Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 06-06-2012
Numero provvedimento: 12968
Tipo gazzetta: Nessuna

Uso di resine a scambio ionico in agricoltura biologica.

 

Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimento sulla possibilità di utilizzare le resine a scambio ionico nei processi produttivi dei prodotti biologici ed in particolare dei prodotti vitivinicoli.

A tal proposito si fa presente che su tale argomento la scrivente amministrazione nel marzo 2003, con nota n. 90720, aveva chiarito che tali resine: «in base alle conoscenze attuali indurrebbero modifiche chimiche nella composizione dei succhi di frutta e sciroppi. Esse sono considerate ausiliari di fabbricazione e quindi utilizzabili solo se espressamente inserite nell’allegato VI B del reg. n. 2092/91».

Le suddette considerazioni si riferivano al reg. n. 2092/91 sostituito dal 1° gennaio 2009 dal reg. n. 834/07 e dal reg. n. 889/08, aggiornato recentemente dal reg. n. 203/12 recante le norme di produzione dei prodotti vitivinicoli biologici.

Con l’entrata in vigore della citata normati- va è ripresa in ambito SCOF la discussioni sulla natura del trattamento con resine a scambio ionico; se si tratta in particolare di un ausiliare di fabbricazione oppure se tale trattamento rappresenta un processo tecnologico che non altera la composizione chimica del prodotto oggetto del trattamento.

Recentemente la questione è stata sottoposta all’attenzione del gruppo di esperti EGTOP della Commissione UE su iniziativa della Spagna (appoggiata da altri Stati membri tra cui l’Italia). Gli esperti si esprimeranno entro il luglio prossimo sulla natura del trattamento e sulla possibilità, nel caso le resine a scambio ionico fossero considerate «ausiliario di fabbricazione», di inserirle nell’allegato VIII del reg. n. 889/08 «taluni prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’art. 27, paragrafo 1 lett. a)». Pertanto finché non si conosceranno le decisioni del gruppo e della Com- missione UE le resine potranno essere utilizzate per i prodotti disciplinati dal reg. n. 203/12.

Per quanto riguarda in particolare i prodotti del settore vino di cui all’allegato I parte XII del reg. n. 1234/07, l’art 29-quinquies del reg. n. 889/08, così come modificato dal reg. n. 203/12, prevede, al paragrafo 4 punto b), la possibilità di l’impiego di resine a scambio ionico di cui all’al- legato I A, punto 20, del reg. n. 606/09.

L’art. 95, paragrafo 10-bis del reg. n. 889/08, così come modificato dal suddetto reg. n. 203/12, prevede che le scorte di prodotti del settore vitivinicolo ottenuti fino al 31 luglio 2012 in conformità del reg. n. 2092/91 o del reg. n. 834/07, possono continuare a essere immesse sul mercato, fino a esaurimento delle scorte, utilizzando il logo biologico dell’UE a condizione che:

– il processo di trasformazione sia conforme al titolo II, capo 3-bis, del reg. n. 889/08 come modificato dal reg. n. 203/12;

– gli operatori che utilizzano il «logo biologico dell’UE» conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l’immissione sul mercato del prodotto ottenuto da uve biologiche, tra cui quantitativi corrispondenti dei prodotti ottenuti in litri, per categoria di vino e per anno;

Se la suddetta documentazione non è disponibile, i prodotti vitivinicoli possono essere etichettati come «da uve biologiche», a condizione che siano conformi ai requisiti del reg. n. 889/08 come modificato dal reg. n. 203/12, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3-bis. I prodotti vitivinicoli etichettati come «da uve biologiche» non possono recare il logo biologico dell’UE.

I prodotti vitivinicoli «biologici», prodotti in conformità al titolo II, capo 3-bis, del reg. n. 889/08 come modificato dal reg. n. 203/12, nel caso vengano usati come ingredienti in altri processi produttivi, sono da considerarsi prodotti biologici.

In considerazione di quanto precede, gli organismi di controllo in indirizzo, nel corso dell’attività istituzionalmente demandata a carico dei prodotti trasformati che contengano i citati prodotti vitivinicoli «biologici» quali ingredienti, avranno cura di verificare che questi ultimi siano stati ottenuti nel rispetto delle norme sopra menzionate. In particolare per quanto concerne l’impiego di mosto concentrato rettificato (zucchero d’uva) «biologico» in prodotti trasformati, si sottolinea la necessità di verificare l’intero processo produttivo di tale ingrediente, al fine di accertare il rispetto delle restrizioni contenute nell’articolo 29-quinquies del reg. n. 889/08, soprattutto in relazione al divieto di eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici a cui potrebbero essere sottoposti i mosti avviati al processo di rettifica, mediante l’uso delle resine a scambio ionico.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate la citata nota MIPAAF n. 90720 del marzo 2003 deve ritenersi superata.