Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-06-2011
Numero provvedimento: 15513
Tipo gazzetta: Nessuna

Quesito settore agricoltura biologica.

 

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 5920 del 7 giugno u.s. con la quale l’ufficio periferico di Firenze, avendo reperito in commercio bottiglie di vino che recano in etichetta oltre al riferimento al metodo dell’agricoltura biologico per le uve anche la «stringa» alfanumerica, di cui all’art. 8 comma 1.4 del D.m. 27 novembre 2009 n. 18354, ha chiesto un parere allo scrivente in merito all’apposizione della «stringa» in parola. Dall’esame del complesso di norme e disposizioni relative alla questione del «vino biologico», si evince che, nelle more dell’emanazione di uno specifico regolamento, non si possa considerare il vino alla stregua di un prodotto biologico e pertanto si ravvisa l’impossibilità di applicare il disposto di cui all’art. 8 comma 1.4 del D.m. 27 novembre 2009 n. 18354 applicativo dell’art. 24 del regolamento n. 834/07.

Pertanto si concorda con il parere espresso da codesto ufficio che la presenza della stringa alfanumerica, che identifica l’ODC e l’operatore su una bottiglia di vino ottenuto da uve da agricoltura biologica, potrebbe trarre in inganno il consumatore sulla natura del prodotto acquistato inducendolo a consideralo un prodotto biologico.