Indicazione della forma societaria nell’ambito del nome o della ragione sociale dell’imbottigliatore o del produttore in etichettatura.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta unione ha chiesto se, qualora nell’etichetta sia presente il codice ICQRF oppure suI sistema di chiusura venga riportato il codice ICQRF o la ragione sociale accompagnata dalla forma societaria, si possa omettere la forma societaria nell’indicare la ragione sociale nell’ambito dell’indicazione dell’imbottigliatore o del produttore.
Al riguardo, acquisito per le vie brevi il con- corde parere della direzione generale che legge per conoscenza, si fa presente quanto segue.
La finalità delle disposizioni contenute nell’art. 119, paragrafo 1, lettera e), del reg. n. 1308/13, nell’art. 56, paragrafi 1-3, del reg. n. 607/09 e nell’art. 4, comma 1, del D.m. 13 ago- sto 2012 è, per il caso in esame, l’apposizione di un’indicazione che possa consentire al consumatore finale, così come alle autorità di controllo, l’identificazione della società che ha svolto le attività d’imbottigliamento dei vini diversi dai vini spumanti oppure di produzione di un vino spumante.
In particolare, premesso che per l’autorità di controllo la presenza dei codici consente comunque l’identificazione della società dell’imbottigliatore o del produttore, nel caso del consumatore finale, l’identificazione del citato soggetto è funzionale alla scelta consapevole fra i vini presenti sul mercato commercializzati dagli operatori in concorrenza fra loro.
A tale ultimo proposito, occorre evidenziare che:
• l’informazione veicolata dalla forma giuridica non appare rilevante, limitandosi alla pubblicità del tipo di responsabilità patrimoniale dei soci rispetto alle obbligazioni contratte dalla società;
• l’identificazione da parte del consumatore del soggetto imbottigliatore produttore avviene sulla base degli altri elementi della denominazione/ragione sociale che sono distintivi e caratterizzanti, essendo questi ultimi necessari e tutelati ai sensi delle disposizioni contenute negli arti- coli 2564 e 2567 del codice civile.
Per quanto sopra, si è dell’avviso che, in pre- senza del codice ICQRF atto ad identificare la società dell’imbottigliatore o del produttore, l’obbligo specificato, in ultima analisi, dal richiamato art. 4, comma 1, del D.m. 13 agosto 2012, quanto all’indicazione della denominazione/ragione sociale, può essere assolto anche senza completare l’indicazione stessa con la forma giuridica.