionale con l’apposito messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.
14. Nel caso di cui all’articolo 6, comma 13, del testo unico, prima del trasferimento il depositario autorizzato ricevente o il detentore del prodotto avanza richiesta di reimmissione in regime sospensivo, unitamente alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta ed alla domanda di rimborso, all’ufficio delle dogane competente sul luogo di detenzione del prodotto. Ottenuta l’autorizzazione, il depositario autorizzato ricevente presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato e, successivamente alla sua convalida, comunica il numero di ARC al detentore del prodotto, il quale lo custodisce a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Si applicano le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 8 e di quelle inerenti la prestazione garanzia, che non si rende dovuta; si applica inoltre l’articolo 6, commi 1, 2 e 3. Il rimborso dell’accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento.
15. Qualora nei provvedimenti di natura legislativa o regolamentare riferiti alla circolazione interna sia prevista, ai fini del controllo, l’apposizione sul documento amministrativo di accompagnamento di cui reg. n. 2719/92 della Commissione dell’11 settembre 1992 di specifiche annotazioni, queste ultime sono inserite nell’e-AD, nel campo b «nome dell’operatore» del gruppo 3 «OPERATORE Luogo di spedizione», immediatamente dopo il nome dell’operatore. Le indicazioni sui contrassegni di cui all’articolo 19, comma 6, del D.m. 27 marzo 2001, n. 153, sono riportate nell’e-AD, nel campo i «contrassegno fiscale» del gruppo 17 «corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto». L’eventuale apposizione di sigilli al carico, effettuata in applicazione dell’articolo 26, comma 3, del D.m. 25 marzo 1996, n. 210, è indicata valorizzando con specifiche annotazioni concernenti il numero e l’ubicazione dei sigilli apposti il campo a «breve descrizione del documento» del gruppo 18 «DOCUMENTO certificato».
16. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate dall’Italia verso un paese EFTA senza l’attraversamento di un altro Stato membro, vincolati al regime dell’esportazione abbinata al regime di transito comunitario interno, il documento di transito emesso nell’ambito della procedura NCTS sostituisce l’e-AD; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico risulta che trattasi di prodotto soggetto ad accisa e l’ufficio di partenza constata l’esito della spedizione sulla base delle medesime procedure del transito comune.
17. Quando il valore del campo b «durata del tragitto» del gruppo 1 «Intestazione dell’e-AD» è espresso in giorni, la durata del tragitto si intende di un numero di ore pari ai giorni indicati moltiplicati per 24.
Articolo 4.
Obblighi del trasportatore
1. Il trasportatore custodisce la copia stampata dell’e-AD o il documento commerciale di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, che ha ricevuto dallo speditore, insieme ai prodotti trasportati e sul quale sono apposte le annotazioni di cui all’articolo 26, comma 3, del D.m. 25 marzo 1996, n. 210. Tale documento è esibito ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo.
2. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata del documento amministrativo elettronico o del documento commerciale, il trasportatore, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata del medesimo documento ovvero di qualsiasi altro documento commerciale recante l’indicazione dell’ARC.
3. Il trasportatore annota sulla copia stampata dell’e-AD ovvero su un foglio recante indicazione dell’ARC qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa l’identità di eventuali trasportatori successivi o l’identificazione di eventuali unità di trasporto successive. In caso di cambiamenti del trasportatore, la copia stampata dell’e-AD o il documento commerciale di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, è consegnato al nuovo trasportatore.
4. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, il trasportatore, oltre a darne comunicazione allo speditore, è obbligato a darne immediata notizia all’ufficio delle dogane competente sul luogo dove la perdita è stata constatata per consentire l’inserimento delle relative informazioni nel sistema informatizzato.
Articolo 5.
Trasferimenti a destinatari registrati occasionali
1. Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa ad un destinatario registrato occasionale, i prodotti medesimi sono scortati, oltre che dalla copia stampata dell’e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l’ARC, anche dalla copia dell’autorizzazione prevista dall’articolo 8, comma 2, del testo unico, recante annotazione dello stesso ARC, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il destinatario, a seguito del ricevimento dei prodotti, conserva la copia dell’autorizzazione suddetta e l’eventuale copia stampata dell’e-AD per i cinque anni successivi.
2. L’autorizzazione menzionata al comma 1 viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dall’ufficio delle dogane competente sul luogo di consegna dei prodotti.
3. Al destinatario occasionale non si applica l’articolo 6, comma 1 limitatamente alla tenuta del registro di carico e scarico, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico.
Articolo 6.
Obblighi del destinatario
1. Per ciascun trasferimento di prodotti soggetti ad accisa, il destinatario prende in consegna, nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico del mezzo di trasporto, i prodotti pervenuti, annotando nel registro di carico e scarico i dati accertati relativi alla qualità e quantità degli stessi, al soggetto ed all’impianto speditore e all’ARC dell’e-AD. Senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, il destinatario presenta la nota di ricevimento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 6 dell’allegato I al reg. n. 684/09, al sistema informatizzato che, dopo averne verificato elettronicamente i dati, procede a convalidarla. Se i dati inseriti dal destinatario non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. Ogni eventuale difformità tra i dati della nota di ricevimento convalidata e quelli indicati nel registro di carico e scarico deve essere sanata.
2. Nel caso in cui sussistano motivi tecnici, da comunicare preventivamente, specificandoli in maniera dettagliata, all’ufficio delle dogane territorialmente competente, per cui l’accertamento della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l’introduzione in deposito, entro tale giorno andranno comunque trascritti sul registro di cui al comma 1, tutti i dati relativi alla movimentazione ad eccezione del quantitativo ricevuto che andrà inserito ad accertamento effettuato. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità di un anno. Ogni eventuale difformità tra i dati della nota di ricevimento convalidata e quelli indicati nel registro di carico e scarico deve essere sanata.
3. Qualora il destinatario riscontri una differenza, in eccesso o in difetto, sulla quantità di prodotto effettivamente pervenuta rispetto a quella indicata nell’e-AD ne dà attestazione nella nota di ricevimento di cui al comma 1 inserendo i dati richiesti negli appositi campi.
4. Nel caso in cui le deficienze di prodotto riscontrate siano superiori ai cali ammessi dalla normativa vigente, il destinatario ne dà immediata comunicazione all’ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di consegna indicando la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico. In tale caso, l’ufficio delle dogane definisce l’ammontare dell’accisa che deve essere corrisposta sulla base dell’intero quantitativo mancante. La convalida della nota di ricevimento comporta l’indisponibilità della cauzione relativa alla partita trasferita fino alla corresponsione dell’imposta dovuta sull’intera deficienza riscontrata.
5. Nel caso in cui il destinatario intenda rigettare l’e-AD emesso da uno speditore nazionale, prima dell’arrivo dei prodotti soggetti ad accisa, invia l’apposito messaggio elettronico ai fini della convalida dal parte del sistema informatizzato.
Articolo 7.
Trasporto alla rinfusa via mare
1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio e-AD, il riscontro dell’eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa vigente è effettuato rapportando la somma delle differenze riscontrate presso i singoli destinatari all’ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. In caso di superamento di tali tolleranze, lo speditore ne dà immediata comunicazione all’ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di spedizione indicando la differenza complessivamente riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico.
2. È fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo e successivi periodi, del D.m. 23 marzo 1996, n. 210, per il trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi con la scorta di un DAA cumulativo e tanti DAA «non scorta merce» quanti sono i destinatari.
Articolo 8.
Trasferimento di prodotti energetici per via marittima o fluviale o a mezzo tubazione
1. Il trasferimento sul territorio nazionale di partite di prodotti energetici soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, è preventivamente comunicato dallo speditore agli uffici delle dogane competenti sugli impianti di spedizione e destinatario. Al termine del trasferimento, dopo l’accertamento presso l’impianto speditore del quantitativo trasferito, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato che, effettuata la verifica elettronica dei dati inseriti, la convalida ed attribuisce l’ARC. È consentito l’accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall’agenzia delle dogane, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che la presentazione della bozza di e-AD è differita al momento della ricezione dell’intera partita.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per i trasferimenti sul territorio nazionale di prodotti energetici soggetti ad accisa effettuati via mare.
3. In caso di circolazione di prodotti energetici soggetti ad accisa, per via marittima o fluviale, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di e-AD, i relativi dati sono omessi e, non appena noti, al più tardi a conclusione della circolazione, lo speditore li inserisce nel sistema informatizzato, secondo la procedura dell’articolo 3, comma 10.
4. Nel caso di trasferimenti frequenti e periodici di prodotti energetici soggetti ad accisa con altri Paesi comunitari, possono essere adottate, mediante accordi con gli Stati membri interessati, procedure semplificate di circolazione.
Articolo 9.
Procedure di riserva
1. Nel caso che il sistema informatizzato dell’agenzia o dello speditore risulti indisponibile, lo speditore che intende avviare alla circolazione i prodotti soggetti ad accisa, prima che inizi la circolazione stessa, comunica all’ufficio delle dogane territorialmente competente l’esigenza di ricorrere alla procedura di riserva utilizzando il modello di cui all’allegato 1, specificando se l’indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell’agenzia.
2. Al momento della spedizione, lo speditore emette, in triplice esemplare, un documento cartaceo recante il titolo «documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa» contenente gli stessi dati previsti dalla bozza di documento amministrativo elettronico apponendovi data, firma e timbro personale. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, reg. 684/09. Un esemplare di tale documento è consegnato al trasportatore, un’altro è conservato agli atti dello speditore che provvede a riportarne gli estremi nella sua contabilità a giustificazione dello scarico. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’esemplare in possesso al trasportatore, il medesimo, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario.
