Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato n. 2018/273 e del regolamento di esecuzione n. 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017, inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti.
(Decreto ministeriale 25/07/2018, pubblicato in G.U. 21 settembre 2018, n. 220)
Articolo 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative dell’art. 32 del regolamento delegato n. 2018/273 della Commissione e dell’art. 23 del regolamento di esecuzione n. 2018/274 della Commissione.
Articolo 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, abbreviazioni e sigle:
a) DIPEISR: dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
b) ICQRF: dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
c) regioni: regioni e province autonome;
d) AGEA: agenzia per le erogazioni in agricoltura – area di coordinamento;
e) SIAN: sistema informativo agricolo nazionale;
f) regolamento delegato: regolamento dele- gato n. 2018/273 della Commissione;
g) regolamento di esecuzione: regolamento di esecuzione n. 2018/274 della Commissione;
h) dichiarazione: la dichiarazione di giacenza dei vini e/o mosti, di cui all’art. 32, comma 1, del regolamento delegato;
i) stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l’esercizio dell’attività professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;
j) deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera f), del D.m. n. 293 del 20 marzo 2015;
k) registro telematico: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera m), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;
l) piccoli quantitativi: ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera i), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, le vendite: a) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri; b) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.
Articolo 3.
Soggetti obbligati alla dichiarazione
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del regolamento di esecuzione, è tenuto alla presentazione annuale della dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti detenuti alla data del 31 luglio, il produttore, il trasformatore, l’imbottigliatore e il commerciante, così come definiti all’art. 2 del regolamento delegato.
Articolo 4.
Soggetti esonerati dalla dichiarazione
1. Ai sensi degli articoli 2 e 32 del regola- mento delegato, sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione:
a) i consumatori privati;
b) i rivenditori al minuto, ovvero coloro che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, così come definiti all’art. 2, lettera l) del presente decreto.
Articolo 5.
Contenuto della dichiarazione e termini di presentazione
1. Ai sensi dell’art. 23 del regolamento di esecuzione, il termine di presentazione della dichiarazione di giacenza è stabilito al 10 settembre di ogni anno.
2. La dichiarazione di giacenza contiene:
a) le informazioni anagrafiche dell’azienda;
b) il luogo di detenzione dei prodotti;
c) per i vini: scorte globali di vino, ripartite per colore, tipo, origine, tipologia del detentore delle scorte (produttore o commerciante);
d) per i mosti: scorte globali dei mosti, ripartite per colore, tipo di mosto di uve, tipologia del detentore delle scorte (produttore o commerciante).
3. I prodotti ottenuti da uve raccolte durante lo stesso anno civile non sono inclusi nella dichiarazione.
Articolo 6.
Modalità di presentazione della dichiarazione e diffusione dei dati
1. I fac-simile dei modelli, le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della dichiarazione sono definiti da AGEA, entro 15 giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Le dichiarazioni sono presentate esclusivamente per via telematica, con riferimento al comune nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione.
3. I dati relativi alle dichiarazioni di giacenza sono resi disponibili da AGEA, per gli adempi- menti ed i controlli di competenza entro il 30 settembre di ogni anno:
– al DIPEISR;
– all’ICQRF;
– agli organismi pagatori, per le aziende situate nei territori regionali di competenza;
– agli assessorati regionali dell’agricoltura, competenti per il territorio.
Articolo 7.
Utilizzo del registro telematico ai fini della dichiarazione
1. Fatto salvo l’art. 5 del presente decreto, i soggetti obbligati di cui all’art. 3 che detengono un registro telematico, possono presentare la dichiarazione di giacenza utilizzando le informazioni presenti nei registri stessi.
2. Il registro telematico è chiuso al 31 luglio della campagna vitivinicola di riferimento e si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.m. n. 293 del 20 marzo 2015.
3. La dichiarazione telematica è compilata a livello di singolo stabilimento e deposito.
4. Ai fini del presente articolo, AGEA adotta le necessarie specifiche tecniche, alle quali sono tenuti ad uniformarsi gli organismi pagatori.
Articolo 8.
Sanzioni
1. L’inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni applicative di AGEA, di cui all’art. 6, comma 1 e all’art. 7, comma 4, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 48 del regolamento delegato e all’art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento n. 1306/13.
2. Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall’art. 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al comma 1, alle sanzioni di cui al comma 2 si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 85 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. La rettifica delle dichiarazioni è consentita conformemente alle modalità stabilite da AGEA d’intesa con l’ICQRF, esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.
Articolo 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica a partire dalla campagna 2017-2018.