Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 05-08-2009
Numero provvedimento: 12624
Tipo gazzetta: Nessuna

«Grappa» e «Acquavite d’uva» – «Prosecco».

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale codesta associazione, a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° agosto u.s., del D.m. 17 luglio 2009 (G.u. n. 173 del 28 luglio 2009) con il quale è stata riconosciuta la DOC «Prosecco» e, pertanto, assicurata la relativa protezione ai sensi della specifica normativa Comunitaria, ha posto dei quesiti in merito alla possibilità di utilizzare il nome della citata denominazione «Prosecco» per le bevande spiritose indicate in oggetto, nonché per lo smaltimento delle preesistenti scorte che facevano riferimento al vitigno «Prosecco».

Al riguardo, in termini generali, si comunica che, sebbene la normativa OCM vino sulle DOP e IGP (reg. n. 479/08) contempla soltanto prodotti vitivinicoli, in realtà lo stesso regolamento (anche in analogia con il reg. n. 510/06 sulle DOP e IGP degli altri prodotti) prevede all’articolo 45 che la protezione delle stesse DOP e IGP si applica, tra l’altro, contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto ... nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine ... ovvero, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione.

Pertanto, posto che ai fini della protezione la «denominazione» prevale sul «vitigno», anche per rafforzare la nostra posizione nazionale contro eventuali usurpazioni all’estero, è quanto mai opportuno che nell’etichettatura delle bevande spiritose in questione il nome «Prosecco» non sia riferito al «vitigno», bensì al «nome delle denominazione» dalla quale provengono le materie prime.

Tale ultima possibilità è infatti prevista dalla vigente normativa nazionale sulle bevande spiritose (Dpr 297/97) che è fatta salva dalla nuova normativa comunitaria sulle IG delle bevande spiritose (reg. n. 110/08). In tal senso, come è noto a codesta associazione è in fase di adozione uno specifico decreto ministeriale di attuazione del predetto regolamento.

Per l’uso del nome «Prosecco» nella designazione delle bevande in questione occorre fare dunque riferimento al disposto di cui all’art. 18, comma 2, lettera c) del citato Dpr 297/97, che prevede, sia per la grappa (acquavite di vinaccia), sia per le «acquaviti d’uva», la possibilità di utilizzare il riferimento al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino (Ndr: in questo caso «vino» è chiaramente da intendere come il nome della denominazione di origine o IG).

Qualora poi, in applicazione del disposto di cui all’art. 18, comma 2, lettera b) del citato Dpr 297/97, si volesse, in etichettatura, fare espresso riferimento al nome di non più di due vitigni, per quanto sopra specificato si deve utilizzare il sinonimo «Glera».

Alla luce di quanto esposto, in ordine ai singoli quesiti, si comunica quanto segue:

1. Per l’applicabilità della nuova norma sulla DOC «Prosecco» si rimanda a quanto sopra esposto;

2. Nella bolla di conferimento della vinaccia è da indicare: «vinacce provenienti da uve atte a produrre vino DOC Prosecco», ovvero espressione equivalente. In etichettatura si può indicare insieme al nome della IG «Grappa» il nome della DOC «Prosecco», senza particolari limiti di caratteri o di posizionamento in etichettatura degli stessi nomi. Ad esempio, sono compatibili le espressioni «Grappa - Prosecco», oppure «Grappa da Prosecco», mentre risulta impropria l’espressione «Grappa di Prosecco» in quanto potrebbe ricondurre al vitigno. Inoltre nella descrizione del prodotto si può fare esplicitamente riferimento alla provenienza delle vinacce «da uve della DOC Prosecco».

3. Analogamente, per l’»acquavite d’uva», sulla bolla di conferimento si deve indicare: «... proveniente da uve atte a produrre vino DOC Prosecco». In etichetta si può indicare oltre alla denominazione del prodotto «acquavite d’uva» il nome della denominazione «Prosecco». Per evitare equivoci con il riferimento al vitigno è opportuno utilizzare «Prosecco» da solo, oppure «da uve della DOC Prosecco». In ogni caso non deve figurare il riferimento al «vitigno». Altrimenti si ricade nel caso di cui all’art. 18, comma 2, lettera b) del citato Dpr 297/97 (acquavite d’uva con come di vitigno), per il quale si può utilizzare «Glera».

4. A salvaguardia dei diritti precostituiti, le partite delle bevande spiritose in questione, provenienti da prodotti base ottenuti nelle vendemmie 2008 e precedenti, possono continuare ad essere elaborati, confezionati e commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, in osservanza delle disposizioni vigenti prima della data del 1° agosto 2009.