Accompagnamento degli operatori vitivinicoli nella fase di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo».
Articolo unico.
1. Fermo restando l’obbligo di cui all’art. 8, comma 3, del D.m. 20 marzo 2015 e successive modificazioni, citato in premessa, fino al 30 aprile 2017 è consentito agli operatori giustificare in via documentale le operazioni che nel registro telematico, in sede di controllo, non risultassero registrate nel rispetto delle modalità indicate nel predetto decreto e delle relative disposizioni tecniche applicative.
2. Per le attività di controllo e certificazione dei vini DOP/IGP continuano ad applicarsi le modalità di comunicazione previste dal decreto 14 giugno 2012, n. 794 e dai singoli piani di controllo vigenti.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MIPAAF ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.