Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 22-11-2012
Numero provvedimento: 15628
Tipo gazzetta: Nessuna

Chiarimenti per uso agronomico dei sottoprodotti.

È pervenuto a questo ispettorato centrale un quesito in ordine alla denaturazione dei sotto-prodotti.

In particolare. è stato chiesto se le fecce oggetto di ritiro sotto controllo di cui all’art. 5 del decreto 27 novembre 2008, modificato da ultimo dal decreto 4 agosto 2010, seppur destinate ad uso energetico presso impianti per la produzione di biogas, possano essere denaturate con solfato ferroso, ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, del D.m. 31 luglio 2006, così modificato dal D.m. 26 novembre 2010, qualora il «digestato» ottenuto da tale impianto sia successivamente utilizzato per uso agronomico.

Al riguardo, premesso che le fecce di vino, ai sensi dell’art. 14 della legge 82/06, devono essere denaturate prima dell’estrazione dalla cantina, in considerazione della «ratio» della norma che individua il denaturante da utilizzare in caso di destinazione agronomica delle stesse, si ritiene che la denaturazione delle fecce con solfato ferroso sia possibile anche qualora la destinazione ad uso agronomico riguardi il materiale ottenuto dalla digestione anaerobica delle fecce per la produzione di energia. Ciò, sempre che l’uso agronomico dei digestati così ottenuti sia ammesso e conforme alle norme vigenti e che tale uso successivo sia indicato chiaramente nella comunicazione preventiva effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.m. 27 novembre 2008.