utturazione per i nuovi impianti
Ringrazio della sua lettera del 15 giugno 2016 (suo rif.: prot. 0003771), protocollata con il numero di riferimento Ares(2016)2776220, nella quale chiede chiarimenti in merito all’accesso ai fondi per la ristrutturazione di cui al capitolo 4.2 del progetto di documento di lavoro — Linee direttrici relative all’attuazione dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo. In particolare, chiede quale sia la base giuridica che giustifica le norme differenziate di accesso ai fondi per la ristrutturazione ivi indicate.
Il contributo previsto all’articolo 46 del regolamento n. 1308/13 (regolamento OCM) esclude i nuovi impianti dal sostegno alla ristrutturazione. Pertanto, conformemente al nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che si applica dal 1° gennaio 2016, tale sostegno sarà possibile solo quando al viticoltore sia concessa un’autorizzazione per il reimpianto a norma all’articolo 66 del regolamento OCM.
Per quanto riguarda i diritti di impianto ottenuti prima del 1° gennaio 2016, le disposizioni transitorie di cui all’articolo 68 del regolamento OCM prevedono che essi possano essere convertiti in autorizzazioni per gli impianti viticoli. La possibilità di conversione si applica a diversi casi.
In primo luogo vi è il caso in cui l’autorizzazione è concessa a un viticoltore sulla base della conversione di diritti di reimpianto derivanti dall’estirpazione di viti nella sua stessa azienda. Tale autorizzazione conferisce pertanto allo stesso viticoltore il diritto di beneficiare dell’aiuto alla ristrutturazione entro il suo periodo di validità. Ciò risponde alla medesima logica del nuovo sistema, ossia le autorizzazioni per i reimpianti di cui all’articolo 66 del regolamento OCM. Di conseguenza, in questi casi il termine per poter accedere all’aiuto corrisponde al periodo di validità delle autorizzazioni. In funzione della decisione dello Stato membro di cui all’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento OCM, tale periodo di validità scadrà al più tardi il 31 dicembre 2018 o il 31 dicembre 2023.
Esiste poi il caso delle autorizzazioni concesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 sulla base della conversione di altri tipi di diritti di impianto (ossia i diritti di impianto concessi a partire da una riserva, i diritti di reimpianto acquisiti da altri produttori o i diritti di nuovo impianto), le quali non possono essere assimilate alle autorizzazioni per i reimpianti di cui all’articolo 66 del regolamento OCM. Tuttavia, come gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione lo scorso anno, tali diritti di impianto sono stati acquisiti presupponendo di poter accedere all’aiuto alla ristrutturazione nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno. Pertanto, nel corso della riunione del comitato OCM del 23 marzo 2015, la Commissione ha chiarito che i viticoltori possono accedere all’aiuto alla ristrutturazione fino alla fine dei programmi nazionali di sostegno 2014- 2018 in corso, se il diritto di impianto convertito nel quadro del programma di sostegno in corso può fornire l’accesso a tali aiuti. Dopo il 2018 dette autorizzazioni non garantiranno più l’accesso all’aiuto alla ristrutturazione in quanto il loro unico fondamento è costituito dai programmi nazionali in corso che scadranno entro il 15 ottobre 2018, come previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento OCM e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 555/08.
Questa interpretazione contempla le diverse situazioni venutesi a creare a motivo della transizione tra il regime dei diritti di impianto e il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli in relazione all’aiuto alla ristrutturazione. Per quanto riguarda, in particolare, le autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 2016 sulla base della conversione dei diritti di impianto concessi a partire da una riserva, dei diritti di reimpianto acquisiti da altri viticoltori o dei diritti di nuovo impianto, l’accesso agli aiuti alla ristrutturazione fino alla scadenza dei programmi nazionali di sostegno in corso riconosce la specificità di questi casi nell’ambito della transizione sulla base degli attuali programmi nazionali di sostegno. Una proroga dell’aiuto oltre il periodo di programmazione 2018 non è tuttavia giustificabile in alcun modo.
Il presente parere è formulato sulla base dei fatti quali riportati nella sua e-mail e fermo restando che, nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell’Unione, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, spetta alla Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione applicabile.