Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 08-06-2012
Numero provvedimento: 8214
Tipo gazzetta: Nessuna

Articolo 29, comma 1, lettera a), comma 2, lettera f) e comma 3 del reg. n. 436/09 (ora reg. n. 274/18) – Riscontro richiesta parere.

 

Si fa riferimento alle note sopra distinte di codesti uffici periferici, concernenti una richiesta di parere relativo all’interpretazione delle fattispecie enunciate nelle disposizioni richiamate in oggetto.

In particolare, è stato chiesto se l’obbligo di invio della copia del documento di accompagnamento da parte dello speditore all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico riguardi anche:

1. i mosti di uve, «mutizzati» con anidride solforosa, in quanto assimilati a prodotti che non possono essere offerti al consumo umano diretto;

2. le uve fresche ed i mosti di uve originari dell’Unione europea.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si premette che, per effetto delle disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I, sezione II-bis, sottosezione II, del regolamento n. 1234/07, nel regolamento n. 606/07 (in particolare l’art. 10) nonché negli articoli 10 e 11 della legge n. 82/06, per «prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto» si devono intendere, ai fini dell’applicazione dell’art. 29, comma 2, lettera f) del regolamento n. 436/09, tutti i prodotti vitivinicoli che:

– sono stati sottoposti a trattamenti e pratiche enologiche non consentiti ai sensi della precitata normativa, anche tenuto conto dei divieti e delle restrizioni di cui all’allegato XV-ter del regolamento n. 1234/07;

– presentano caratteristiche non conformi alle definizioni previste per quella determinata categoria o, comunque, che non rispettano le prescrizioni e i divieti, nonché i limiti stabiliti per talune sostanze, di cui ai citati artt. 10 e 11 della legge n. 82/06;

– siano stati denaturati in esecuzione degli obblighi previsti dalle disposizioni della legge n. 82/06 (e dei decreti ministeriali 31 luglio 2006 e 4 aprile 2007).

Ciò premesso, in relazione al punto 1, si evidenzia che la «mutizzazione» dei mosti di uve mediante aggiunta di anidride solforosa è un trattamento enologico consentito ai sensi dell’allegato 1A, riga n. 7, del regolamento n. 606/09.

In tal senso, i mosti di uva, mutizzati con anidride solforosa, ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera f), del regolamento, rientrano tra i prodotti che non possono essere offerti al consumo umano diretto e quindi non soggiacciono agli obblighi di invio del documento di accompagnamento, stabilito dall’art. 29, comma 1, del regolamento medesimo.

In relazione al punto 2, si fa presente che le uve fresche e i mosti di uve originari della comunità, non rientrano tra i prodotti vitivinicoli per i quali è previsto l’obbligo di cui al citato art. 29, comma 1, lettera a).