Cartelli sui recipienti presenti in cantina – Art. 5 D.m. 3 luglio 2003 (ora D.m. 13 agosto 2012, art. 17).
Si fa riferimento alla nota sopra emarginata, con la quale codesto ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza del requisito dell’indelebilità dei caratteri utilizzati, previsto ai sensi della disposizione richiamata in oggetto (tuttora vigente ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.m. 23 dicembre 2009), nel caso della presenza di appositi terminali video gestiti tramite un computer centrale accessibile solamente da parte della direzione della cantina.
In particolare, codesto ufficio ha rappresentato che la presenza delle menzionate apparecchiature verrebbe posta in essere presso impianti di stoccaggio in cui sarà prevista l’automazione delle principali operazioni di gestione dei vini e che la centralizzazione permetterebbe un aggiornamento rapido e sicuro dei dati relativi ai prodotti contenuti nei singoli recipienti, esprimendo l’avviso che, poiché tale sistema può essere assimilato alla sostituzione dei cartelli apposti sui recipienti, lo stesso possa essere ritenuto rispondente alla normativa richiamata.
Al riguardo, questa amministrazione centrale è dell’avviso che il requisito di cui al comma l del già citato art. 5 del D.m. 3 luglio 2003 si intende rispettato, nel caso prospettato da codesto ufficio, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
– il computer centrale sia accessibile esclusivamente sotto la responsabilità dei soggetti di cui all’articolo 36 del reg. n. 436/09;
– i terminali rechino, aggiornate e leggibili, le indicazioni previste dal comma 2 ovvero i codici di cui al comma 4 del citato articolo 5, nonché lo stesso numero, anch’esso ben visibile e leggibile, con il quale sono contrassegnati i recipienti di cantina ai quali si riferiscono;
– ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge n. 82/06, ad ogni richiesta delle autorità o degli organismi di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 61/10, siano immediatamente messi a disposizione degli stessi, mediante la stampa di un apposito documento, le indicazioni ovvero i codici ed i numeri di cui al precedente trattino, con riferimento a ciascun recipiente presente in cantina.
Si ritiene opportuno precisare che tali condizioni faranno oggetto di una specifica proposta volta ad aggiornare le richiamate disposizioni oggi vigenti, in vista dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale in sostituzione del D.m. 23 dicembre 2009.