Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 04-07-2014
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-08-2014
Numero gazzetta: 177

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei regolamenti n. 1151/12, n. 1308/13, n. 607/09, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate.

(D.M. 04/07/2014, pubblicato in G.U. 1° agosto 2014, n. 177)

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l’ individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;

RITENUTO necessario emanare un decreto al fine di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;

RITENUTO altresì necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici; 

Articolo 1.

Principi

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell’ufficio PQAI IV, in favore di iniziative concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei regolamenti n. 1151/12, n. 1308/13, n. 607/09 e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate.

Articolo 2.

Oggetto

1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi, nell’ambito delle aree «valorizzazione», «tutela, salvaguardia e vigilanza», «attività di sostegno del settore», per la realizzazione delle iniziative qui di seguito specificate:

a) valorizzazione:

1) partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni di rilievo;

2) realizzazione di interventi volti alla valorizzazione dell’immagine, conoscenza e divulgazione;

3) iniziative volte al miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite;

b) tutela, salvaguardia e vigilanza:

1) iniziative riguardanti la salvaguardia dell’immagine, la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, e l’attività di vigilanza dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite;

c) attività di sostegno del settore:

1) iniziative a carattere nazionale ed internazionale volte al sostegno ed al funzionamento dell’attività di istituzioni non a carattere pubblico, operanti per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate, anche attraverso studi e ricerche, e per i controlli funzionali per l’assicurazione di qualità dei prodotti DOP e IGP.

Articolo 3.

Beneficiari

1. Nell’ambito delle aree di intervento «valorizzazione», «tutela, salvaguardia e vigilanza», «attività di sostegno del settore», fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, i soggetti che possono presentare istanza di contributo sono i seguenti, secondo i punteggi di priorità riportati nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto:

a) organismi a carattere associativo che rappresentano i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e che svolgono anche attività di coordinamento con i consorzi di tutela stessi, facilitandone le iniziative da svolgere;

b) associazioni temporanee di impresa - ATI (fra consorzi di tutela e/o organismi associativi operanti nel settore dell’agroalimentare);

c) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Nell’ambito dell’area di intervento «tutela, salvaguardia e vigilanza» l’azione relativa all’attività di vigilanza può essere concessa solamente nei seguenti casi:

a) il soggetto proponente deve essere un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dotato di un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, pubblicato nella G.u. n. 4 del 7 gennaio 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99, così come modificato con il decreto ministeriale del 6 novembre 2012, pubblicato nella G.u. 21 novembre 2012, n. 272 e ai sensi del d.m. 27 dicembre 2012 di istituzione dell’albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza;

b) il soggetto proponente, capofila di un’associazione temporanea di impresa, deve essere un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dotato di un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, pubblicato nella G.u. n. 4 del 7 gennaio 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99, così come modificato con il decreto ministeriale del 6 novembre 2012, pubblicato nella G.u. 21 novembre 2012, n. 272 e ai sensi del D.m. 27 dicembre 2012 di istituzione dell’albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Articolo 4.

Requisiti dei soggetti richiedenti

1. I beneficiari di cui all’art. 3 del presente decreto debbono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell’iniziativa proposta, nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

2. I beneficiari, inoltre, devono presentare l’autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr n. 445/00, secondo quanto indicato nell’allegato B che fa parte integrante del presente decreto.

3. I consorzi e/o organismi associativi che si associano in «associazioni temporanee di Impresa» allegano all’unica istanza, un protocollo d’intesa da cui si evincono gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).

4. L’istanza di cui al precedente comma 3, deve essere unica per tutti i partecipanti e deve indicare a quale di questi l’amministrazione dovrà erogare l’eventuale contributo, in qualità di capofila dell’ATI, come previsto all’art. 3, comma 2, lett. b.

5. L’istanza deve, in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all’allegato B del presente decreto per ogni partecipante all’associazione temporanea d’impresa.

6. È facoltà dell’amministrazione revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all’ATI dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo d’intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso.

Articolo 5.

Termini e modalità di presentazione

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l’attuazione delle aree di intervento di cui all’art. 2 devono pervenire al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, pena l’esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono, pena l’esclusione, essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all’allegato B.

2. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza che può includere tutte e tre le aree di intervento di cui all’art. 2 del presente decreto.

Articolo 6.

Criteri

1. Per le istanze relative alle iniziative di cui sopra la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri e alla stregua dei punteggi massimi stabiliti nell’allegato A.

Articolo 7.

Iter istruttorio e determinazione del contributo

1. La commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dipartimentale, valuterà le proposte progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. A).

2. Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per l’idoneità tecnico-economica).

3. Il giudizio di idoneità delle istanze presentate non comporta l’immediata ammissione a contributo.

4. La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata dall’ufficio competente sulla base delle disponibilità finanziarie dell’anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla commissione ai programmi presentati e in base all’ordine di graduatoria.

5. Sarà cura dell’ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio DOP e IGP espresso dalla commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati.

6. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l’importo massimo del 90% dell’importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 8.

Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Nell’erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull’importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

2. Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

 

Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella G.u. della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Allegati A e B

(omissis)