Chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 del D.lgs n. 231/2017.
Sono pervenute allo scrivente ufficio richieste di chiarimenti sugli effetti dell’abrogazione del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, operata dall’articolo 30 del D.lgs n. 231/17, e sulle altre abrogazioni recate dal pre- detto articolo 30.
1. Art. 30, comma 1 del D.lgs n. 231/17. Abrogazione del D.lgs n. 109/92.
Il decreto legislativo n. 231/17, oltre a recare la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del regolamento n. 1169/11, ha operato, con l’art. 30, comma 1, una abrogazione delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura (articoli da 1 a 12 ed articoli 14, 18, 29 e 30 del D.lgs n. 109/92) che a seguito dell’applicazione del regolamento n. 1169/11 hanno perso di efficacia, in quanto assorbite o superate dal regolamento stesso.
Con il medesimo decreto sono state riemanate ed adattate le disposizioni nazionali non oggetto di armonizzazione da parte del regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (articoli 13 e da 15 a 17 del D.lgs n. 109/92), prevedendo nuove disposizioni sanzionatorie.
Con riferimento invece agli articoli dal 19 al 28 del D.lgs n. 109/92, che recano interventi su discipline settoriali, la loro abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni medio tempore apportate dallo stesso D.lgs n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge, mancando la relativa intentio legislatoris, secondo il canone interpretativo contenuto nella «guida alla redazione dei testi normativi» della presidenza del Consiglio dei ministri, emanata con circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (pubblicata in G.u., supplemento ordinario n. 105, del 3 giugno 2001), che espressamente prevede:
– per l’abrogazione (§ 3.5): «Reviviscenza: se si intende fare rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando la norma abrogatrice e richiamando esplicitamente la norma abrogata; ovvero, più semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione. In ogni caso, la reviviscenza ha effetto ex nunc.»;
– per le novelle (§ 3.3): «se un atto ha subito modifiche, eventuali «novelle» sono riferite all’atto modificato e non agli atti modificanti». (§1.9.2 lett. d) «quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento va fatto sempre all’atto che ha subito le modifiche e non all’atto modificante».
Come richiamato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo n. 231/17 sono fatte salve dall’abrogazione, mantenendole in vita, ove compatibili con il diritto dell’Unione, le modifiche e le abrogazioni apportate nel tempo dallo stesso D.lgs n. 109/92 nelle norme di settore.
In tal senso si sono infatti espresse la Corte di cassazione con sentenza n. 25551 del 07 dicembre 2007 e la Corte costituzionale con sentenza n. 12/2013.
Inoltre, molte disposizioni recate dagli articoli dal 19 al 28 del D.lgs n. 109/92, ora cassate, risultavano già abrogate implicitamente per effetto della successiva modifica o abrogazione delle discipline settoriali da parte di norme intervenute successivamente allo stesso D.lgs n. 109/92.
Per una maggiore comprensione degli effetti sulle norme settoriali, si riporta in allegato una tabella riepilogativa nella quale vien evidenziato il permanere della vigenza o dell’abrogazione delle stesse.
Lo stesso comma 1 dell’articolo 30, reca poi delle disposizioni di raccordo fra il contenuto degli articoli la cui disciplina è rimasta vigente ma è stata riemanata ed adattata nel titolo III, capo I del D.lgs n. 231/17. In particolare, si dispone che il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, con- tenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 dello schema di decreto. Per quanto concerne i richiami all’articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, contenuti nelle vigenti disposizioni, gli stessi si intendono effettuati ai corrispondenti articoli dello schema di decreto.
2. Art. 30, comma 2 del D.lgs n. 231/17.
È abrogato l’articolo 7 del Dpr n. 391 del 1980, recante «disciplina metrologica del pre- confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.», rubricato «Identificazione del lotto di appartenenza» in quanto le relative disposizioni sono superate dal recepimento della direttiva 91/11 in materia di lotto operata, da ultimo, con l’art. 17 del D.lgs n. 231/17.
È abrogato il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante «attuazione della direttiva 496/90 del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.» in quanto le relative disposizioni sono superate dalle disposizioni recate dal regolamento n. 1169/11.
(omissis)
Tabella di concordanza fra articoli abrogati del D.lgs n. 109/92 da parte del D.lgs n. 231/17 e relative discipline settoriali.
(omissis)