Regolamento n. 1169/11 e D.lgs n. 109/92 (ora D.lgs n. 231/17).
Si fa riferimento ai quesiti posti da codesta associazione, con i quali si chiede di conoscere le valutazioni di questa direzione in merito all’applicabilità di alcune norme contenute nel reg. n. 1169/01 relativamente ai prodotti vitivinicoli.
In particolare, vengono sottoposti una serie di quesiti che di seguito si riportano accompagnati dalle risposte.
1. Come si debba ritenere rispettata l’altezza minima di 1,2 mm dei caratteri così come prescritto dal regolamento 1169/11 all’articolo 13 comma 2 nel caso vengano riportate in etichetta le indicazioni obbligatorie in caratteri maiuscoli.
R. Relativamente al metodo corretto per determinare la dimensione dei caratteri minuscolo o maiuscolo bisogna seguire quanto previsto dall’articolo 13 del reg. n. 1169/11, in particolare: – bisogna innanzitutto individuare quale è il corpo del carattere prescelto (es.: Calibri, Times new roman, Arial ecc.); fatta questa scelta bisogna vedere quale è la dimensione del «corpo del carattere» che individua un’altezza della x pari o superiore a 1,2 mm. (es. su una pagina word è possibile che una grandezza del carattere 8 mi dia una dimensione della x pari a 1,2 mm);
– una volta individuate queste indicazioni le aziende si affidano principalmente al grafico che calcolerà la grandezza del carattere prima della stampa.
La scelta del carattere minuscolo o di quello maiuscolo sarà indifferente e non contrasterà con la norma dell’art. 13 in quanto è comunque rispondente ad un carattere la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm, nel rispetto quindi dell’altezza minima richieste dalla norma richiamata. Analogamente si potrà procedere nel caso del paragrafo 3 dell’articolo 13, per gli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2.
2. Il regolamento 1169/11 prevede all’articolo 9, lettera h) tra le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8 comma 1. Cosa si intende per «indirizzo fisico completo» così come riportato nella nota informativa del ministero dello Sviluppo economico?
R. Per «indirizzo fisico completo» si intende l’indirizzo della sede operativa dell’azienda e quindi, come chiarito nella nota, non sarà possibile sostituire tale indirizzo con caselle postali, indirizzi internet, indirizzi di posta elettronica o numeri telefonici.
3. Nel caso dei prodotti vitivinicoli, così come definiti dal reg. n. 1308/13, l’art. 56 lettera f) del reg. n. 607/09 prevede che l’obbligo di indicare l’indirizzo dell’imbottigliatore sia soddisfatto attraverso la specifica del nome del comune e dello stato dove è situato lo stesso imbottigliatore. Tale modalità si può applicare anche agli alimenti compresi tra quelli individuati dal reg. n. 251/14 (prodotti vitivinicoli aromatizzati)?
R. La specifica regola che consente, ai sensi dell’art. 56, lettera f) del reg. n. 607/09, di assolvere all’obbligo di indicare l’indirizzo dell’imbottigliatore attraverso la specifica del nome del comune e dello Stato dove è situato l’imbottigliatore, non è applicabile anche ai prodotti di cui al reg. n. 251/14 (prodotti vitivinicoli aromatizzati) in quanto tale regolamento al capo 1, art. 1, comma 2 riporta: il reg. n. 1169/11 si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. Di conseguenza per questi prodotti bisognerà seguire quanto indicato nella norma orizzontale (reg. n. 1169/11 cosi come chiarito nel quesito precedente.
4. Come si deve interpretare la disposizione contenuta all’articolo 15 commi 1, 2, e 3 del reg. n. 1169/11 che prevede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiano in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. È sufficiente oltre alla lingua italiana la lingua inglese nel caso venga richiesta una lingua diversa dall’italiano da parte del paese importatore? Discorso a parte per le indicazioni allergeniche che vengono di solito espresse nella lingua del paese di destinazione.
R. Si conferma, per i prodotti oggetto del quesito, relativamente alla lingua da utilizzare per le informazioni obbligatorie e facoltative, quanto previsto dall’articolo 121 del reg. n. 1308/13 e cioè che tali informazioni «se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell’unione». Per quanto riguarda l’indicazione degli allergeni, nel caso specifico dei prodotti vitivinicoli resta però obbligatorio riportare nella lingua del paese di destinazione una delle diciture suggerite dal reg. n. 1991/04 relativamente al contenuto di solfiti. Anche se non obbligatorio in base a quanto sopra detto, sarebbe comunque auspicabile anche una traduzione della denominazione di vendita nella lingua del paese di destinazione (wine, wein, ecc.).
5. Il reg. n. 1169/11 all’art. 24 e all’allegato X p. 1 lettera d) riporta i casi in cui il termine minimo di conservazione non è richiesto. In particolare non sono ricompresi tra i casi esenti i «vini frizzanti» così come riportato dall’articolo 10 del D.lgs n. 109/92. Non rientrando i vini frizzanti né nelle categorie individuate, né nella regola generale delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume, si chiede di sapere se la deroga contenuta nel D.lgs n. 109/92 si possa considerare mantenuta.
R. Si conferma che i vini frizzanti non rientrano nell’elenco previsto dall’allegato X del reg. n. 1169/11 relativamente all’esenzione dall’indicazione del TMC (Ndr: la Commissione UE ha comunicato, in modo informale, che i vini frizzanti sono esclusi dall’indicazione del TMC). Quanto previsto dall’articolo 10 del D.lgs n. 109/92 non potrà restare in vigore in quanto in contrasto con quanto previsto dal regolamento all’allegato X e all’articolo 38. Tale esenzione sarà possibile per questa tipologia di prodotto solo se il contenuto di alcol è pari o superiore al 10% in volume.
6. Nel caso di bevande aromatizzate e a base di vino e per i cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli con contenuto di alcol superiore al 10%, si chiede di sapere se l’esenzione è da considerarsi applicabile anche se non compare nel reg. n. 1169/11 un’esenzione specifica per questa tipologia di bevande.
R. Si conferma che tutte le bevande con contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume, anche se non compaiono espressamente nell’elenco dell’allegato X, hanno la possibilità di usufruire dell’esenzione dall’indicazione del TMC, compresi i prodotti oggetto dello specifico quesito.