Circolare esplicativa sugli artt. 5, comma 2-bis, e 7, comma 2-bis, del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della dir. 395/89 e della dir. 396/89 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» – Indicazione degli allergeni alimentari in etichetta.
Premessa.
La presente circolare è volta ad effettuare un chiarimento sulle disposizioni relative all'indicazione degli allergeni alimentari in etichetta, per evitare, da parte degli operatori interessati, difficoltà interpretative ed applicazioni non con- formi alla legislazione comunitaria vigente.
A livello comunitario, la materia degli allergeni alimentari è stata armonizzata dalla direttiva 13/00 del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, modificata dalla direttiva 89/03 del 10 novembre 2003 per quanto concerne l'indicazione degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari.
Al fine di garantire un'adeguata informazione del consumatore, l'art. 3 di tale direttiva prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta, tra le indicazioni obbligatorie, l'elenco degli ingredienti, alle condizioni e con le deroghe previste.
La disciplina relativa all'elencazione degli ingredienti è dettata dall'art. 6, che stabilisce,
al paragrafo 5, che l'elenco degli ingredienti sia costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione.
Il medesimo art. 6 prevede, inoltre, alcuni casi particolari di indicazione degli ingredienti nonché casi di esenzione dall'obbligo di indicazione degli stessi.
In tale contesto informativo, il legislatore comunitario ha fissato, al paragrafo 10, primo capoverso, dell'art. 6, la regola generale valevole per gli allergeni alimentari; questi, elencati nell'allegato III-bis o derivati da un ingrediente elencato in tale allegato, se utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche in altra forma, devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione.
Tale regola generale prevale anche sui casi particolari di indicazione o di esenzione dall'obbligo di indicazione in etichetta degli ingredienti, fissati al paragrafo 2, al paragrafo 6, secondo comma, ed al paragrafo 8, secondo comma, dell'art. 6 della direttiva.
Unica eccezione a tale regola generale è data nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi essa stessa l'allergene: in tale caso, l'informazione al consumatore si ha già per realizzata e non è, pertanto, necessario ripetere l'indicazione dell'allergene in etichetta (par. 10, secondo capoverso, dell'art. 6 della direttiva).
Campo di applicazione.
Il recepimento in Italia della direttiva 13/00 e delle successive direttive di modifica è stato effettuato con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 395/89 e della direttiva 396/89 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».
La Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 4583/09, ha formulato alcune osservazioni sul recepimento in Italia della direttiva 13/00, con specifico riferimento alle disposizioni relative all'indicazione degli ingredienti allergenici nei casi particolari di indicazione e di esenzione, ravvisando elementi di non sufficiente chiarezza.
La regola generale di obbligo di indicazione in etichetta dell'allergene alimentare, con l'unica eccezione prevista, è stata recepita dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, che prevede al comma 2-bis che «gli ingredienti, elencati nell'allegato 2 sez. III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito».
L'art. 7 del medesimo decreto legislativo disciplina i casi particolari di esenzione dall'obbligo di indicazione in etichetta degli ingredienti e prevede al comma 2-bis che tali esenzioni non si applichino nel caso degli allergeni, riaffermando in tal modo la regola generale, già prevista all'art. 5, comma 2-bis, senza, tuttavia, effettuare un esplicito collegamento con tale ultimo comma e senza richiamare l'unica eccezione prevista alla regola generale, vale a dire il caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi l'allergene.
Questa mancanza di coordinamento tra le due norme citate – art. 5, comma 2-bis e art. 7, comma 2-bis – la cui causa è da ricercarsi nel- la stratificazione degli interventi normativi che si sono succeduti nel corso degli anni (quali il D.lgs 8 febbraio 2006, n. 114, il D.lgs 27 settembre 2007, n. 178, e la legge 7 luglio 2009, n. 88), può far sorgere difficoltà interpretative da parte degli operatori che commercializzano prodotti alimentari contenenti allergeni.
Interpretazione autentica delle disposizioni.
Per evitare tali difficoltà interpretative, si conferma, pertanto, che l'art. 7, paragrafo 2-bis del decreto legislativo n. 109/92 deve essere interpretato secondo la regola generale già fissata dall'art. 5, paragrafo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 109/92 che, nel recepire il paragrafo 10, primo e secondo capoverso dell'art. 6 della direttiva 13/00, stabilisce che «gli ingredienti, elencati nell'allegato 2, sez. III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito».