Pratica di acidificazione per gli spumanti. Problema sollevato da organismo di controllo.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale è stato chiesto di conoscere le osservazioni di questo ispettorato in ordine a quanto rappresentato da codesta confederazione circa l’argomento in oggetto.
In particolare, è stato evidenziato il caso di un vino spumante atto a diventare a DOP per il quale, nel corso del procedimento dell’esame chimico-fisico ed organolettico, le analisi di laboratorio hanno posto in evidenza un tenore in acidità totale inferiore al limite minimo stabilito dal relativo disciplinare di produzione, conseguendone il giudizio di non idoneità alla DOP formulato dal competente organismo di controllo, a seguito del diniego del dipendente ufficio periferico in indirizzo della possibilità di effettuare pratiche enologiche consentite per riportare l’acidità, reso in conformità dell’art. 12, comma 4, del D.m. 25 luglio 2003.
Al riguardo, questa amministrazione centrale ritiene di confermare il diniego formulato dal richiamato ufficio periferico, posto che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 e dell’allegato II, sez. A, paragrafo 8, e sez. C, paragrafo 8, del reg. n. 606/09, oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma del reg. n. 1234/07, è consentita, esclusivamente, l’acidificazione della partita (cioè del prodotto definito dall’allegato III, parte III-bis, punto n. 12, del reg. n. 1234/07) mentre non è consentita quella di un vino spumante, seppure ancora in corso di elaborazione.