Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 02-03-2012
Numero provvedimento: 16
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

 

(omissis)

 

Articolo 2.

Comunicazioni e adempimenti formali

(omissis)

9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative, e delle relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del ministro delle Finanze 17 maggio 1995, n. 322;

d) operatori che trattano esclusivamente al- coli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell’articolo 22 del decreto del ministro delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153;

e) operatori che impiegano l’alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del ministro delle Finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell’agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati del- le contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);

b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;

c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.

(omissis)