Organo: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 13-10-2016
Numero provvedimento: 264
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 15-02-2017
Numero gazzetta: 38

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

(Decreto 13/10/2016, 264, pubblicato in G.U. 15 febbraio 2017, n. 38)

Sezione 1

Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

(omissis)

 

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attività

 (omissis)

3. (omissis) sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi ecc.);  (omissis)

lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisicomeccanica

(omissis)

 

Sezione 2

Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione

Parte A

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla parte quinta dello stesso decreto legislativo.

2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall’articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l’impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.

3. L’impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione è altresì soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall’autorizzazione relativa all’impianto di combustione.

4. Le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall’articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.

5. La presente sezione non si applica all’impiego delle biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas.

(omissis)

Parte B

1. La presente parte prevede, ai fini di cui all’articolo 184-bis, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell’elenco della tabella 1.A dell’allegato 1 del decreto del ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell’elenco della sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell’articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.

(omissis)

Materiali della tabella 1/A dell’allegato 1 del decreto 6 luglio 2012 Corrispondenza con l’elenco dei combustibili dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152

Sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi ecc.)

Vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi: presenti nell’allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. oppure presenti nell’allegato X, anche nella forma di vinacce esauste e loro componenti, nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge n. 171/08

(omissis)