Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 09-04-1999
Numero provvedimento: 476
Tipo gazzetta: Nessuna

Bevande spiritose – Norme di applicazione del regolamento n. 1576/89 (ora reg. n. 110/08) del Dpr 16 luglio 1997 n. 297.

 

Si fa riferimento alla circolare del ministero dell’Industria, commercio e artigianato DGSPC – div. VIII – n. 163 del 20 novembre 1998, pubblicata nella G.u. n. 293 del 16 dicembre 1998, concernente norme di applicazione del reg. n. 1576/89 relativo alle bevande spiritose e del Dpr 16 luglio 1997, n. 297.

Nei punti IX e X della circolare medesima è previsto l’uso della denominazione riservata «grappa» e di altre indicazioni derivanti dall’applicazione del citato Dpr n. 297, anche per quanto riguarda sia le scritturazioni fiscali tenute dagli UTF e dagli operatori sia le certificazioni emesse dai laboratori chimici delle dogane e II.II.

Al riguardo, mentre si confermano senza altro aggiungere le disposizioni relative alle contabilità fiscali tenute dagli operatori e ai documenti di trasporto da essi emessi, si ritiene invece, per quanto attiene l’attività contabile e di certificazione analitica degli uffici finanziari sopra detti, di dover fornire le seguenti ulteriori istruzioni.

Gli esercenti le distillerie annoteranno i quantitativi delle vinacce e delle fecce destinate alla produzione di grappa in apposito registro delle materie prime o in apposita sezione del registro di tali materie. Dette vinacce e fecce, nel caso delle distillerie che non effettuano unicamente la produzione della grappa, dovranno, evidentemente, essere detenute in modo da consentire la loro netta individuazione nonché essere lavorate distintamente da altre.

Gli esercenti medesimi, inoltre, prima dell’accertamento della produzione, presenteranno all’UTF una dichiarazione attestante che i quantitativi riportati nel registro o sezione sopra detti derivano da uve prodotte e vinificate in Italia, così come da dichiarazioni del produttore e del vinificatore. La dichiarazione del distillatore dovrà essere in tre esemplari di cui uno sarà conservato agli atti dell’ufficio, un altro, vidimato, sarà restituito all’esercente perché lo tenga a corredo delle proprie contabilità e il terzo, con allegate copie delle dichiarazioni del produttore e del vinificatore, anch’esso vidimato, sarà utilizzato come di seguito indicato.

Ciò posto, fermi restando gli attuali controlli da parte degli UTF in merito alla conformità della distillazione all’art. 10 del Dpr citato, gli stessi uffici e il personale preposto all’accertamento provvederanno alla tenuta di tutte le scritturazioni contabili di loro competenza, secondo le vigenti modalità, riferendole alla citata denominazione riservata.

Si fa presente che, ai fini del controllo sulla liceità della attribuzione della denominazione medesima, derivando questa anche dal soddisfacimento delle predette condizioni, di natura non fiscale, sulla materia prima, tenuto conto dell’art. 19 del Dpr medesimo, gli UTF invieranno agli uffici dell’ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competenti per la distilleria, con frequenza quindicinale, gli esemplari vidimati, di cui sopra, delle varie dichiarazioni dei distillatori.

L’invio dei campioni ai laboratori chimici delle dogane dovrà essere effettuato accompagnandoli da una comunicazione da parte del personale dell’UTF preposto all’accertamento che essi riguardano prodotto ottenuto da materie prime oggetto della predetta dichiarazione dell’esercente la distilleria. Le certificazioni analitiche, da parte degli stessi laboratori, saranno formulate secondo espressioni del tipo bevanda spiritosa denominata «grappa» sulla base della dichiarazione presentata dall’esercente la distilleria all’UTF, avente codice Nc..., i.a.v.e. ... e i requisiti prescritti dal reg. n. 1576/89 e dal Dpr n. 297/97.