Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 15-01-2015
Numero provvedimento: 172494
Tipo gazzetta: Nessuna

Attuazione disposizioni transitorie per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

 

In merito alle lettere del 5 novembre 2014 e del 12 agosto 2014 sull’attuazione dell’articolo 68 del regolamento n. 1308/13 e relative alle disposizioni transitorie per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, si forniscono i chiarimenti richiesti.

Al primo paragrafo, il succitato articolo 68 stabilisce che «i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85-nonies (diritti di nuovo impianto), 85-decies (diritti di reimpianto) o 85-duodecies (concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva) del regolamento n. 1234/07 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016».

Il secondo paragrafo del medesimo articolo indica inoltre che «le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1».

Il periodo di validità dei diritti di nuovo impianto e dei diritti di impianto concessi da una riserva è, come afferma nella sua lettera, chiaramente definito nel regolamento n. 1234/07 del Consiglio, e si estende fino al termine delle due campagne successive a quella in cui i diritti sono stati concessi. Tuttavia tale regolamento non indica il periodo di validità relativo ai diritti di reimpianto.

A norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/13, il periodo di validità dei diritti di reimpianto convertiti corrisponde al periodo di validità che tali diritti avevano quando sono stati concessi ai produttori dagli Stati membri prima del 2016, a condizione che non superi la data di scadenza del 31 dicembre 2018 o tre anni a decorrere dalla data limite di conversione decisa dallo Stato membro a norma dell’articolo 68, primo paragrafo, secondo comma. In altri termini, la validità delle autorizzazioni concesse dopo il 1° gennaio 2016 a seguito della conversione di un diritto di reimpianto valido deve corrispondere alla validità residua del diritto di reimpianto alla data della conversione oppure non superare la data di scadenza fissata al 31 dicembre 2018 oppure i tre anni a partire dal termine di conversione summenzionato.

Ad esempio, se un diritto di reimpianto è stato concesso da uno Stato membro il 5 gennaio 2013 con una validità di otto anni, un’autorizzazione concessa dopo il 2016 a un produttore sulla base di una domanda di conversione di tale diritto di reimpianto è valida fino al 5 gennaio 2021, a condizione che il produttore abbia presentato tale domanda entro il termine deciso dallo Stato membro a norma del suddetto articolo 68, paragrafo 1, secondo comma.

Tuttavia, nel caso di diritti di reimpianto senza uno specifico periodo di validità concessi dagli Stati membri ai produttori prima del 2016, si deve ritenere che tali diritti non abbiano una data di fine validità.

Di conseguenza, in questo caso le domande di conversione in autorizzazioni di tutti i diritti di reimpianto vigenti possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015 o fino al termine deciso dallo Stato membro a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, ossia al più tardi il 31 dicembre 2020. Un’autorizzazione concessa in tale contesto potrà essere utilizzata fino alla sua scadenza, vale a dire fino al 31 dicembre 2018 o fino a tre anni dal termine di conversione di cui sopra.

A titolo di esempio, nel caso in cui lo Stato membro decidesse che le domande di conversione possano essere presentate fino al 31 dicembre 2019, tale autorizzazione sarà valida fino al 31 dicembre 2022.

Il presente parere è formulato sulla base dei fatti quali riportati nella sua lettera e fermo restando che, nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell’Unione, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea spetta alla Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione applicabile.