Commercializzazione di una bevanda aromatizzata a base di vino nella Corea del Sud.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha chiesto l’avviso dì questa Amministrazione centrale in ordine alla regolarità delle indicazioni riportate nell’etichettatura di una bevanda aromatizzata a base di vino destinata all’esportazione nella Corea del Sud.
Al riguardo, si premette che la designazione e la presentazione delle bevande aromatizzate a base di vino e degli altri prodotti di cui al reg. n. 1601/91 (ora reg. 251/14) sono, in primis, regolate dalle disposizioni di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3, lettere a) - i), all’articolo 7 e 8 del reg. n. 1601/91 e successive modificazioni e integrazioni. A livello nazionale tali disposizioni sono integrate e coordinate dalle norme di cui al Decreto legislativo n. 109/92 (ora D.lgs 231/73, vedi reg. 1169/11).
Al sensi dell’articolo 11 del reg. n. 1601/91, le bevande aromatizzate a base di vino destinate all’esportazione devono essere conformi alle disposizioni del predetto regolamento.
Pertanto, considerando che il prodotto in questione è destinato alla Corea del Sud, le indicazioni che obbligatoriamente dovranno essere presenti in etichettatura sono quelle previste agli articoli 2, 7 e 8 del regolamento sopra citato, nulla rilevando eventuali e ulteriori indicazioni conformi alla normativa del Paese Terzo di destinazione.