Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 11-12-2014
Numero provvedimento: 90715
Tipo gazzetta: Nessuna

Modalità di etichettatura vino DOCG «Barolo» qualificato con la menzione geografica aggiuntiva «del comune di Barolo»

 

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta confederazione ha proposto una modalità di etichettatura per il vino DOCG «Barolo» qualificato con la menzione geografica aggiuntiva «del comune di Barolo», che figura immediatamente al di sotto della denominazione «Barolo» e in caratteri inferiori alla stessa denominazione (conformemente all’art, 8, comma 4, del vigente disciplinare); inoltre, nell’ambito della stessa menzione geografica aggiuntiva, la dicitura «del comune di» è riportata in caratteri di dimensioni inferiori al successivo termine «Barolo», che a sua volta è riportato in un rigo immediatamente sottostante.

Al riguardo, lo scrivente comunica che detta modalità di etichettatura risulta conforme alle specifiche disposizioni di cui all’articolo 8 del vigente disciplinare di produzione della DOCG «Barolo», che peraltro, tra le particolari condizioni di etichettatura di cui al comma 4 per la menzione geografica aggiuntiva in questione, non contempla disposizioni restrittive in merito alla relazione esistente tra i tipi e le dimensioni dei caratteri dei vari termini che costituiscono la menzione «del comune di Barolo».

Tuttavia, sul piano della generalità e per eventuali futuri analoghi casi di etichettatura, si evidenzia che, pur nel rispetto della disposizione di cui al citato articolo 8, comma 4 del disciplinare, la dicitura «del comune di» deve essere chiaramente leggibile (non inferiore a 1,2 mm), conformemente alle disposizioni orizzontali di etichettatura di cui all’articolo 13, par. 2, del reg. n. 1169/11.