3. Non appena il sistema informatizzato dell’agenzia o dell’operatore sia nuovamente disponibile, lo speditore comunica all’ufficio delle dogane competente territorialmente il ripristino del sistema utilizzando il modello di cui all’allegato 2, accludendovi l’altro esemplare dei documenti di riserva emessi, e presenta al sistema informatizzato la bozza di e-AD ai fini della sua verifica e convalida e conseguente attribuzione dell’ARC, in sostituzione del documento cartaceo di cui al comma 2. La circolazione prosegue comunque con la scorta dell’esemplare del documento cartaceo consegnato al trasportatore.
4. Qualora, al momento della presa in consegna dei prodotti, nel sistema informatizzato, che era indisponibile all’inizio della circolazione, non è ancora disponibile un e-AD relativo alla spedizione stessa, il destinatario ritira dal trasportatore l’esemplare del documento cartaceo di cui al comma 2 per porlo a corredo della sua contabilità a termini di legge e per i riscontri di cui all’ultimo periodo del presente comma e presenta all’ufficio delle dogane competente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell’ambito del deposito fiscale destinatario sia presente il presidio di cui al comma 1 dell’articolo 18 del testo unico, entro dieci giorni e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell’arrivo, per gli altri casi, un documento cartaceo recante il titolo «nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa» contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui all’articolo 6, comma 1, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, del reg. n. 684/09. Non appena l’e-AD relativo alla spedizione stessa risulti disponibile, il destinatario presenta al sistema informatizzato la nota di ricevimento in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo. Qualora il destinatario riscontri una differenza tra i dati riportati sul documento cartaceo di cui al comma 2 e quelli riportati sull’e-AD, rigetta l’e-AD secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 5.
5. Qualora il sistema informatizzato dell’agenzia o del destinatario risulti indisponibile e la nota di ricevimento di cui all’articolo 6 non possa essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti soggetti ad accisa entro il termine di cui al medesimo articolo, il destinatario comunica all’ufficio delle dogane territorialmente competente l’esigenza di ricorrere alla procedura di riserva utilizzando il modello di cui all’allegato 1, specificando se l’indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell’agenzia, e presenta il documento cartaceo «nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa» di cui al comma 4. Non appena il sistema informatizzato dell’agenzia o del destinatario sia nuovamente disponibile, quest’ultimo presenta la nota di ricevimento al sistema informatizzato in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo.
6. Qualora il sistema informatizzato dell’agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento di un cambiamento di destinazione, quest’ultimo, prima di procedere al cambiamento, presenta all’ufficio delle dogane competente sul luogo di spedizione un documento cartaceo recante il titolo «cambiamento di destinazione di riserva» contenente gli stessi dati del messaggio elettronico di cambiamento di destinazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3, del reg. n. 684/09. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
7. Qualora il sistema informatizzato dell’agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento dell’annullamento di un documento amministrativo elettronico, quest’ultimo, prima della data indicata di inizio della circolazione, presenta all’ufficio delle dogane competente un documento cartaceo recante il titolo «annullamento di riserva» contenente gli stessi dati del messaggio di annullamento. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 2, del reg. n. 684/09.
8. Non appena il sistema informatizzato dell’agenzia o dello speditore sia nuovamente disponibile, quest’ultimo presenta al sistema informatizzato la bozza di cambio di destinazione o di annullamento in sostituzione dei documenti cartacei di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Articolo 10.
Disposizioni finali
1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dalla presente determinazione si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l’utilizzo di un e-AD o del documento amministrativo di accompagnamento di cui reg. n. 2719/92 della Commissione dell’11 settembre 1992, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti.
2. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell’agenzia delle dogane www. agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le descrizioni dei tracciati record corrispondenti ai messaggi di cui alla presente determinazione, con le relative condizioni e regole di compilazione, sono pubblicati sul sito internet dell’agenzia delle dogane.
4. Tutti i documenti e le comunicazioni cartacee previsti nella presente determinazione ed indirizzate agli uffici delle dogane competenti sono presentate, in alternativa, secondo le seguenti modalità:
a) a mano;
b) via fax;
c) attraverso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.
5. Alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene sulla base delle presenti disposizioni, non si applicano le seguenti disposizioni del D.m. 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche:
a) articoli da 1 a 8, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 2, della presente determinazione;
b) articolo 17, comma 2;
c) articolo 22, commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto per la circolazione che avviene con la scorta del DAS;
d) articolo 22, commi 3 e 4;
e) articolo 24, comma 1, primo e secondo periodo;
f) articolo 24, comma 2, primo periodo; g) articolo 24, comma 4.
ALLEGATI
(omissis)